CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 settembre 2021
Cassazione n. 44974/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni della difesa del ricorrente nella persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] contenute in memoria difensiva del 30 Settembre 2021 il quale ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, con l'ordinanza impugnata, in parziale accoglimento della richiesta di riesame, annullava l'ordinanza cautelare emessa dal GIP di Torino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Gezim limitatamente alla contestazione di partecipazione ad una associazione per delinquere allo scopo di commettere reati di furto aggravato e di ricettazione, escludendo la gravità indiziaria del reato mentre la confermava in relazione agli episodi di furto in concorso e di ricettazione allo stesso ascritti. Nessuna considerazione veniva svolta in relazione alla persistenza delle esigenze cautelark. a fronte di motivi di impugnazione riservati che, in sede di discussione, venivano formalizzati attraverso il deposito di una memoria difensiva con riferimento esclusivo al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza. 3. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge ed assenza di motivazione in ordine alla persistenza del requisito delle esigenze cautelari evidenziando che, pure in / assenza di specifiche doglianze sul punto, ricorreva a carico del giudice del riesame un onere attenuato di motivazione anche in relazione al presupposto delle esigenze cautelari, in ragione dell'effetto interamente devolutivo della richiesta di riesame, onere ancora più pregnante e concreto nella specie in quanto era stata esclusa la gravità indiziaria con riferimento al delitto associativo e,~ in relazione ad alcuni degli altri correi, era stata escluso il pericolo di fuga, esigenza cautelare che a maggiore ragione doveva essere esclusa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], il quale, contrariamente agli altri correi, era riconosciuto quale soggetto collegato al territorio italiano non solo per ragioni familiari ma anche per lo svolgimento di una attività lavorativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente "i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari" (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale, cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). 2. In particolar9 è stato affermato in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.VI, 8.3.2012 n.11194). 3. Va inoltre evidenziato che, quanto al prospettato vizio di carenza di motivazione in relazione alle esigenze cautelari pure in assenza di specifiche censure sul punto, "il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare" (sez.6, n.18853 del 15.3.2018, Puro, Rv.273384; sez.5, n.40061 del 12.7.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278314). A questo proposito ha sostenuto il [OSCURATO:PERSONA] che, in assenza di specifiche questioni sulla sussistenza di uno solo dei requisiti applicativi della cautela, rispetto ai punti non oggetto di censura ) esiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il Tribunale, in assenza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione che, in caso di conferma, potrà essere articolata, sui punti non oggetto di censura in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa (sez.2, n.27865 del 14.5.2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277016), a condizione che mostri di avere comunque valutato il contenuto del titolo genetico (sez.6, n.56968 del 11.8.2017, Ghezzo, Rv.272202). 4. Invero un tale onere motivazionale, che prescinde dal contenuto delle censure svolte dalla difesa del ricorrente, appare coerente non solo con il principio di integrale devoluzione del riesame cautelare, ma anche con l'obbligo cui è tenuto il giudice della cautela di verificare la persistenza delle condizioni di applicazione della misura cautelare nel corso del procedimento cautelare, anche per fatti sopravvenuti, in occasione di specifici snodi dello stesso procedimento a prescindere dalla richiesta di revoca o di modifica del titolo da parte dell'interessato, nonché di procedere alla valutazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata in relazione alla entità del fatto e alla sanzione che possa essere applicata e alla verifica dell'eventuale attenuazione delle esigenze cautelari, principi enunciati dall'art.299 commi uno e due cod.proc.pen. 5. Appare pertanto stridere con tali enunciati la motivazione dell'ordinanza impugnata la quale, pura- avendo annullato il titolo genetico per avere escluso la gravità indiziaria a carico del ricorrente con riferimento alla contestazione della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] al delitto associativo e pura avendo evidenziato, nel corpo della motivazione, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] risulti titolare di un'attività lavorativa da cui trae un reddito I fine i a di differenziare la sua posizione da quella degli altri indagati rispetto ai quali era ad escludere l'esigenza cautelare del pericolo di fuga (pag.22 ordinanza impugnata), \r_i7t5 del tutto omesso di valutare la posizione del ricorrente in relazione alla persistenza, ovvero all'attenuazione delle esigenze cautelari pure ravvisate dal primo giudice. 5.1 Invero in tale modo il giudice del riesame non ha dato alcun seguito a quell'obbligo di motivazione attenuato pure imposto dall'effetto devolutivo della impugnazione, che nella specie risulta tanto più necessario in quanto il Tribunale del riesame da un lato ha escluso la gravità indiziaria rispetto alla contestazione in grado di profilare una più rilevante attitudine del [OSCURATO:PERSONA] al crimine (associazione per delinquere), evidenziando al contrario il carattere sporadico ed occasionale del contributo offerto al sodalizio, e dall'altro ha evidenziato elementi positivi della personalità e dell'agito del [OSCURATO:PERSONA], che lo distinguevano dagli altri indagati. 5.2 Orbene tali valutazioni, pure riservate al presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, avrebbero giustificato una rinnovazione dell'esame sulla attualità e persistenza delle esigenze cautelari riconosciute dal primo giudice, in quanto evidente è il collegamento tra la valutazione richiesta al giudice della cautela ai fini della sussistenza di esigenze cautelari ai sensi dell'art.274 lett.b) e c) cod.proc.pen. con gli argomenti desumibili dalla natura, dal numero e dalla gravità dei reati contestati per cui viene riconosciuta la gravità indiziaria, come è possibile desumere dalla stessa lettura delle disposizioni in esame. 5.3 A fronte del silenzio motivazionale in ordine ad una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari, il giudice del riesame ha altresì mancato di richiamare il contenuto motivazionale del giudice della cautela in punto di esigenze cautelari, vuoi solo per ribadirne l'adeguatezza argomentativa e la attualità delle esigenze, pure avendo gettato i semi per una integrale rivisitazione del presupposto. 6. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla omessa valutazione delle esigenze cautelari e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla omessa valutazione delle esigenze cautelari e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, nella Camera di Co