CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19190/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Torino, in persona delprocuratore speciale, con avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente e ricorrente incidentale-[OSCURATO:PERSONA] 1702 S.R.L., per mezzo della procuratrice specialeBAYVIEW ITALIA [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma;- intimata -[OSCURATO:PERSONA] D’[OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 408/2023 della Corte d’appello di Trieste,pubblicata il 22 settembre 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delventisette maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7180/2024Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 19190/2026Data pubblicazione 11/06/2026rilevato cheil Tribunale di Pordenone respingeva la domanda proposta dall’odiernaricorrente volta ad ottenere la condanna della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. allarestituzione delle somme incamerate dalla stessa per interessi maturati sutitoli costituiti in pegno presso la suddetta banca, previo parzialeaccoglimento della querela di falso proposta in quel giudizio dalla stessaRosa Correale con riferimento alla sottoscrizione di documenti bancariapparentemente a sua firma;la Correale proponeva appello e la Corte giuliana respingeva il gravamedichiarando al contempo non luogo a provvedere sull’appello incidentaleproposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in quanto assorbito dal rigettodell’appello principale;[OSCURATO:PERSONA] propone allora ricorso in cassazione affidato a cinquemotivi, mentre la sola [OSCURATO:PERSONA] resisteva a mezzo dicontroricorso, spiegando altresì ricorso incidentale condizionato, fondatosu due motivi;SPV Project è rimasta intimata;la parte ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso ai sensidell’art. 390 cod. proc. civ.;la causa è stata quindi trattata in camera di consiglio ed il Collegio si èriservato il deposito nei sessanta giorni successivi;considerato checome premesso, con atto datato 14 novembre 2024, la parte ricorrente harinunciato al ricorso;l’atto risulta sottoscritto dal procuratore a ciò autorizzato in base allaprocura speciale del 5 marzo 2024;l’atto stesso risulta peraltro essere stato sottoscritto digitalmente dall’avv.Casucci per conto della propria assistita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., anchetramite richiamo espresso all’art. 390 cod. proc. civ.;va dunque dichiarata l’estinzione del processo;Numero registro generale 7180/2024Numero sezionale 1914/2026Numero di raccolta generale 19190/2026Data pubblicazione 11/06/2026ai sensi dell’art. 391, quarto comma, cod. proc. civ., non vi è luogo apronuncia sulle spese, in quanto risulta l’adesione alla rinuncia da partedella parte controricorrente e ricorrente incidentale;p. q. m.la Corte dichiara l’estinzione del processo per rinuncia.Così deciso in Roma, il ventisette maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])