CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 06079/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 24/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, pronunciata il 03/12/2020, che aveva condannato GIGLIO Moreno e ARTUSO Fortunato per i reati di ricettazione e furto aggravato. Il ricorso proposto dall'ARTUSO, a mezzo del suo difensore, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di alcun nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. La difesa, senza indicare specifiche carenze argomentative ovvero illogicità della motivazione idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio, si è limitata a rassegnare le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito, così venendo meno al predetto onere di specificità. Anche il ricorso proposto dal GIGLIO, a mezzo del suo difensore, è inammissibile. Il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con la quale la Corte territoriale ha respinto il motivo di appello inerente alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. da parte del primo giudice, è manifestamente infondato in quanto basato su assunti ermeneutici che risultano in palese contrasto con le norme processuali in materia di nullità e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. La lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, non costituendo una causa tassativa di nullità ex art. 604 cod. proc. pen. e dunque, non imponendo una regressione del procedimento, può e deve essere colmata dal giudice d'appello mediante l'integrazione del complesso argomentativo nell'esercizio dei poteri di piena cognizione e valutazione che contraddistinguono il giudizio di secondo grado. (Sez. U., n. 3287 del 27/11/2008, R., Rv. 244118-01). Nel caso di specie, la Corte di merito, rilevando la sussistenza della lacuna motivazionale nella pronuncia del Tribunale, denunciata dalla difesa con l'atto d'appello, ha provveduto alla redazione della motivazione in punto di insussistenza dell'ffgravante di cui _'art. 62, n. 4, cod. pen. (pagg. 10 e 11 della pronuncia impugnata), facendo corretta applicazione della disciplina dettata dalle norme di rito sopra citate nonché del principio di diritto in forza del quale la mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art.604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere la motivazione mancante (Sez. 6, n. 58904 del 30/11/2017, Amorico, Rv. 271735 e da ultimo Sez. 5, n. 703 del 16/12/2022, Pennino dep. 11/01/2023, non massimata). Anche il secondo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 62, n. 4 e 62 -bis, cod. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione conforme alle risultanze probatorie e priva di illogicità manifeste, ha escluso che il danno patrimoniale subito dalle persone offese possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). Il terzo motivo con il quale il ricorrente lamenta la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva è reiterativo di censura, già adeguatamente vagliata e disattesa dalla Corte territoriale che ha escluso, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le criticità ricostruttive evidenziate con l'atto di appello. La Corte di merito ha valorizzato, in particolare, l'insussistenza di «ulteriori elementi positivi valorizzabili per accedere ad un giudizio di prevalenza invocato dalla difesa» (vedi pag. 11 della sentenza impugnata). Il giudizio di equivalenza è fondato, quindi, su motivazione esente da manifesta illogicità e, pertanto, insindacabile in cassazione, dovendosi ribadire il principio affermato da questa Corte secondo cui il giudice di merito, nel motivare il giudizio di equivalenza, non è tenuto ad effettuare una analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati, costituendo il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, esercizio di un potere valutativo riservato alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 - 02). Il quarto motivo con il quale il ricorrente eccepisce l'erronea interpretazione dell'art. 81, comma 2, cod. proc. pen. e l'eccessività della pena applicata a titolo di continuazione è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, vizi che - nel caso di specie - non ricorrono, trattandosi di pena determinata partendo dal minimo edittale cui venivano aggiunti due ridotti aumenti a titolo di continuazione (mesi 2 di reclusione ed euro 50,00 di multa per il reato di cui al capo A) e mesi 1 ed euro 100,00 di multa per il reato di cui al capo C). All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis