CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 34296/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 9136/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 2 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -ricorrente - contro Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - resistente - avverso la sentenza n. 724/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di LATINA, depositata il 21/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che: 1. la controversia concerne un avviso di liquidazione emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e Trasporti ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 con il quale un atto di fusione ed una precedente cessione di quote venivano unitariamente ritenuti come operazione finalizzata a realizzare una compravendita di terreni in favore della suddetta società ed erano tassati di conseguenza; 2. il giudice tributario adito dalla società contribuente accoglieva il ricorso. La decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe con cui la CTR avallava la qualificazione unitaria operata dall'ufficio al contempo escludendo la necessità della preventiva instaurazione del contraddittorio sul motivo che l'art. 20 cit. non aveva "natura antielusiva". Avverso questa sentenza la società ricorre per cassazione con due motivi illustrati con memoria; 3. l'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva ai fini della partecipazione all'udienza di discussione; considerato che: 1. entrambi i motivi di ricorso riguardano la dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.20 cit. 2. il ricorso è fondato e va accolto. Va premesso che l'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art.1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi". L'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione". [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla medesima commissione tributaria provinciale di Bologna in riferimento agli artt. 3, 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost. - dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, secondo cui l'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205 del 2017 costituisce interpretazione autentica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, con conseguente efficacia retroattiva della disciplina dell'interpretazione degli atti per l'applicazione dell'imposta di registro ivi prevista (punti 3.2 ss. del "considerato in diritto della sentenza 39/2021). In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto" della citata sentenza 158/2020), deve e doveva essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, la sentenza impugnata, fondata sull'erronea affermazione secondo cui "l'art.20 del Tuir consente la riqualificazione degli atti ai fini dell'imposta di registro", va cassata; 3. non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché la causa può essere decisa nel merito (art.384 c.p.c.). Il ricorso originario deve essere accolto; 5. le spese vanno compensate atteso che la normativa interpretativa di riferimento è intervenuta solo nel corso del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito con accoglimento dell'originario ricorso; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 settembre 2021 mediante collega