CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46113/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 88-24195/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso di ricorso, con cui si contesta la mancata dichiarazione della prescrizione del reato di ricettazione attenuata, di cui agli artt. 648, comma quarto, cod. pen., ascritto all'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, poiché a tal proposito deve ribadirsi il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di ricettazione, l'ipotesi del fatto di speciale tenuità non costituisce una autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base » (ex multis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, Dahani, Rv. 284186; Sez. 2, n. 25121 del 13/05/2021, Bevilacqua, Rv. 281675; Sez. U, n. 9567 del 21/04/1995, Cosmo ed altro, Rv. 202003); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.