CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 1998
Cassazione n. 40146/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1998 avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E CONSIDIEFtATO IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nonché alla determinazione della pena, è meramente riproduttivo di censure già dedotte con l'atto di appello e respinte con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si vedano, in proposito, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]