CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 11680/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21921/2018 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 46, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ANGELO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 181/2018 depositata il 22/01/2018. Udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 03/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico ministero nella persona del Sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in via principale dichiararsi l’estinzione del giudizio, come da richiesta della controricorrente e con adesione della Difesa erariale. Rilevato che: L’Agenzia delle Entrate ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza in epigrafe, in controversia avente ad oggetto la sanzione di euro 50.000,00, di cui all’art. 8 comma 3 bis del D.Lgs. 471/97, irrogata per la mancata indicazione separata, nella dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2007, del costo relativo all’acquisto di un natante da operatore [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]; la difesa della società contribuente in data 18.12.2020 ha depositato istanza con cui, dando atto che la società ed i soci hanno aderito alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 9 D.L 119/2018, ed allegando l’attestazione del pagamento dell’importo di € 200,00 dovuto in relazione all’atto impugnati, ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio e cessata la materia del contendere; ritenuto che: l’articolo 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, nel testo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2018, n. 136, prevede la possibilità di definire «Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018» con il pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta; il comma 7 dell’articolo 9 cit. stabilisce, inoltre, che: «Sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni di cui al comma 1 già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e, pertanto, con la disciplina in commento possono essere definite, non solo le violazioni già contestate in processi verbali di constatazione, ma anche quelle oggetto di atti di contestazione e di irrogazione sanzione già notificati e non diventati definitivi alla data del 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione; la definizione agevolata è applicabile anche all’omessa o irregolare indicazione dei costi “black list” in dichiarazione di cui all’articolo 8, comma 3-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 (v. Circolare 11/AE del 15 maggio 2019); con riferimento alle controversie tributarie pendenti la predetta modalità di definizione agevolata straordinaria risulta alternativa rispetto alla disciplina dettata dall’articolo 6 del decreto- legge n. 119 del 2018, in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie; la prova del versamento nei termini ed alle condizioni previste, in assenza di diniego o contestazioni da parte dell’Amministrazione ricorrente determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere; le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate; non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; P.Q.M. La Corte dichiara est