CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 07945/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Potenza ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente in ordine a fattispecie di occupazione di immobile IACP già pronunciata dal Tribunale di Lagonegro con sentenza 18 maggio 2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, PICON E Teresa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità, risulta inammissibile posto che le circostanze indicate dalla ricorrente testimoniano una difficoltà economica permanente mentre l'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare - nelle ipotesi non connotate dal predetto pericolo - una surrettizia soluzione delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Sez. 2, Sent. n. 28067 del 26/03/2015 Rv. 264560 - 01). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod proc pen, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. 4.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA]