CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 settembre 2017
Cassazione n. 21854/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31808/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA] N 110, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 575/2018 depositata il 28/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per la parte che ancora interessa, l’oppo sizione proposta dal comune della stessa città contro un decreto ingiuntivonotificato nel 1988 da [OSCURATO:PERSONA] , per il pagamento di alcune forniture di merce. Su gravame del comune, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la sentenza e revocato il decreto ingiuntivo, poiché, ferma la qualificazione del rapporto inter partes come di somministrazione, era mancata la prova del contratto avente forma scritta ad substantiam, tale da impegnare la pubblica amministrazione. Ha poi respinto l’appello incidentale delle coeredi del Serraino ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) teso a ottenere, in subordine, la condanna del comune a titolo di arricchimento ingiustificato. La sentenza, depositata il 28-9-2017, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalle predette eredi Serraino , sulla base di settemotivi. Il comune è rimasto intimato. Ragioni della decisione I. -Il ricorso è stato notificato al comune in persona del sindaco pro temporein data 6-11 - 2018. La notifica è rituale poiché emerge da ll’ apposita attestazione dell’ufficiale giudiziario che l’unico difensore del comune , costituito nella fase d’appello, è deceduto dopo la sentenza (v. Cass. Sez. U n. 3818-09). II. -Il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 e1326 cod. civ., è inammissibile.L’impugnata sentenza, dopo aver richiamato l’indirizzo interpretativo che richiede, per i contratti stipulati con la p.a., la prova della formale sottoscrizione del contratto in unico documento, ha mostrato di condividere il principio che consente, in base all’art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, la conclusione a distanza di contratti del tipo di quello in esame secondo l’uso del commercio. E in effetti i contratti conclusi dalla p.a., richiedendo la forma scritta ad substantiam , devono essere con sacrati in un unico documento, salvo che la legge ne autorizzi espressamente la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, come nell'ipotesi eccezionale prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923 (v. Cass. Sez. 1 n. 25798-15, Cass. Sez. 1 n. 25631-17). Da ultimo le Sezioni Unite di questa Corte hanno ampliato il concetto, sottolineando che per la valida stipulazione dei contratti della p.a., anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con ditte commerciali, il requisito della forma scritta ad substantiam non richiede necessariamente la redazione di un unico documento, sottoscritto contestualmente dalle parti, poiché l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, cheper l'amministrazione possono assumere anche la forma dell'atto amministrativo(Cass. Sez. U n. 9775-22). L’unica cosa necessaria – dunque - è che l’incontro avvenga tra dichiarazioni scritte. La corte d’appello ha escluso che di ciò fosse stata fornita la prova, perché tra le produzion i documental i non era stata rinvenuta traccia “né del bando di gara”(astrattamente e teoricamente ritenuto qualificabile come proposta), “né dell’aggiudicazione”(astrattamente e teoricamente ritenuta qualificabile come accettazione). Ha poi aggiunto che non era stato possibile individuare altro che gli ordinativi fatti dal comune ( dalla sentenza qualificati come eventuale prova di un’accettazione); m a che , non essendo stata riscontrata traccia di un capitolato o di un prezziario fatto dalla ditta Serraino, non si poteva affermare l’esistenza di un a corrispondente propostain forma scritta. L’odierna censura si scontra con tale valutazione e si risolve in un tentativo di sovvertimento del corrispondente giudizio circa l’inidoneità della prova documentale, alquale giudizio vengono opposti meri asserti (peraltro relativi a semplici fatture ) non assistiti neppure dal necessario livello di autosufficienza. III. - I motivi dal secondo al sesto possono essere esaminati unitariamente perché tutti relativi alla questione del rigetto dell’appello incidentale teso a ottenere la condanna del comune a titolo di arricchimento senza causa. Le ricorrenti denunziano a tal riguardo: (a) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. perché era rimasto incontestato che la ditta Serraino avesse fornito al comune gli ordinativi di cui alle fatture allegate in monitorio, sicché il comune si era arricchito della prestazione con corrispondente impoverimento della fornitrice; (b) la violazione o falsa applicazione degli artt. 2041 cod. civ. e 112 cod. proc. civ. perché la circo stanza riferita da alcuni testi, che i prezzi praticati corrispondevano ai capitolati dell’epoca avrebbe dovuto costituire valido parametro di valutazione del risparmio conseguito dall’amministrazione; (c) la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 61 cod. proc. civ. per illogicità della decisione di non far eseguire una c.t.u. onde accertare l’entità del pregiudizio subito dalla ditta fornitrice; (d) la violazione o falsa applicazione degli art. 2697 e 2727 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. perché la prova dell’impov erimento patito dalla fornitrice si sarebbe dovuta desumere, quanto meno, da presunzioni;(e) la violazione o falsa applicazione dell’art. 1226 cod. civ., in ordine al mancato ricorso al criterio equitativo di quantificazione dell’indennizzo. I motivi sonoinammissibili per la ragione che segue. IV. - L a corte d’appello si è determinata in rapporto al principio per cui nell’azione di indebito arricchimento conseguente all'assenza di un valido contratto l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita da chi ha eseguito la prestazione, con esclusione di quanto questi avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (Cass. Sez. 1 n. 14526-16). Tale principio attiene direttamente al profilo liquidatorio. V. – V a osservato che l’azione di arricchimento ingiustificato trova il presupposto nella compresenza dell’unicità del fatto causativo dell’arricchimento e dell’impoverimento, ove la prestazione dell’impoverito sia andata tutta a vantaggio dell’arricchito, e della mancanza di ulteriore rimedio giudiziale in favore del primo soggetto (v. per tutte Cass. Sez. U n. 24772-08). In questo senso l'indennità prevista dall'art. 2041 cod. civ. deve essere liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, resa in mancanza di contratto o in virtù di un contratto invalido. La tendenza giurisprudenziale più recente, occasionata ben vero da rapporti di appalto (Cass. Sez. U n. 23385 - 08 e Cass. Sez. U n. 1875-09), è nel senso di escludere dall’ammontare dell’indennità il lucro cessante, vale a dire ciò che si sarebbe potuto percepire se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace. VI. –Ora la controversia in esame non attiene a un appalto ma a un rapporto di fornitura ( mediante somministrazione , secondo la qualificazione fatta dalla corte territorialee non sindacata). Non è necessario tuttavia prendere posizione su l punto se quanto affermato rispetto all’ appalt o sia estensibile o meno alla fattispecie di ingiustificato arricchimento, associata a codesta distinta ipotesi negoziale. Non è necessario per ché la stessa corte territoriale ha evidenziato che ogni possibile valutazione dell’entità dell’impoverimento del somministrante era stata resa impossibile, nel caso concreto, dalla inidoneità della prova documentale. Nello specifico infatti la corte d’appello ha rilevato che (a) l’impoverimento del somministrante fornitore si sarebbe dovuto parametrare al mero costo di acquisto delle merci somministrate, con esclusione del profitto, e che (b) né tale dato, né qual sivoglia elemento ulteriore era possibile desumere dalla documentazione versata in atti, giacché le stesse fatture ( alle quali le ricorrenti anche in questa sede alludono), per quanto non costituenti in sé prova del credito, avevano riportato solo il prezzo finaleda ritenere comprensivo dell’utile d’impresa. Secondo la corte d’appello – quindi - il dato mancante circa il costo di acquisto della merce somministrata non era ricavabile in altro modo, così da impedire la quantificazione di un effettivo impoverimento del somministrante, tale da poter essere indennizzato secondo l’art. 2041 cod. civ. VI. – Osserva il Collegio che , s ebbene l’impoverimento dell’imprenditore in casi simili non possa essere limitato al solo elemento patrimoniale corrispondente al costo d’acquisito della merce, come invece ritenuto dall’impugnata sentenza –perché invece rileva al riguardo ogni genere di spesa che sia stata affrontata dal medesimo imprenditore per poter effettuare la fornitura o la