CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 2021
Cassazione n. 46885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e costituzione, relative al presente giudizio, sostenute dalla parte civile, ammessa al patrocinio dei non abbienti, ponendole a carico dello Stato; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 giugno 2021, la Corte di appello di Catanzaro confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Castrovillari il 12.1.2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del tentato omicidio ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A della contestazione), nonché dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 20 legge n. 110 del 1975 e 697 cod. pen. (capo D della contestazione) e, conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, era stato condannato alla pena di anni sette, mesi due di reclusione, alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e al pagamento di una provvisionale determinata nella misura di tremila euro. Evidenziava la suddetta Corte che: la vicenda traeva origine dalla lite avvenuta tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA], all'interno del locale gestito dal primo, dove il secondo si era recato a bere qualcosa in compagnia di [OSCURATO:PERSONA]; all'atto del pagamento, il [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato al Frega una banconota da 50 euro e aveva ottenuto in resto la somma di 48 euro anziché quella di €.48,40; tale comportamento aveva indotto il [OSCURATO:PERSONA] a protestare e l'imputato, irritato, aveva iniziato ad aggredirlo, dapprima all'interno dell'esercizio commerciale con calci e pugni in faccia e, in un secondo momento, all'esterno, colpendolo con un colpo di martello sulla fronte; l'intervento del Rago aveva evitato al [OSCURATO:PERSONA] di ricevere un altro colpo, che sarebbe potuto essere fatale; riteneva che detta ricostruzione dei fatti corrispondeva a quella descritta dalla persona offesa e aveva trovato riscontro nella documentazione sanitaria agli atti. 2. Avverso detta sentenza, il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando dieci motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "nullità del giudizio e della sentenza del grado d'appello per violazione del diritto di difesa e, particolarmente, dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. e all'art. 111 della Costituzione, nonché all'art. 178, comma 1, lett. c) e all'art. 179, commi 1 e 2 cod. proc. pen.". Ha, in propositoi rilevato che: la trattazione del processo di appello, fissata per la prima volta per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], era stata rinviata per omessa notifica dell'avviso di citazione a uno dei difensori dell'imputato; il processo era stato rifissato per il 19.4.2021 e i due difensori del Frega avevano formalizzato per tale udienza richiesta di discussione orale, che veniva ritenuta inammissibile dal Presidente di sezione, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], "per mancato rispetto del termine di cui all'art. 23, comma 4, del D.L. 149/2020"; all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la trattazione del processo veniva differita al 21.6.2021, essendo stato rilevato che il Collegio giudicante era composto anche dalla d.ssa [OSCURATO:PERSONA] che, avendo concorso a emettere la sentenza impugnata, versava in evidente situazione di incompatibilità; i difensori dell'imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano reiterato l'istanza di discussione orale per la nuova udienza e la stessa veniva dichiarata inammissibile, con provvedimento senza data, sottoscritto da un assistente giudiziario, emesso "d'ordine del Presidente", del seguente tenore "v°, si dichiara l'inammissibilità dell'istanza, in quanto il procedimento in oggetto è stato rinviato dall'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si è svolta a trattazione scritta". Ha, quindi, osservato che, quanto al primo provvedimento, con il quale la richiesta di discussione orale formulata dai difensori dell'imputato era stata dichiarata inammissibile, la norma in esso richiamata sarebbe stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge 20.12.2020, n. 176; che, quanto al secondo provvedimento di inammissibilità della richiesta difensiva di discussione orale per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], si trattava di provvedimento senza data, sottoscritto da un assistente giudiziario, e, dunque, palesemente nullo anche perché non era dato comprendere chi fosse il Presidente che aveva dato l'ordine, senza considerare che se fosse stata la d.ssa [OSCURATO:PERSONA], la stessa versava in una situazione di incompatibilità, così come rilevato dalla stessa Corte di appello di Catanzaro. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza d'appello". Ha, al riguardo, sostenuto che la Corte territoriale non avrebbe valutato le molteplici e specifiche doglianze contenute nell'atto di appello; che detti giudici avrebbero adoperato mere espressioni di stile, senza chiarire effettivamente perché la persona offesa, soggetto pregiudicato, in sicuro stato di ubriachezza al momento del fatto, che aveva distrutto l'esercizio commerciale del Frega, fosse persona assolutamente attendibile e perché il suo dire sarebbe stato esente da contraddizioni, nonostante le stringenti censure difensive, sul punto; che, inoltre, la Corte di appello non avrebbe speso alcuna argomentazione per spiegare perché la narrazione degli accadimenti operata dall'imputato, ben diversa da quella della persona offesa, fosse, al contrario, da disattendere, pur essendo la stessa "compatibile" con la documentazione sanitaria in atti. