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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47232/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ivhcneie - imputato dei reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8, in riferimento all'art. 7 lett. a)„ della legge n. 4 del 2012 - con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui ascritto sul rilievo che non sii- tata accertata la specie di pesce effettivamente detenuta, e manifestamente infondato poiché prospetta una questione di mero fatto; che il secondo motivo di ricorso, con cui censura la violazione di legge e il vizio di rnni-i.v>,innici in nriln-rinr‘n marcata dlI f-.2. i e-m di nnn p, .y n • m ibiutà per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta ;,, LCI.33041V1IC", l/StarldOVi dispe,std di cui aii'a-rt. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Ser. 3, n. 19207 dei 16/03/2017 Ud., Celentano, Rv. 269913); che il terzo motivo, con il quale si duole dell'eccessività della pena, è parimenti inammissibile perché concernente il trattamento punitivo fissato ; con il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., con determinazione della sola pena pecuniaria in misura adeguata.

Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuati e detia somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente (Andrea GEN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ivhcneie - imputato dei reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8, in riferimento all'art. 7 lett. a)„ della legge n. 4 del 2012 - con il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato a lui ascritto sul rilievo che non sii- tata accertata la specie di pesce effettivamente detenuta, e manifestamente infondato poiché prospetta una questione di mero fatto; che il secondo motivo di ricorso, con cui censura la violazione di legge e il vizio di rnni-i.v>,innici in nriln-rinr‘n marcata dlI f-.2. i e-m di nnn p, .y n • m ibiutà per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la relativa questione non può essere dedotta per la prima volta ;,, LCI.33041V1IC", l/StarldOVi dispe,std di cui aii'a-rt. 606, comma terzo, cod. proc. pen., se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (Ser. 3, n. 19207 dei 16/03/2017 Ud., Celentano, Rv. 269913); che il terzo motivo, con il quale si duole dell'eccessività della pena, è parimenti inammissibile perché concernente il trattamento punitivo fissato ; con il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., con determinazione della sola pena pecuniaria in misura adeguata. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuati e detia somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cosi deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente (Andrea GEN
Sentenza Cassazione n. 47232/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris