CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 36496/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 6003-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA],137 C/0 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 1739 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 05/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bologna ha disatteso, dichiarando nullo il ricorso e improcedibile il giudizio, la domanda per la declaratoria d'inefficacia di un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Nera, s.p.a., in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della TPE, società in liquidazione, allora difesa dall'odierno ricorrente; espone il deducente che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto mancante la procura rilasciata dall'ingiunta, condannandolo in proprio al pagamento delle spese; il ricorrente articola un motivo; resiste con controricorso la Nera, s.p.a.; il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta l'errore in diritto e l'omessa o insufficiente motivazione poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare the l'ipotizzata invalidità della procura per sopravvenuta estinzione del soggetto rappresentato, a séguito della cancellazione dell'ente da registro delle imprese, sarebbe stata comunque successiva al suo valido rilascio, con conseguente illegittimità della condanna alle spese in proprio; Rilevato che preliminarmente dev'essere evidenziato che è infondata l'eccezione di tardività del ricorso sollevata, da parte controricorrente, in relazione alla notifica dell'atto di gravame via p.e.c. successiva alle ore 21 dell'ultimo giorno utile e, pertanto, in tesi, da considerare effettuata alle ore 7 del giorno successivo, in relazione 16-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; infatti, la Corte costituzionale, con sentenza 9 aprile 2019 n. 75 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta; nel merito cassatorio, il ricorso è inammissibile; secondo il risalente e costante indirizzo di questa Corte, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 cod. proc. civ. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine) le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefisso, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. cod. proc. civ. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 cod. proc. civ. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (cfr., ad esempio, Cass., 12/10/1978, n. 4565, Cass., 18/06/1987, n. 5365, Cass., 04/05/1990, n. 3724, Cass., 24/09/2004, n. 19239, Cass., 02/04/2010, n. 8126); e nel caso di specie è pacifico che il procedimento di cui all'art. 188, disp. att. cod. proc. civ., venne introdotto in una situazione nella quale la notifica del decreto era avvenuta tardivamente; il Tribunale, inoltre, si è spinto al di fuori dei limiti della cognizione propria del procedimento delineato da detta norma, in quanto ha statuito considerando "nullo" il decreto ingiuntivo, così collocandosi in una logica di sindacato della legittimità del decreto riconducibile necessariamente a una qualificazione sostanziale in termini di opposizione ex art. 645, cod. proc. civ., visto che questo era ed è il mezzo per discutere quella legittimità; la decisione resa, éj pertanto, al di là della forma di ordinanza, che di per sé non riveste alcuna decisività ae fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile, si deve considerare resa agli effetti di un'opposizione comune al monito, e, pertanto, il mezzo d'impugnazione da esercitarsi era l'appello, esperibile logicamente, anche dal difensore condannato alle spese in proprio; spese compensate stante la peculiarità della vicenda processuale quale descritta; . A P.Q.M. tu,„04.9 La Corte dichiara inammissibileVé compensa le spese. rwN Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, exletubri 3 \_ 1 vv Vn e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelldidovuto per il ricorso. Così deciso in Roma il giorno 15 giugno 2021 Il consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Paolo17' erec Do faele Frasca DEPOSITATO E [OSCURATO:PERSONA] - Q.-( ,,,,-,---,,,, a 4 NOV:221.- ,„ ,.,,,---7<-:--., ....,_ , ,