CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14267/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28198/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente e ricorrente incidentale – nonché contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] F.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –intimati – Avverso la sentenza n. 1 358 /20 21 del la [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA, depositata il giorno 17 settembre2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 aprile2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] intimarono a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 52.499,97, in forza di sentenza del Tribunale di Pescara recante condanna del precettato, in solido con la [OSCURATO:SOCIETA]. e con i soci di quest’ultima [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al risarcimento dei danni per il maggior importo di euro 101.119,85, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese processuali. Proponendo opposizione ai sensi dell’art. 615, primo comma, cod. proc. civ., l’intimato contestò il diritto di procedere alla minacciata esecuzione. Rilevò l’avvenuta transazione intercorsa tra i creditori ed i condebitori solidali (con versamento, a saldo e stralcio, della somma di euro 55.000), con conseguente scioglimento del vincolo di solidarietà passiva tra i condebitori; dedusse l’estinzione della propria quota di debito tramite il pagamento effettuato dalla compagnia assicuratrice; evocò in giudizio gli indicati condebitori formulando nei loro confronti domanda subordinata di regresso per euro 52.499,97. Le domande dell’opponente vennero integralmente disattese dal Tribunale di Pescara all’esito del giudizio di prime cure. 2. La decisione in epigrafe indicata, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto l’efficacia del precetto opposto ad euro 16.286,04 e condannato r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto loro versato in eccedenza rispetto al suddetto importo. 3. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a cinque motivi;resiste, con controricorso e formula altresì ricorso incidentale articolato in un motivo, SandroCentorame. Non svolgono difese in grado di legittimità la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa. 5. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. per vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.. A dire dell’impugnante, la gravata sentenza presentamotivazione apparente e per relationem, in quanto costituita da «un vero e proprio collage di parti motive di pregresse sentenze» della Suprema Corte. 1.1 La doglianza è manifestamente infondata. Ricorre «motivazione apparente», causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sulla nozione di «motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018,n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977). Nella vicenda de qua, lamotivazione della sentenza è ampia, ben più che diffusa ed esaustiva, analitica e puntuale nella disamina dei r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] motivi di gravame, corredata da specifici richiami alla giurisprudenza di nomofilachia che, nella trama argomentativa sviluppata, fungono da premessa di inquadramento ed orientamento delle questioni relative alla concreta vicenda esaminata: in breve, una motivazione tutt’altro che apparente, di certo idonea a dare conto delle ragioni del dictum. 2. Con il secondo mezzo del ricorso principale, per violazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., gli impugnanti asserisconoche, per effetto della gravata pronuncia (in specie, della condanna a restitu ire l’importo ecceden te quanto ricevuto), «conseguirebbero euro 29.861,94 in meno» rispetto all’importo portato dalla sentenza azionata come titolo esecutivo, passata in cosa giudicata. 2.1. La censuraè infondata. L’argomentazione svolta - invero, di difficile intellegibilità – si concreta nel paventare una mancata attuazione del contenuto precettivo del titolo esecutivo per effetto delle statuizioni della gravata sentenza, ma senza denunciare (e nemmeno adombrare) possibili errores in iudicando oppure in procedendo della stessa. La doglianza si risolve, allora, nell’evidenziare una conseguenza del tutto fisiologica di ogni pronuncia di accoglimento di un’opposizione all’esecuzione, in quanto accertante l’inesistenza (totale o parziale) del diritto a procedere: sicché del tutto inconferente risulta il riferimento alla inosservanza del giudicato esterno. 3. Il terzo motivo di ricorso principale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369e 1371 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Si assume, in sintesi, che la scrittura privata di transazione del gennaio 2016 tra i ricorrenti e gli altri obbligati solidali (la società [OSCURATO:SOCIETA]. e i soci di questa)è stata male interpretata dal giudice territoriale, il quale ha omesso di considerare «la situazione in fatto e r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] diritto in cui tale scrittura è stata redatta e lo scopo voluto dalle parti contraenti»: la scrittura è stata redatta «uno-due giorni prima della scadenza del termine» per appellare, quando la [OSCURATO:SOCIETA]. era « una società in nome collettivo, ormai in liquidazionee priva, pertanto, come i suoi soci, di ogni supporto economico». 3.1. Il motivo è inammissibile. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di interpretazione deicontratti, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (ex plurimis, Cass. 17/11/2022, n. 33972; Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 10/02/2015, n. 2465). Nel caso de quo, la doglianza non soltanto non denuncia, in maniera specifica, l’inosservanza di un ben individuato canone normativo di ermeneutica negoziale (né le ragioni di tale ipotetica inosservanza) ma nemmeno prospetta una (anch’essa peraltro inammissibile) differente lettura esegetica della pattuizione transattiva, limitandosi ad illustrare soltanto il contesto in cui essa è stata conclusa ma non descrivendo la rilevanza degli elementi rappresentati per una diversa interpretazione. 4. Il quarto motivo del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 1292, 1293 e 1294cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., sostiene che, essendo la solidarietà passiva posta a presidio dell’interesse del creditore, questi può rivolgersi per il pagamento dell’intero e/o di quota parte del suo r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] credito indifferentemente ad uno o più condebitori solidali, ma anche rinunciare alla solidarietà escutendo per differenti importi i condebitori: regole di diritto in thesi ignorate dal giudice territoriale. 5. Il quinto mezzo del ricorso principale contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 1311 e 1313cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Parte ricorrente si lamenta della trasgressione al principio di diritto, affermato da pronunce della Suprema Corte (in ricorso si citano Cass.27/01/2015, nn. 1453-1454), secondo cui «in tema di obbligazioni solidali, la circostanza che il creditore accetti da uno dei debitori il pagamento di parte del debito complessivo, rilasciandone quietanza e non riservandosi di agire nei confronti dello stesso debitore per il residuo, integra gli estremi della rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'artt. 1311, secondo comma, num. 1), cod. civ., con conseguente conservazione dell’azione in solido nei confronti degli altri condebitori». Deduce, ancora , ( « per completezza » ) che l’art. 1304, primo comma, cod. civ.,si riferisce esclusivamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, non alla transazione parziale che riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, non aventi titolo per profittarne. 5.1. I due motivi, testé sintetizzati, meritano congiunta disamina, dacché lequestioni sollevate sono avvinte da intima connessione. Essi sono inammissibili. Giova rammentare, sul tema oggetto del contendere, che, con reiterati arresti, resi anche nella composizione tipica di organo della nomofilachia, questa Corte ha precisato che «la norma di cui all’art. 1304, primo comma, cod. civ.,si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l’intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata (spettando al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto), giacché è la comunanza r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’oggetto della transazione stessa a far sì che possa avvalersene il condebitore solidale pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti. La conseguente riduzione dell’ammontare dell’intero debito, pattuita in via transattiva con un solo dei debitori, opera anche nei confronti del condebitore il quale dichiari di voler profittare della transazione.Ove la transazione stipulata tra il creditore ed uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l’ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente all’importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l’accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto»(così Cass., Sez. U, 30/12/2011, n. 30174; nello stesso senso, Cass. 20/10/2014, n. 22231; Cass. 18/06/2018, n. 16087; Cass. 24/09/2021, n. 25980; Cass. 03/03/2022, n. 7094). Alla descritta regula iuris si è conformato il giudice territoriale. Verificata la portata contenutistica della transazione, la Corte aquilana ha, sulla scorta di plurimi elementi (temporali e quantitativi), accertato la natura pro quota dell’accordo transattivo, ritenuto (con apprezzamento tipicamente di merito, insindacabile in sede di giudizio di legittimità) che l’importo pagato dai condebitori transigenti era inferiore alla quota idealmente facente capo ad essi, conseguentemente ridotto il quantum dovuto dal condebitore opponente e, in pari misura, l’efficacia del precetto contestato. Il descritto percorso argomentativo -logico, coerente e corretto in iure –non è attinto criticamente dai motivi di impugnazione. r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] e priva di specificità la quarta doglianza, il riferimento all’accettazione ad opera del creditore del pagamento parziale eseguito da un condebitore solidale - che rappresenta il fulcro della quinta doglianza - è privo di pertinenza rispetto alla fattispecie controversa, concernente la ben differente ipotesi della transazione parziale stipulata con uno dei debitori solidali. Non supera lo scrutinio di ammissibilità ex art. 360-bis, primo comma, num. 1,cod. proc. civ., la deduzione per cui della transazione parziale non possa avvalersi il condebitore rimasto estraneo: si tratta di assunto che si contrappone, frontalmente ed anapoditticamente, al richiamato orientamento nomofilattico, senza formulare alcun rilievo critico rispetto ad esso. 6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, si eccepisce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., segnatamente per aver omesso di pronunciare sulla domandaproposta da [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello volta ad ottenere la condanna dei coobbligati solidali [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma di euro 8.000 (oltre accessori) agli stessi versata nelle more del secondo grado di giudizio. 6.1. Il motivo è inammissibile. Parte impugnante non ha offerto la prova del perfezionamento della notificazione del controricorso nei riguardi dei menzionati coobbligati solidali, eseguita mediante spedizione dell’atto a mezzo PEC diretta ai difensori costituiti degli stessi nel precedente grado di giudizio (Avv. ti [OSCURATO:PERSONA]Ignazio e [OSCURATO:PERSONA]): al fascicolo è allegata soltanto la ricevuta di accettazione della mail di notifica del controricorso indirizzata a detti difensori, mentre non è stata prodotta la ricevuta di r.g. n. 28198/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avvenuta consegna, indefettibile per documentare l’esito positivo del procedimento notificatorio con tale modalità esperito. 7. In definitiva: il ricorso principale è rigettato, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. 8. La soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione delle spese del grado tra le parti in contesa. 9. Atteso l’esito della lite, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -da parte dei ricorrenti principali e del ricorrent e incidental e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto, ove dovuto, rispettivamente per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p.q.m. Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti principali e del ricorrent e incidental e