CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 44905/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAclatG--akuMe-Tifte139.Fti-i- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo di ricorso, relativo al riconoscimento dell'imputato da parte delle forze dell'ordine; ritenuto il ricorso, presentato il 15 novembre 2021, inammissibile perché tardivo : rilevato infatti che la sentenza impugnata è stata depositata il 29 ottobre 2021 e che il termine per proporre ricorso per cassazione di quindici giorni scadeva il 13 novembre 2021; ritenuto comunque il ricorso inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de J1 ammende. Così deciso in Roma, il 14 luglio 2022.