CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 settembre 2021
Cassazione n. 39188/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. in Cile il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Sost.Proc.Gen.,Dott. [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, Sezione per il riesame delle misure cautelari personali, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del Gonzales avverso il provvedimento del Tribunale che, in data 11/5/2021,aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari impostagli in relazione al delitto di tentata rapina impropria aggravata con quella dell'obbligo di presentazione alla P.G. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo:2.1 la violazione di legge in relazione all'art. 284 cod.proc.pen. in quanto il Tribunale del Riesame ha negato l'interesse concreto dell'imputato ad impugnare il provvedimento del Tribunale di Milano che, investito dalla difesa della richiesta di autorizzazione al lavoro in regime di arresti domiciliari, aveva ritenuto di sostituire la misura autodetentiva con l'obbigo di presentazione bisettimanale. Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata ha convalidato un provvedimento reso ultra petita e in danno dell'imputato in quanto l'autorizzazione al lavoro in regime di arresti domiciliari avrebbe consentito al Gonzales di "scontare" la pena a differenza di quanto accade con la sottoposizione ad obblighi. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza della censura formulata. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha correttamente ritenuto che l'appello proposto e tendente al ripristino della misura autodetentiva con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa non era sorretto da un concreto ed attuale interesse all'impugnazione, segnalando il carattere meno afflittivo dell'obbligo imposto e la possibilità di espletare senza vincoli l'attività lavorativa. Inoltre, l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la riforma in senso peggiorativo del trattamento cautelare non può prescindere dalla domanda del P.m. e dalla sussistenza di apprezzabili ragioni giustificative dell'aggravamento. 3.1 Le richiamate valutazioni sono giuridicamente ineccepibili. La regola cardine che viene in considerazione è costituita dall'art. 568, comma 4, cod.proc.pen., la quale prescrive che per proporre impugnazione bisogna avervi interesse, concetto che il massimo consesso nomofilattico ha declinato in una prospettiva utilitaristica consistente nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 , Marinaj, Rv. 251693). L'interesse, che è presupposto e condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, dunque, consistere in una utilità pratica, come tale riconosciuta dalla legge, e deve mirare ad evitare una lesione giuridica derivante dal provvedimento impugnato, requisiti che non si ravvisano nella fattispecie a giudizio in cui la sostituzione dell'originaria misura detentiva con un mero obbligo è stata valutata idonea a preservare le esigenze alla base del trattamento cautelare, anche alla luce della enunziata volontà del ricorrente di dedicarsi allo svolgimento di attività lavorativa.oto, Risulta, pertanto, del tutto eccentrica rispetto alle finalità proprie del sistema cautelare ed inattuale, ai fini che qui rilevano, la considerazione relativa alla valenza esecutiva del presofferto a processo di cognizione in corso e ad onta della presunzione di non colpevolezza che permea il sistema e vincola la precoce privazione della libertà personale ad un rigido sistema di garanzie. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 17 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente An