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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 08507/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20678/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Trionfale n. 7, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ha domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12; a_€ -contro ricorrente- avverso la sentenza n.@_51della Commissione tributaria regionale della Toscana, emessa in data 2/4/2012 e depositata il 18/12/2012.

Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con quattro motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.35 della Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito C.t.r.), emessa in data 2/4/2012 e depositata il 18/12/2012, che, in controversia relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento, con cui l'amministrazione finanziaria determinava, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi per l'anno di imposta 2004, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni, rigettava l'appello della società, confermando la sentenza della C.t.p. di Grosseto, sfavorevole alla contribuente; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la società ricorrente ha depositato memoria contenente rinunzia al ricorso, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla

I. n. 226/2016; l'Agenzia delle entrate ha chiesto breve rinvio per poter avere dal competente Ufficio di Grosseto la conferma della regolarità della definizione in relazione all'avviso di accertamento oggetto della controversia; successivamente, l'Agenzia delle entrate, con istanza del 26 agosto 2021, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere, con compensazione delle spese processuali; tanto premesso, a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 10 febbraio 2022; [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente ha comunicato via p.e.c. all'Avvocatura dello Stato la rinunzia al ricorso ed ha depositato documentazione relativa all'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla

I. n. 226/2016, con la copia dei bollettini di pagamento delle cinque rate previste; l'Agenzia delle entrate, dopo breve rinvio, con istanza del 26 agosto 2021 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere, con compensazione delle spese processuali; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv., con modif., dalla

I. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione all'esattore, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione - come effettivamente accade in questo caso - che il debitore abbia anche provveduto al pagamento di quanto dovuto (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass., sez. 5, 25/01/2019, n. 2168); nel caso di specie, pertanto, avendo la contribuente documentato di avere versato gli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata ed avendo la controricorrente dato atto dell'avvenuto pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere; le spese rimangono per legge a carico delle parti che le hanno anticipate; inoltre, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

1. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez. 2, 3/10/2018, n. 24081); P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo, ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20678/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona del I.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, al largo Trionfale n. 7, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui ha domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12; a_€ -contro ricorrente- avverso la sentenza n.@_51della Commissione tributaria regionale della Toscana, emessa in data 2/4/2012 e depositata il 18/12/2012. Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre con quattro motivi avverso l'Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n.35 della Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito C.t.r.), emessa in data 2/4/2012 e depositata il 18/12/2012, che, in controversia relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento, con cui l'amministrazione finanziaria determinava, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi per l'anno di imposta 2004, con conseguenti maggiori imposte e sanzioni, rigettava l'appello della società, confermando la sentenza della C.t.p. di Grosseto, sfavorevole alla contribuente; a seguito del ricorso, l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 17 dicembre 2019, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; la società ricorrente ha depositato memoria contenente rinunzia al ricorso, deducendo di aver aderito alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla I. n. 226/2016; l'Agenzia delle entrate ha chiesto breve rinvio per poter avere dal competente Ufficio di Grosseto la conferma della regolarità della definizione in relazione all'avviso di accertamento oggetto della controversia; successivamente, l'Agenzia delle entrate, con istanza del 26 agosto 2021, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere, con compensazione delle spese processuali; tanto premesso, a seguito di rinvio a nuovo ruolo, il ricorso veniva nuovamente fissato per la camera di consiglio del 10 febbraio 2022; [OSCURATO:PERSONA]: la ricorrente ha comunicato via p.e.c. all'Avvocatura dello Stato la rinunzia al ricorso ed ha depositato documentazione relativa all'istanza di adesione alla definizione agevolata ex art.6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla I. n. 226/2016, con la copia dei bollettini di pagamento delle cinque rate previste; l'Agenzia delle entrate, dopo breve rinvio, con istanza del 26 agosto 2021 ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenere, con compensazione delle spese processuali; in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (conv., con modif., dalla I. n. 225 del 2016), cui sia seguita la comunicazione all'esattore, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora egli sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere quando risulti, al momento della decisione - come effettivamente accade in questo caso - che il debitore abbia anche provveduto al pagamento di quanto dovuto (Cass., sez. 6-3, 3/10/2018, n. 24083); tale esito processuale implica la cessazione degli effetti della decisione impugnata (Cass., sez. 5, 25/01/2019, n. 2168); nel caso di specie, pertanto, avendo la contribuente documentato di avere versato gli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata ed avendo la controricorrente dato atto dell'avvenuto pagamento, va dichiarata la cessazione della materia del contendere; le spese rimangono per legge a carico delle parti che le hanno anticipate; inoltre, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso, avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass., sez. 2, 3/10/2018, n. 24081); P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo, ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, e cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nella
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