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza di appello é violazione degli artt. 56, 575, 582 cod. pen.". Secondo il ricorrente, i dati di cui al referto medico (ferita in regione parietale sinistra di circa 3 cm.; rottura della protesi dentaria mobile superiore; ecchimosi periorbitale sinistra e schiacciamento del naso), ritenuti dai giudici di appello elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, potrebbero al più attestare l'avvenuta verificazione di un litigio tra le parti e, in ogni caso, escluderebbero la sussistenza dell'animus necandí in capo all'imputato, tenuto conto che l'unico colpo inferto aveva causato una lieve ferita al cuoio capelluto senza nessun pregiudizio per la teca cranica; la superficiale ferita in regione parietale, lo schiacciamento nasale e il livido orbitale dimostrerebbero piuttosto che dette lesioni erano derivate dalla caduta a terra del [OSCURATO:PERSONA], totalmente ubriaco, come era stato accertato in sede ospedaliera; un calcio alla bocca, poi, non avrebbe potuto determinare la semplice rottura della protesi dentaria, ma avrebbe causato sicuramente gravi lesioni alle labbra e alle regioni prossime alla bocca, non riscontrate dai sanitari. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza di appello". Ha, in proposito, rilevato che, con l'atto di appello, la difesa aveva chiesto la rinnovazione dibattimentale al fine dell'espletamento di una perizia medico legale volta ad accertare le specifiche circostanze dettagliatamente riportate; ma, sul punto, la Corte avrebbe omesso qualsiasi valutazione. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza di appello; violazione dell'art. 52, commi 1 e 2, cod. pen.". Secondo la difesa, l'affermazione, secondo cui "non sarebbe riconoscibile né la legittima difesa al Frega, né l'aggressione ingiusta altrui e la reazione legittima all'aggredito, né l'attenuante della provocazione", sarebbe del tutto assertoria e costituirebbe una mera formula di stile; ancora una volta, la Corte territoriale avrebbe ignorato le puntuali critiche svolte nell'atto di appello, in cui era stato messo in evidenza che il locale dell'imputato era stato completamente devastato dal [OSCURATO:PERSONA] e che il Frega aveva solo cercato di fermare la furia distruttiva della persona offesa. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza di appello e travisamento della prova". Ha, al riguardo, osservato che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe assolutamente insufficiente sia nella parte in cui ha affermato che "le dichiarazioni dei testi escussi confermano la versione resa dal [OSCURATO:PERSONA] (testi oculari [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])", sia nella parte in cui ha affermato che "in merito alle dichiarazioni dei testi della difesa, in particolare Rennis, Verbicaro e Pugliese, tesi in modo evidente a sminuire le lesioni del [OSCURATO:PERSONA], si osserva che le medesime venivano sconfessate dal narrato dei testi qualificati Donato e [OSCURATO:PERSONA]"; che, ancora la pronuncia sarebbe affetta da "clamoroso vizio di motivazione e travisamento delle prove, avuta considerazione di quello che era stato l'esito testimoniale analiticamente dedotto nei motivi di appello". 2.7. Con il settimo motivo, il ricorrente ha dedotto, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza di appello", sia in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione (come evidenziato nel precedente motivo), sia in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla contestata dosimetria della pena. 2.8. Con l'ottavo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza di appello; violazione dell'ad 20 I. 110/75". Ha osservato che, a fronte delle specifiche censure in merito alla sussistenza del reato in questione formulate nell'atto di appello, la motivazione della decisione impugnata sarebbe del tutto carente; che, infatti, era stato rilevato come l'imputato avesse denunciato 50 cartucce a palla e non solo 20, sicché il rinvenimento di 34 cartucce avrebbe determinato la regolarità della detenzione medesima; che, inoltre, era stato evidenziato che il fucile era stato trovato fuori dall'armadio, dove era regolarmente custodito, sol perché l'imputato lo stava pulendo. 2.9. Con il nono motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per motivazione mancante, insufficiente meramente apparente dell'impugnata sentenza; violazione dell'art. 81 cod. pen.". Secondo la difesa, anche la doglianza relativa all'entità della pena inflitta in continuazione, non avrebbe trovato nessuna considerazione da parte della Corte territoriale. 2.10. Con il decimo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606, comma), lett. c) cod. proc. pen., per motivazione mancante, insufficiente, meramente apparente dell'impugnata sentenza d'appello", con riferimento alle doglianze proposte nell'atto di appello attinenti i capi di rilevanza civilistica. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contradditorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8. D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe, essendo stata rigettata la richiesta del difensore dell'imputato di discussione orale perché intempestiva.Il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo il rigetto del ricorso con le consequenziali statuizioni; il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente scrutinio da [OSCURATO:PERSONA], ammesso al patrocinio dei non abbienti, ponendole a carico dello Stato; il difensore del Frega, ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento dei motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per le ragioni di seguito illustrate. 2. Non è fondato il primo motivo di ricorso di natura processuale, formulato nei termini in precedenza indicati. 2.1. Al riguardo, va osservato che il ricorrente, con riferimento al primo provvedimento, con il quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta difensiva di discussione orale per l'udienza del 19 aprile 2021, non contesta che la stessa fosse stata intempestivamente proposta, limitandosi a rilevare l'erronea indicazione in detto provvedimento della norma di cui all'at. 23, comma 4, del dl. n. 149 del 2020, espressamente abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, e cioè dall'art. 1, comma 2, della legge 18 dicembre 2020, n. 176. Tuttavia, va rilevato — come ben evidenziato nella requisitoria scritta del Procuratore generale - che, nella medesima legge di conversione, il contenuto dell'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020 è stato reinserito nel testo normativo in seguito alla conversione in legge del d.l. n. 137 del 2020, in particolare nell'art. 23 -bis, aggiunto al testo precedente, che ha mantenuto fermo il termine perentorio di quindici giorni liberi dalla data fissata per l'udienza in cui il difensore può chiedere la discussione orale del processo. Con la conseguenza che l'erronea citazione del testo normativo non incide sulla validità del provvedimento adottato. 2.2. Quanto al secondo provvedimento con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta difensiva di discussione orale per la successiva udienza del 21.6.2021, alla quale era stata differita la trattazione del processo a causa della rilevata incompatibilità della d.ssa [OSCURATO:PERSONA] a decidere sull'appello, ritiene il Collegio che, al di là della regolarità o meno di esso (provvedimento senza data, a firma di un assistente giudiziario e d'ordine del Presidente non specificato nella persona), ciò che rileva è che, secondo la giurisprudenza di questa Corte alla quale si intende dare continuità, nel giudizio di appello, nella vigenza della disciplina emergenziale pandemica da COVID-19, in assenza di richiesta di discussione orale formulata tempestivamente dalle parti, il rinvio dell'udienza non determina la riapertura del termine per formulare l'istanza di trattazione orale (cfr. Cass. Sez. 4, n. 5126 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282599 - 01). 3. Meritano invece accoglimento gli altri motivi di impugnazione. E in vero, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a ripetere la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello" (Cass. Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Rv. 271700 - 01; cfr. Cass. Sez. 3. N. 38011 del 17/05/2019, Rv. 277834 - 02, che ha affermato che "è nulla per difetto assoluto di motivazione la sentenza di appello che si limita a riprodurre la motivazione della sentenza di primo grado nella parte oggetto dell'impugnazione senza dare conto delle ragioni di tale condivisione"; Cass. Sez. 4, n. 7031 del 05/02/2013, Rv. 254937 - 01, secondo cui "è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente"). 4. Ebbene, i motivi di appello proposti nell'interesse del Frega (riprodotti nel ricorso per cassazione ai fini della c.d. autosufficienza) devono certamente ritenersi specifici e non affetti da genericità posto che la difesa aveva formulato precise censure e rilievi critici rispetto alle argomentazioni esposte dal giudice di primo grado, che investivano la stessa ricostruzione della vicenda principale oggetto del processo, l'attendibilità della persona offesa, da valutarsi in rapporto alle dichiarazioni rese dall'imputato e dagli altri soggetti presenti ai fatti, con particolare riguardo alla circostanza che la persona offesa aveva distrutto l'esercizio commerciale del Frega, nonché il contenuto della documentazione sanitaria, con peculiare riferimento all'entità delle lesioni riportate dal [OSCURATO:PERSONA], la stessa sussistenza del reato di cui al capo D) della rubrica, oltre che la ricorrenza della scriminante della legittima difesa e dell'attenuante della provocazione, il trattamento sanzionatorio e le statuizioni civili. Nei motivi di appello, inoltre, la difesa aveva espressamente chiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale mediante l'espletamento di una perizia medico - legale, spiegando la rilevanza di detto accertamento al fine di superare le lacune o le manifeste illogicità rilevate nel provvedimento appellato. 5. Posto, quindi, che i motivi di appello rispondevano al dettame ritenuto necessario dalla giurisprudenza per essere ammissibil (cfr. Sez. ti, n. 8825 del 27/10/2016, Rv.268822), sussisteva un obbligo specifico della Corte territoriale di dare risposta alle suddette critiche; mentre la motivazione adottata è assolutamente priva di specificità non avendo la Corte territoriale compiutamente esaminato i rilievi difensivi, alcuni dei quali sono stati del tutto ignorati (richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale; trattamento sanzionatorio; statuizioni civili). A fronte di motivi specifici e articolati, il giudice di appello non può limitarsi, come nel caso di specie, a condividere implicitamente le argomentazioni del primo giudice, ma deve dare prova di avere effettuato un'autonoma valutazione e spiegare il perché le opposte ragioni dell'imputato devono essere disattese. Tra specificità dei motivi di appello e specificità della motivazione di secondo grado vi è un evidente parallelismo, poiché all'adeguatezza dei primi a proporre censure alla decisione di primo grado deve, necessariamente, corrispondere una argomentata risposta del giudice di appello. 6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando le rilevate lacune motivazionali. 7. La regolamentazione delle spese del presente giudizio sostenute dalle parti civili va rimessa al giudice del rinvio che vi provvederà ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen