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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2012

ECLI:EU:T:2012:281
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / UAMI — Nycomed (ALLERNIL) (cause riunite T-492/09 e T-147/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ALLERNIL — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLERNIL — Marchio denominativo nazionale anteriore ALLERGODIL — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 52) [OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti avverso due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2009 (procedimenti R 1386/2007-4 e R 697/2007-4), relative ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG e la Nycomed GmbH.

Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co.

KG è condannata alle spese relative alle cause T-492/09 e T-147/10.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 7 giugno 2012 — [OSCURATO:PERSONA] / UAMI — Nycomed (ALLERNIL) (cause riunite T-492/09 e T-147/10) «Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio denominativo ALLERNIL — Domanda di marchio comunitario denominativo ALLERNIL — Marchio denominativo nazionale anteriore ALLERGODIL — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza del rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Motivazione — Articolo 75 del regolamento n. 207/2009» Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 52) [OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti avverso due decisioni della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 settembre 2009 (procedimenti R 1386/2007-4 e R 697/2007-4), relative ad un procedimento d’opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG e la Nycomed GmbH. Dispositivo 1) I ricorsi sono respinti. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH & Co. KG è condannata alle spese relative alle cause T-492/09 e T-147/10.
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