somministrazione -, tuttavia è un fatto che la ricostruzione in concreto operata dalla sentenza rende ragione del rigetto della domanda da ogni punto di vista. E’, invero, determinante il rilievo circa l’avvenuta produzione in giudizio di una documentazione inadeguata allo scopo, siccome generica e costituita dalle sole fatture indicative del semplice prezzo finale della fornitura, senza specificazione di elementi patrimoniali diversi. Ciò concretizza una valutazione di pieno merito , indicativa del non essere stateminimamente esposte (né tanto meno documentat e ) le perdite patrimoniali subite al di là del prezzo finale richiesto in difetto di contratto, o (il che è lo stesso) in base a un contratto invalidamente stipulato per ragioni di forma. E la valutazione, risolvendosi in un giudizio circa la inidoneità dimostrativa della prova documentale, è notoriamente insindacabile in cassazione. VII. - Essa suffraga anche la decisione di non dare ingresso a una ulteriore c.t.u. finalizzata a supplire all’inadempimento dell’onere della prova. Anche al riguardo la motivazione della corte d’appello è censurata dalle ricorrenti, nel quinto e in parte nel sesto motivo di ricorso. Ma in contrario va detto che l a decisione del giudice di merito che escluda l'ammissione di una c.t.u. non è sindacabile in sede di legittimità, perché compete al giudice del merito l'apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l'onere di offrire gli opportuni elementi di valutazione (v. Cass. Sez. 1 n. 26264-05, Cass. Sez. 1 n. 20820-06, Cass. Sez. 1 n. 25569-10e molte altre ) . In definitiva tutti i motivi, dal secondo al sesto, sono inammissibili, perché nella loro genericità si infrangono con la valutazione – di pieno merito – circa l’inidoneità del materiale probatorio posto a fondamento della domanda di arricchimento ingiustificato. VIII. - C ol settimo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.Si assume che la corte d’appello, in difetto di apposita domanda, non avrebbe comunque potuto disporre la condanna delle ricorrenti a rifondere le somme ottenute in forza della sentenza di primo grado, essendosi il comune limitato a chiedere la restituzione di quelle pagate in base al decreto ingiuntivo. Inoltre si assume che la statuizione sarebbe illegittima anche per una seconda ragione, e cioè perché il comune aveva impugnato la decisione di primo gradonella parte relativa alla liquidazione del danno ex art. 1224 cod. civ. Le ricorrent i a questo proposito sot tolineano come la corte d’appello abbia ritenuto per questa parte infondata l’impugnazione, e che quindisarebbe illogica la decisione in ordine alla restituzione di una somma la cui liquidazione era stata ritenuta legittima. Il motivo è inammissibile dal primo punto di vista e infondato dal secondo. IX. - D alla sentenza risulta che era stata esplicitamente formulata dal comune una domanda di restituzione di “tutte le somme incassate a seguito della provvisoria esecuzione (..) con gli interessi e la rivalutazione monetaria, dalla data del pagamento (..) fino al soddisfo”. L’assunto delle ricorrenti,secondo cui la domanda sarebbe stata limitata a quanto pagato in base al decreto ingiuntivo, è in contrasto col dato desumibile dalla sentenza, è altresì completamente generico in prospettiva di autosufficienza ed è comunque ‒ infine ‒ anche errato giuridicamente. E difatti più volte questa Corte ha sottolineato che la domanda restitutoria non costituisce in casi del genere domanda nuova, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, al punto che incorrerebbe semmai in omessa pronuncia il giudice che non provvedessesulla stessa (v. ex aliis Cass. Sez. 2 n. 15457 - 20) .X. - La parte della sentenza d ’appello alla quale ulteriormente alludono le impugnanti nel denunziare l’illogicità della statuizione è priva di rilevanzaprecettiva. Vi si dice che era infondata la censura del comune in ordine alla determinazione del quantum liquidato dal giudice di primo grado , ai fini del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. Ma si tratta di un’ a ffermazione solo teorica e come tale irrilevante sul piano effettuale. La sua concreta utilità è travolta dall’accoglimento del primo motivo d’appello del comune, in punto di non debenza della sorte reclamata dalla ditta Serraino a titolo di corrispettivo della somministrazione. XI. – Il ricorso, in conclusione, è rigettato , senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,