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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05746/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5088/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio del medesimo, in [OSCURATO:PERSONA] 28, pec: -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6901/2021 depositata il 20/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,premesso che la società in bonis nel gennaio 2003 aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi incorporata nella società [OSCURATO:PERSONA] SpA) ; che il rapporto si era risolto per inadempimento della utilizzatrice all’obbligazione del pagamento dei canoni, nel 2011 convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Roma per ivi sentirla condannare alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, detratto l’equo compenso per l’uso della cosa.

La convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo essa ceduto, prima dell’introduzione del giudizio, il compendio aziendale - attivo nel settore del leasing - in favore della societàLocat S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] SpA).Previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 106 c.p.c.,il Fallimento chiamò in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] SpA, che si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Incontestato che la società [OSCURATO:PERSONA] -con cui è stato concluso il contratto di leasing in esecuzione del quale sianostati pagati gli importi di cui il Fallimento ha chiesto la restituzione- è stata incorporata da [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]); e che a seguito di operazione di scissione, perfezionata prima dell’introduzione del giudizio, quest’ultima aveva conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] SpA) il ramo di azienda relativo al leasing, il Tribunale adito dichiarò la carenza di legittimazione della società originariamente convenutaMedio [OSCURATO:PERSONA] SpA,“difettando la corrispondenza tra il soggetto contro cui si propone la domanda e colui che l’attore stesso riconosce essere titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio”.

Ritenuto di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SpA, per non essere stato il processo instaurato almeno nei confronti di uno dei legittimati passivi, a autorizzata la chiamata in causa dellaUnicredit [OSCURATO:SOCIETA], rigettò quindi la domanda nel merito.

Il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente accolto dalla Corte d’Appello di Roma, che con la sentenza n. 6901 pubblicata in data 21/10/2021in totale riforma della sentenza di primo grado ha condannato le società [OSCURATO:PERSONA] SpA e [OSCURATO:PERSONA] SpA al solidale pagamento, in favore del Fallimento, della somma di € 450.870,36, oltre a interessi legali e spese del doppio gradodi giudizio.

Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] SpA proponeora ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], che spiega altresì ricorso incidentale adesivo sulla base di due motivi, illustrati da memoria.

Resiste ad entrambi con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo la ricor rente in via principale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

Con il 1° motivo la ricor rente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c.,in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.

Entrambe le ricorrenti si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuta ammissibile la chiamata in causa autorizzata dal giudice di prime cure, risultando l’azione proposta contro soggetto privo di legittimazione a contraddire, e non potendo la chiamata del terzo valere a sanare l’erronea evocazione del convenuto da parte dell’originario attore, dovendo la causa essere stata validamente introdotta contro almeno uno dei legittimati passivi .

Con il 2° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 329 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che nel proprio atto di appello, il Fallimento resistente non aveva spiegato alcuna censura, né specifico gravame, avverso la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della MCC affermata chiaramente dal Giudice di primo grado … ma vi aveva prestato espressa acquiescienza poiché nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello aveva abbandonato ogni domanda spiegata in primo grado nei confronti di MCC, chiedendo piuttosto la condanna della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. .

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.Va anzitutto osservato che i ricorsi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che non risultano debitamente riportati nel ricorso -per la parte strettamente d’interesse inquesta sede-gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469 ).

Principio applicantesi anche allorquando la S.C. è giudice del fatto ( v.

Cass., 29/10/2022, n. 30720 ).

Deve per altro verso porsi in rilievo come nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia dato invero atto che, a seguito dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , l’ attore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha chiesto alla prima udienza di trattazione del 13 dicembre 2011 di essere autorizzato a chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; e che concessa la detta autorizzazione ed effettuata la notifica della citazione si è costituita in primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta .

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove a seguito di eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, l'attore chiami in giudizio un terzo proponendo anche nei suoi confronti la domanda iniziale e chiedendo la condanna in via alternativa o dell'originario convenuto o del chiamato in causa, si costituisce un litisconsorzio passivo, per effetto del quale al giudizio di appello, instaurato dal chiamato in causa, rimasto soccombente, deve necessariamente partecipare l'originario convenuto ( v.

Cass., 15/12/1962, n. 3377 ).

Si è al riguardo altresì precisato che, allorquando come nella specie il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore,la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, in ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario.

In questo caso si ha infatti un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo -perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto-, sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte diquella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo ( v.

Cass., Sez.

Un., 11/6/1973, n. 1672.

E, conformemente, Cass., 13/4/1995, n. 4259; Cass., 28/2/2000, n. 2219; Cass., 16/1/2007, n. 847; Cass., 29/4/2016, n. 8486; Cass., 18/12/2023, n. 35257 ), sicché viene a determinarsi una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame (v.

Cass., 18/12/2023, n. 35257; Cass., 29/4/2016, n. 8486).

Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione, in particolare là dove ha affermato che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente “la carenza di legittimazione della società originariamente convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, dovendo al riguardo sottolinearsi che trattasi invero propriamente di questione di titolarità passiva del rapporto attinente al merito; nonché essere nullo il provvedimento con cui è stata “disposta l’integrazione del contraddittorio” , stante la rilevata mera improprietà terminologica dell’ impropria espressione utilizzata nel provvedimento reso all’udienza del 22 maggio 2012 ( “autorizza il fallimento attore ad integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]” ) , essendosi nella specie comunque costituito tra l’originaria convenuta ( [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) e la chiamata in causa ( [OSCURATO:SOCIETA]. ) un litisconsorzio passivo per effetto del quale anche nel giudizio di appello deve partecipare l’originaria convenuta .

Senza sottacersi che le odierne ricorrenti si sono invero limitate a riproporre le proprie già non accolte tesi difensive inammissibilmente in termini di mera contrapposizione alle ragioni dalla corte di merito poste a fondamento della raggiunta decisione.

Atteso che nessuna espressa acquiescienza è dato invero rinvenire nelle riportate conclusioni più sopra trascritte, con particolare riferimento al 2° motivo del ricorso incidentale va d’altro canto sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario a tale fine che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile ( v.

Cass., 9/5/2024, n. 12756; Cass., 18/1/2021, n. 723; Cass., 14/7/2017, n. 17582.

Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 20/5/2024, n. 13904 ).

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione tra le ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico delle controricorrenti e in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale.

Compensa tra lericorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità.

Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5088/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 28, pec: -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA presso lo studio del medesimo, in [OSCURATO:PERSONA] 28, pec: -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del medesimo Pec: -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6901/2021 depositata il 20/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024 dalla ConsiglieraANNA MOSCARINI. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione,premesso che la società in bonis nel gennaio 2003 aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria con la società [OSCURATO:PERSONA] SpA (poi incorporata nella società [OSCURATO:PERSONA] SpA) ; che il rapporto si era risolto per inadempimento della utilizzatrice all’obbligazione del pagamento dei canoni, nel 2011 convenne in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] avanti al Tribunale di Roma per ivi sentirla condannare alla restituzione di quanto versato in esecuzione del contratto, detratto l’equo compenso per l’uso della cosa. La convenuta si costituì in giudizio, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva avendo essa ceduto, prima dell’introduzione del giudizio, il compendio aziendale - attivo nel settore del leasing - in favore della societàLocat S.p.A. (oggi [OSCURATO:PERSONA] SpA).Previa autorizzazione del Tribunale ai sensi dell’art. 106 c.p.c.,il Fallimento chiamò in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] SpA, che si costituì chiedendo il rigetto della domanda. Incontestato che la società [OSCURATO:PERSONA] -con cui è stato concluso il contratto di leasing in esecuzione del quale sianostati pagati gli importi di cui il Fallimento ha chiesto la restituzione- è stata incorporata da [OSCURATO:SOCIETA] (poi [OSCURATO:SOCIETA]); e che a seguito di operazione di scissione, perfezionata prima dell’introduzione del giudizio, quest’ultima aveva conferito alla [OSCURATO:SOCIETA] (poi fusa per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] SpA) il ramo di azienda relativo al leasing, il Tribunale adito dichiarò la carenza di legittimazione della società originariamente convenutaMedio [OSCURATO:PERSONA] SpA,“difettando la corrispondenza tra il soggetto contro cui si propone la domanda e colui che l’attore stesso riconosce essere titolare del rapporto giuridico dedotto in giudizio”. Ritenuto di non dover disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SpA, per non essere stato il processo instaurato almeno nei confronti di uno dei legittimati passivi, a autorizzata la chiamata in causa dellaUnicredit [OSCURATO:SOCIETA], rigettò quindi la domanda nel merito. Il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] è stato successivamente accolto dalla Corte d’Appello di Roma, che con la sentenza n. 6901 pubblicata in data 21/10/2021in totale riforma della sentenza di primo grado ha condannato le società [OSCURATO:PERSONA] SpA e [OSCURATO:PERSONA] SpA al solidale pagamento, in favore del Fallimento, della somma di € 450.870,36, oltre a interessi legali e spese del doppio gradodi giudizio. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] SpA proponeora ricorso per cassazione , affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA], che spiega altresì ricorso incidentale adesivo sulla base di due motivi, illustrati da memoria. Resiste ad entrambi con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] srl. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo la ricor rente in via principale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Con il 1° motivo la ricor rente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c.,in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Entrambe le ricorrenti si dolgono essersi dalla corte di merito erroneamente ritenuta ammissibile la chiamata in causa autorizzata dal giudice di prime cure, risultando l’azione proposta contro soggetto privo di legittimazione a contraddire, e non potendo la chiamata del terzo valere a sanare l’erronea evocazione del convenuto da parte dell’originario attore, dovendo la causa essere stata validamente introdotta contro almeno uno dei legittimati passivi . Con il 2° motivo la ricorrente in via incidentale denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 329 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che nel proprio atto di appello, il Fallimento resistente non aveva spiegato alcuna censura, né specifico gravame, avverso la declaratoria di carenza di legittimazione passiva della MCC affermata chiaramente dal Giudice di primo grado … ma vi aveva prestato espressa acquiescienza poiché nelle conclusioni rassegnate nell’atto di appello aveva abbandonato ogni domanda spiegata in primo grado nei confronti di MCC, chiedendo piuttosto la condanna della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. . I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.Va anzitutto osservato che i ricorsi risultano formulati in violazione del requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che non risultano debitamente riportati nel ricorso -per la parte strettamente d’interesse inquesta sede-gli atti e i documenti del giudizio di merito posti a fondamento delle mosse censure ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469 ). Principio applicantesi anche allorquando la S.C. è giudice del fatto ( v. Cass., 29/10/2022, n. 30720 ). Deve per altro verso porsi in rilievo come nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia dato invero atto che, a seguito dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata nella comparsa di costituzione in primo grado dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , l’ attore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha chiesto alla prima udienza di trattazione del 13 dicembre 2011 di essere autorizzato a chiamare in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ; e che concessa la detta autorizzazione ed effettuata la notifica della citazione si è costituita in primo grado [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta . Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, ove a seguito di eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, l'attore chiami in giudizio un terzo proponendo anche nei suoi confronti la domanda iniziale e chiedendo la condanna in via alternativa o dell'originario convenuto o del chiamato in causa, si costituisce un litisconsorzio passivo, per effetto del quale al giudizio di appello, instaurato dal chiamato in causa, rimasto soccombente, deve necessariamente partecipare l'originario convenuto ( v. Cass., 15/12/1962, n. 3377 ). Si è al riguardo altresì precisato che, allorquando come nella specie il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore,la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero, in ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra; e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario. In questo caso si ha infatti un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo -perché la nuova obbligazione dedotta dal convenuto viene ad inserirsi nel tema di tale controversia, in via alternativa con quella che l'attore ha assunto a carico del convenuto-, sia in senso soggettivo, perché il terzo chiamato in causa diventa un'altra parte diquella controversia e viene a trovarsi con il convenuto in una situazione tipica di litisconsorzio alternativo ( v. Cass., Sez. Un., 11/6/1973, n. 1672. E, conformemente, Cass., 13/4/1995, n. 4259; Cass., 28/2/2000, n. 2219; Cass., 16/1/2007, n. 847; Cass., 29/4/2016, n. 8486; Cass., 18/12/2023, n. 35257 ), sicché viene a determinarsi una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame (v. Cass., 18/12/2023, n. 35257; Cass., 29/4/2016, n. 8486). Orbene, di tale principio la corte di merito ha nell’impugnata sentenza fatto invero sostanzialmente corretta applicazione, in particolare là dove ha affermato che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere sussistente “la carenza di legittimazione della società originariamente convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”, dovendo al riguardo sottolinearsi che trattasi invero propriamente di questione di titolarità passiva del rapporto attinente al merito; nonché essere nullo il provvedimento con cui è stata “disposta l’integrazione del contraddittorio” , stante la rilevata mera improprietà terminologica dell’ impropria espressione utilizzata nel provvedimento reso all’udienza del 22 maggio 2012 ( “autorizza il fallimento attore ad integrare il contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]” ) , essendosi nella specie comunque costituito tra l’originaria convenuta ( [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) e la chiamata in causa ( [OSCURATO:SOCIETA]. ) un litisconsorzio passivo per effetto del quale anche nel giudizio di appello deve partecipare l’originaria convenuta . Senza sottacersi che le odierne ricorrenti si sono invero limitate a riproporre le proprie già non accolte tesi difensive inammissibilmente in termini di mera contrapposizione alle ragioni dalla corte di merito poste a fondamento della raggiunta decisione. Atteso che nessuna espressa acquiescienza è dato invero rinvenire nelle riportate conclusioni più sopra trascritte, con particolare riferimento al 2° motivo del ricorso incidentale va d’altro canto sottolineato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario a tale fine che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile ( v. Cass., 9/5/2024, n. 12756; Cass., 18/1/2021, n. 723; Cass., 14/7/2017, n. 17582. Cfr. altresì, da ultimo, Cass., 20/5/2024, n. 13904 ). All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto di entrambi i ricorsi, con compensazione tra le ricorrenti, principale e incidentale, delle spese del giudizio di cassazione.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo a carico delle controricorrenti e in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i ricorsi, principale e incidentale. Compensa tra lericorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di legittimità. Condanna le ricorrenti, principale e incidentale, al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA].r.l. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuna parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricors
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