CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27282/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 16737del ruolo generale dell'anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(00256930900) corrente in via Ga- ribaldi 22, Budoni (SS), in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresen- tata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 72P60 B354Y – [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 69P04 B354N – [OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale unita al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di procedura agli indi- rizzi p.e.c. sopra indicati, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Avezzana n. 6, presso lo studio della prima. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] della disciolta ATS Sardegna, con sede in Cagliari, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, Dott. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 67E21 B354I) rappresentata e difesa, giusta procura unita al controricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 74M46 B354F) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 61H69 B354J) le- gali interni dell'Ente –i quali dichiarano di voler ricevere le comuni- cazioni ex art. 136 c.p.c. al seguente tele[OSCURATO:TELEFONO] o via email alla pec: [OSCURATO:EMAIL] e paola.trudu@service- pec.it – domiciliata digitalmente presso i predetti indirizzi di posta elettronica certificata. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n° 116 deposi- tata il 7 aprile 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con sentenza n° 27/2001 il T ribunale di Sassari, dichiara- ta la contumacia della convenuta Azienda per la tutela della salute della Sardegna (Ats) e ritenuto che lo sconto di cui all'art. 1, com- ma 796, lett. o), della legge n° 296/2006 fosse applicabile solo al triennio 2007-2009, accoglieva la domanda attorea dell'Istituto analisi mediche s.r.l. e condannava l'Ats a pagare all'attrice euro 324.899,17 a titolo di residuo corrispettivo per le prestazioni dia- gnostiche di laboratorio degli anni 2009-2018. 2.-Su appello dell' Ats, la Corte territoriale di Cagliari, S ezio- ne distaccata di Sassari, riformava integralmente la decisione del primo grado, osservando quanto segue. Il primo motivo di gravame era fondato: l'Ats, infatti, era sta- ta illegittimamente dichiarata contumace, essendosi costituita il 7 gennaio 2021, quindi qualche giorno prima dell'udienza del 12 gen- naio 2021, cui la causa era stata rinviata ai sensi dell ' art. 281 - sexiescod. proc. civ. Era pure fondato il secondo motivo di appello: infatti, sebbe- ne lo sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge n° 296/2006 fosse applicabile solo per il triennio 2007-2009, l'art. 11 del contratto inter partes conteneva l ' impegno della struttura privata a non superare il tetto di spesa contrattato per ciascun an- no e specificamente indicato nel citato articolo. Rispetto a tali limiti, singolarmente riportati per anno nel doc. 12 depositato dall'[OSCURATO:PERSONA], risultava versato dall'ATS il mas- simale di spesa per ogni anno, detratto, con note di credito, quanto fatturato “over budget” dalla struttura convenzionata. La somma pretesa dall'Istituto rappresentava, quindi, quanto dovuto applicando a tutte le prestazioni rese il corrispettivo inte- grale, senza le riduzioni di cui all ' art. 1, comma 796, lett. o) della legge n° 296/2006: nondimeno, era evidente che, a prescindere dall'applicazione delle decurtazioni citate, l'Ats era tenuta a versare esclusivamente il tetto massimo di spesa fissato anno per anno non con riferimento al numero di prestazioni, ma al costo totale delle stesse, e specificatamente richiamato in ogni contratto stipulato con la struttura convenzionata, avendo quest'ultima diritto alla re- munerazione integrale delle prestazioni erogate solo in caso di mancato superamento dei limiti di spesa, al contrario ampiamente oltrepassati nel caso di specie, come si evinceva dalla documenta- zione citata. Per gli stessi motivi, era pure infondata la domanda proposta in via subordinata dalla società privata per il pagamento della somma oggetto di causa a titolo di inadempimento contrattuale o di illecito extracontrattuale. 3.- Ricorre per cassazione l ' Istituto, affidando il gravame a due motivi, illustrati da memoria. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] della di- sciolta ATS Sardegna, che conclude per l'inammissibilità e comun- que per l'infondatezza dell'impugnazione. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo la struttura privata deduce, in base all'art. 360 n° 3 cod. proc. civ., “Violazione e falsa applicazione art. 32, comma 8, legge 449/1997, violazione e falsa applicazione dell'art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992. Violazione a falsa applicazio- ne degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell'art. 2697 c.c.”. La Corte territoriale avrebbe predicato il superamento del tet- to di spesa assegnato alla struttura sulla base di una erronea rico- struzione della normativa, ossia senza considerare che il limite di spesa insuperabile sarebbe quello fissato dalla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 32, ottavo comma, della legge 27 dicembre 1997 n° 449 relativo a ciascuna macroarea, nell'ambito del quale ciascuna Asl ripartisce i fondi disponibili tra i vari erogatori privati: e tale conclusione sarebbe confermata anche dalle clausole dei singoli contratti. L'Istituto avrebbe, dunque, rispettato il volume massimo di prestazioni assegnategli, con la conseguenza che sarebbe anche violato l'art. 1362 cod. civ., poiché le clausole pattizie erano ine- quivoche nel collegare la mancata retribuzione al solo superamento del tetto globale fissato dalla Regione. 5.-Il motivo è infondato. Anzitutto, esso non coglie l'esatta ratio decidendi della sen- tenza gravata, nella quale è ben chiarito che l'art. 11 dei singoli contratti poneva a carico dell'erogatore privato l'obbligo di rispetta- re il limite nummario assegnato alla singola struttura, prevedendo –nel caso di suo superamento – un meccanismo di cosiddetta re- gressione tariffaria (ossia di riduzione proporzionale ed incrementa- le dei corrispettivi dovuti). La Corte, partendo da tale premessa, ha poi aggiunto (sen- tenza pagina 6) che il residuo corrispettivo preteso dall'Istituto rappresentava “quanto dovuto applicando a tutte le prestazioni re- se il corrispettivo integrale senza le riduzioni di cui all'art. 1 comma 796 lett. o) della legge n. 296/2006” e che nella specie (sentenza pagina 7) tali limiti erano stati “ampiamente superati nel caso in esame, come si evince dalla documentazione citata”. La ricorrente non censura tali snodi motivazionali, ma si limi- ta ad affermare che il limite di spesa sarebbe quello fissato dalla Regione, oltretutto incorrendo in difetto di autosufficienza, dato che i contratti per cui è lite non sono stati trascrittinel ricorso, fatta ec- cezione per i concisi ed insufficienti stralci riportati a pagina 8 e 9 (nei quali si fa riferimento all'art. 12 degli accordi tra Ats e struttu- ra, ma senza menzionare l'art. 11 citato in sentenza). La conclusione del Giudice d'appello appare dunque incensu- rabile e corretta nella parte in cui accerta il superamento del tetto monetario singolarmente assegnato all'Istituto e perfettamente aderente all'indirizzo di questa Suprema Corte, col quale è stato af- fermato che l'onere della prova dell'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni extra budgetva a carico del- la struttura accreditata (per tutte: Cass., sez. III, 6 luglio 2020, n° 13884). Da ultimo, giova osservare che le sentenze della Corte d'ap- pello di Cagliari indicate dalla ricorrente per sostenere le sue ragio- ni (App. Cagliari n° 43 e 473 del 2020) non appaiono utilmente in- vocabili, sol che si consideri che il diverso indirizzo assunto dalla Corte territoriale è stato disatteso in sede di legittimità da Cass., sez. I, 3 luglio 2024, n° 18267, in fattispecie sovrapponibile alla presente. 6.- Col secondo motivo – formulato anch ' esso in base all o art. 360 n° 3 cod. proc. civ. (nel corpo del motivo si menziona an- che l'art. 360 n° 4) ed intitolato “Violazione e falsa applicazione art. 32, comma 8, l. 449/1997, 8-quinquies d.lgs. 502/1992 – violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 1218 e 2043 c.c. – violazione art.112 c.p.c.” – la ricorrente lamenta che la Corte abbia respinto la domanda formulata in primo subordine (con la quale era stato alle- gato un inadempimento dell'Ats per aver imposto uno sconto ille- gittimo) con una motivazione meramente apparente e che abbia respinto anche la domanda ulteriormente subordinata (con la quale veniva allegato che tale imposizione integrava un illecito ex art.2043 cod. civ.) senza alcuna motivazione. I fatti allegati erano pacifici e tali avrebbe dovuto considerarli la Corte territoriale, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., e da essi era derivato un danno pari alle somme sostenute per l'erogazione delle prestazioni senza alcun corrispettivo. 7.-Il mezzo è inammissibile e comunque infondato. Sebbene la Corte abbia concisamente motivato in ordine alle domande subordinate, è nondimeno evidente che entrambe sono state respinte sul rilievo che non fosse sussistente né un inadem- pimento, né un illecito extracontrattuale da parte dell'Ats, avendo quest'ultima erogato tutte le somme messe contrattualmente a di- sposizione dell'Istituto e derivando la (maggior) pretesa creditoria di quest'ultimo dalla eliminazione dello sconto previsto dall'art. 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296, dal conteggio dei corrispettivi. Tanto premesso, la conclusione cui è giunta la Corte territo- riale è incensurabile nella presente sede, poiché le ragioni poste a fondamento del motivo in esame involgono il merito di decisioni di- screzionali integralmente rimesse al giudice dei primi gradi. In ogni modo, deve anche osservarsi che l'allegazione di un inadempimento o di un illecito aquiliano appare, già nella sua enunciazione, difficilmente conciliabile con la condotta dell'erogato- re che ha tollerato il sistema retributivo che ora contesta. 7.- Alla soccombenza del ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della resi- stente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 324,8 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove do- vuto. P.Q.M la Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimbor- so forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà att