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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18017/2024

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SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 8501 / 20 2 2 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 8501/2022sez.

T – ud. 21 maggio 2024 est.

Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3502/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Milano , depositata in data 1 / 10 /20 21 , non notificata; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del21 maggio 202 4 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiestol’accoglimento de l ricors o ; udito l’[OSCURATO:PERSONA] per la contribuente e l’Avvocato dello StatoAlfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n.

R1N030B00389/2009 l’Agenzia delle Entrate disconobbe il credito Ires di euro 1.608.207 esposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., d’ora in avanti anche “la contribuente”) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006.

Sebbene tale credito fosse stato utilizzato dalla società solo per l’ammontare di euro 38.609, con l’avviso impugnato l’Agenzia accertò una maggiore Ires pari ad euro 1.608.207, recuperando a tassazione l’intero importo del credito.

Il credito d’imposta contestato nacque da operazioni che erano state poste in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., della cui scissione l’odierna contribuente era stata una delle beneficiarie.

L’Agenzia delle Entrate procedette al recupero del medesimo credito non solo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche dell’odierna contribuente.Ric. n. 8501/2022sez.

T – ud. 21 maggio 2024 est.

Napolitano A. Quest’ultima impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, ottenendone l’annullamento, con sentenza confermata in appello, perché la ripresa del credito d’imposta nei confronti della contribuente, oltre che di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe violato il divieto di doppia imposizione di cuiall’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973.

La sentenza d’appello fu cassata con rinvio alla C.T.R., avendo questa S.C. escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, impregiudicate le altre questioni, rimaste assorbite.

La contribuente riassunse il giudizio di rinvio nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate riproponendo le questioni rimaste assorbite dalla sentenza d’appello ma concludendo per la “conferma della sentenza della C.T.P.”.

La C.T.R. rigettò la domanda in base alla motivazione che, chiedendo la conferma della sentenza della C.T.P., la contribuente avrebbe preso conclusioni contrastanti con il dictum contenuto nella pronuncia di cassazione: a fronte di una pronuncia di cassazione che aveva escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, la contribuente, chiedendo “la conferma della sentenza della C.T.P.”, avrebbe chiesto di fatto di annullare l’avviso di accertamento perché emesso in violazione del divieto di doppia imposizione.

Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il sostituto procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha depositato una requisitoria scritta.

Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.Ric. n. 8501/2022sez.

T – ud. 21 maggio 2024 est.

Napolitano A. 112 c.p.c., dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, là dove il giudice ha dichiarato espressamente di non poter decidere la causa”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni, assorbite nella sentenza di appello, che, dopo la cassazione di quest’ultima,erano state devolute al giudice del rinvio.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione (insanabilmente contraddittoria) in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché fondata su una motivazione intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria: da un lato, la sentenza darebbe atto che la contribuente, con il ricorso in riassunzione, aveva riproposto le questioni assorbite nei precedenti gradi, esclusa dunque quella relativa al divieto di doppia imposizione; dall’altro lato, la sentenza affermerebbe che la contribuente aveva riproposto la questione concernente il divieto della doppia imposizione.

3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., per violazione dell’art. 63, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 125 disp. att. c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, oltre a chiedere di confermare la sentenza di primo grado, aveva chiesto di “dichiarare illegittimo e annullare l’avviso di accertamento impugnato”, per le ragioni rimaste assorbite dalla sentenza d’appello.

4. I tre motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati e decisi congiuntamente.

Essi sono fondati.

Pur contenendo un dispositivo di rigetto, la C.T.R., quale giudice del rinvio, in sostanza ha ritenuto inammissibile il ricorso in riassunzione perché con esso si chiedeva di “confermare la sentenza di prime Ric. n. 8501/2022sez.

T – ud. 21 maggio 2024 est.

Napolitano A. cure”, che però non poteva essere confermata in quanto fondata su un divieto di doppia imposizione che era statagiudicata insussistente dalla sentenza di cassazione.

Senonché, la C.T.R. ha interpretato il ricorso per riassunzione in maniera eccessivamente formalistica, incorrendo anche nelle contraddizioni evidenziate dalla contribuente nei motivi di ricorso.

E’ evidente, infatti, che nel chiedere “la conferma della sentenza di primo grado”dopo aver richiamato i motivi di ricorso rimasti assorbiti dalla sentenza di appello,la contribuente non intendesse riproporre la questione del divieto di doppia imposizione , risolta sfavorevolmente per essa dalla sentenza di cassazione con una decisione sulla quale si era formato il giudicato (interno), ma intendesse piuttosto chiedere al giudice del rinvio di tener fermo il dispositivo della sentenza di primo grado accogliendo almeno uno dei(restanti) motivi di ricorso spiegati in primo grado contro l’avviso di accertamento, riproposti in appello e rimasti assorbiti.

Peraltro, l’effettiva intenzione della contribuente ben emerge dal petitum del ricorso per riassunzione integralmente trascritto nella stessa sentenza qui impugnata, nella parte in cui la contribuente aveva chiesto di “dichiarare illegittimo ed annullare l’avviso di accertamento”.

5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso.

Cassa lasentenza impugnat a e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.Ric. n. 8501/2022sez.

T – ud. 21 maggio 2024 e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sulricorso iscritt o al n. 8501 / 20 2 2 R.G. propost o da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difes a , in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 67, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 8501/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3502/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Milano , depositata in data 1 / 10 /20 21 , non notificata; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del21 maggio 202 4 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiestol’accoglimento de l ricors o ; udito l’[OSCURATO:PERSONA] per la contribuente e l’Avvocato dello StatoAlfonso Peluso per l’Agenzia delle Entrate; [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento n. R1N030B00389/2009 l’Agenzia delle Entrate disconobbe il credito Ires di euro 1.608.207 esposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., d’ora in avanti anche “la contribuente”) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2006. Sebbene tale credito fosse stato utilizzato dalla società solo per l’ammontare di euro 38.609, con l’avviso impugnato l’Agenzia accertò una maggiore Ires pari ad euro 1.608.207, recuperando a tassazione l’intero importo del credito. Il credito d’imposta contestato nacque da operazioni che erano state poste in essere dalla società [OSCURATO:SOCIETA]., della cui scissione l’odierna contribuente era stata una delle beneficiarie. L’Agenzia delle Entrate procedette al recupero del medesimo credito non solo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., ma anche dell’odierna contribuente.Ric. n. 8501/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. Quest’ultima impugnò l’avviso di accertamento dinanzi alla C.T.P. di Milano, ottenendone l’annullamento, con sentenza confermata in appello, perché la ripresa del credito d’imposta nei confronti della contribuente, oltre che di [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe violato il divieto di doppia imposizione di cuiall’art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973. La sentenza d’appello fu cassata con rinvio alla C.T.R., avendo questa S.C. escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, impregiudicate le altre questioni, rimaste assorbite. La contribuente riassunse il giudizio di rinvio nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate riproponendo le questioni rimaste assorbite dalla sentenza d’appello ma concludendo per la “conferma della sentenza della C.T.P.”. La C.T.R. rigettò la domanda in base alla motivazione che, chiedendo la conferma della sentenza della C.T.P., la contribuente avrebbe preso conclusioni contrastanti con il dictum contenuto nella pronuncia di cassazione: a fronte di una pronuncia di cassazione che aveva escluso la violazione del divieto di doppia imposizione, la contribuente, chiedendo “la conferma della sentenza della C.T.P.”, avrebbe chiesto di fatto di annullare l’avviso di accertamento perché emesso in violazione del divieto di doppia imposizione. Avverso la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il sostituto procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba, ha depositato una requisitoria scritta. Diritto 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art.Ric. n. 8501/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. 112 c.p.c., dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., nonché dell’art. 63 d.lgs. n. 546 del 1992, là dove il giudice ha dichiarato espressamente di non poter decidere la causa”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni, assorbite nella sentenza di appello, che, dopo la cassazione di quest’ultima,erano state devolute al giudice del rinvio. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per difetto di motivazione (insanabilmente contraddittoria) in violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata perché fondata su una motivazione intrinsecamente e insanabilmente contraddittoria: da un lato, la sentenza darebbe atto che la contribuente, con il ricorso in riassunzione, aveva riproposto le questioni assorbite nei precedenti gradi, esclusa dunque quella relativa al divieto di doppia imposizione; dall’altro lato, la sentenza affermerebbe che la contribuente aveva riproposto la questione concernente il divieto della doppia imposizione. 3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c., per violazione dell’art. 63, d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 125 disp. att. c.p.c.”, la contribuente censura la sentenza impugnata per non aver considerato che nelle conclusioni del ricorso in riassunzione, oltre a chiedere di confermare la sentenza di primo grado, aveva chiesto di “dichiarare illegittimo e annullare l’avviso di accertamento impugnato”, per le ragioni rimaste assorbite dalla sentenza d’appello. 4. I tre motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati e decisi congiuntamente. Essi sono fondati. Pur contenendo un dispositivo di rigetto, la C.T.R., quale giudice del rinvio, in sostanza ha ritenuto inammissibile il ricorso in riassunzione perché con esso si chiedeva di “confermare la sentenza di prime Ric. n. 8501/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 est. Napolitano A. cure”, che però non poteva essere confermata in quanto fondata su un divieto di doppia imposizione che era statagiudicata insussistente dalla sentenza di cassazione. Senonché, la C.T.R. ha interpretato il ricorso per riassunzione in maniera eccessivamente formalistica, incorrendo anche nelle contraddizioni evidenziate dalla contribuente nei motivi di ricorso. E’ evidente, infatti, che nel chiedere “la conferma della sentenza di primo grado”dopo aver richiamato i motivi di ricorso rimasti assorbiti dalla sentenza di appello,la contribuente non intendesse riproporre la questione del divieto di doppia imposizione , risolta sfavorevolmente per essa dalla sentenza di cassazione con una decisione sulla quale si era formato il giudicato (interno), ma intendesse piuttosto chiedere al giudice del rinvio di tener fermo il dispositivo della sentenza di primo grado accogliendo almeno uno dei(restanti) motivi di ricorso spiegati in primo grado contro l’avviso di accertamento, riproposti in appello e rimasti assorbiti. Peraltro, l’effettiva intenzione della contribuente ben emerge dal petitum del ricorso per riassunzione integralmente trascritto nella stessa sentenza qui impugnata, nella parte in cui la contribuente aveva chiesto di “dichiarare illegittimo ed annullare l’avviso di accertamento”. 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia che, in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso. Cassa lasentenza impugnat a e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.Ric. n. 8501/2022sez. T – ud. 21 maggio 2024 e
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