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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 27607/2023

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5931/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d i Belfiore 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5265/2019 depositata il 22/11/2019.

Contratto d’opera Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 settembre 2023.

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito: “Sonego”) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2290/2017 del Tribunale di Treviso che, in accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2014, che le intimata di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico) euro 73.122,00, quale corrispettivo per la pubblicità nello sta dio di Udine, ha r evocato l’ingiunzione, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in base al contratto del 30/08/2012, contratto diverso da quello (“pacificamente non più vigente”) del 24/04/2012 su cui si fondava il decreto ingiuntivo, ha condannato l’opponente Sonegoa pagare il medesimo importo.

2. L a Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in totale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’appellata a restituire a Sonego le somme da quest’ultima corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

3. La Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello con il quale Sonego riproponeva l’eccezione, disattesa dal Tribunale di Treviso, d’inammissibilità della domanda di condanna svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mutatio libell i non consentita.

Ed infatti, per il giudice di secondo grado, il ricorso monitorio faceva riferimento al contratto pubblicitario del 24/04/2012, di durata triennale, che prevedeva un corrispettivo di euro 50.000,00,più IVA, ormai non più vigente perché sostituito da quello del 30/08/2012, aspetto, quest’ultimo, coperto da giudicato interno.

Al contrario, in comparsa di costituzione e risposta, la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardava il contratto del 30/08/2012, diverso sotto ogni profilo da quello precedente, che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00, tale cioè da integrare un’inammissibile mutatio libelli; un simile “aggiustamento” non era giustificato dal tenore delle difese di Sonego che, nella citazione in opposizione, coerentemente con il ricorso monitorio, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto relativo alle annate 2012-2015, ossia il “primo” contratto del 24/04/2012(in atti si menziona passim un contratto “24/ 02 /2012”) ; 4.[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre , con un motivo, illustrato da una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe ha depositato una memoria.

5. Con l’unico motivo di ricorso[«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 167, 183, 645, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.»], la ricorrente premette che, nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, a fronte dell’eccezione della Sonego di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto del 24/04/2012, aveva formulato in via subordinata domanda di condannadella controparte fondata sul contratto del 30/08/2012, che prevedeva un corrispettivo maggiore.

Dopodiché, la partecensura la sentenza impugnata laddove, in primo luogo, ha rilevato un inesistentegiudicato interno in relazione al primo titolo contrattuale ; in secondo luogo, ha negato che la reconventio reconventionis fosse ammissibile in risposta all’eccezione di pagamento dell’opponente; in terzo luogo, ha affermato la sussistenza di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile; e quarto, ravvisando un ’ inammissibile mutatio libelli, si è discostata da l principio di diri tto articolato da lle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 12310/2015).

Queste ultime, superata la tradizionale dicotomia emedatio /mutatio libelli , ha nno affermato che sono ammesse le domande che non si aggiungono a quelle iniziali, ma (ed è il caso di specie) le sostituiscono e si pongono rispetto ad esse in rapporto di alternatività.

6. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le questioni di diritto sollevate nel presente giudizio sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Prima civile n. 20476 del 2023.

È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni sollevate dalla Sezione Prima civile con ordinanza n. 20476 del 2023.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 5931/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] d i Belfiore 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agostino ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 5265/2019 depositata il 22/11/2019. Contratto d’opera Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 26 settembre 2023. 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito: “Sonego”) ha proposto appello avverso la sentenza n. 2290/2017 del Tribunale di Treviso che, in accoglimento della sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1781/2014, che le intimata di pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente denominata [OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico) euro 73.122,00, quale corrispettivo per la pubblicità nello sta dio di Udine, ha r evocato l’ingiunzione, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in base al contratto del 30/08/2012, contratto diverso da quello (“pacificamente non più vigente”) del 24/04/2012 su cui si fondava il decreto ingiuntivo, ha condannato l’opponente Sonegoa pagare il medesimo importo. 2. L a Corte d’appello, con la sentenza indicata in epigrafe, in totale riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha condannato l’appellata a restituire a Sonego le somme da quest’ultima corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. 3. La Corte territoriale ha accolto il primo motivo di appello con il quale Sonego riproponeva l’eccezione, disattesa dal Tribunale di Treviso, d’inammissibilità della domanda di condanna svolta da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mutatio libell i non consentita. Ed infatti, per il giudice di secondo grado, il ricorso monitorio faceva riferimento al contratto pubblicitario del 24/04/2012, di durata triennale, che prevedeva un corrispettivo di euro 50.000,00,più IVA, ormai non più vigente perché sostituito da quello del 30/08/2012, aspetto, quest’ultimo, coperto da giudicato interno. Al contrario, in comparsa di costituzione e risposta, la domanda riconvenzionale di [OSCURATO:SOCIETA]. riguardava il contratto del 30/08/2012, diverso sotto ogni profilo da quello precedente, che prevedeva un corrispettivo di euro 100.000,00, tale cioè da integrare un’inammissibile mutatio libelli; un simile “aggiustamento” non era giustificato dal tenore delle difese di Sonego che, nella citazione in opposizione, coerentemente con il ricorso monitorio, aveva chiesto di dichiarare risolto il contratto relativo alle annate 2012-2015, ossia il “primo” contratto del 24/04/2012(in atti si menziona passim un contratto “24/ 02 /2012”) ; 4.[OSCURATO:SOCIETA]. ricorre , con un motivo, illustrato da una memoria, per la cassazione della sentenza d’appello; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorsoe ha depositato una memoria. 5. Con l’unico motivo di ricorso[«Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 167, 183, 645, 324 e 329 c.p.c. e 2909 c.c., nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.»], la ricorrente premette che, nel giudizio di primo grado, in comparsa di costituzione e risposta, a fronte dell’eccezione della Sonego di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto del 24/04/2012, aveva formulato in via subordinata domanda di condannadella controparte fondata sul contratto del 30/08/2012, che prevedeva un corrispettivo maggiore. Dopodiché, la partecensura la sentenza impugnata laddove, in primo luogo, ha rilevato un inesistentegiudicato interno in relazione al primo titolo contrattuale ; in secondo luogo, ha negato che la reconventio reconventionis fosse ammissibile in risposta all’eccezione di pagamento dell’opponente; in terzo luogo, ha affermato la sussistenza di una domanda nuova, in quanto tale inammissibile; e quarto, ravvisando un ’ inammissibile mutatio libelli, si è discostata da l principio di diri tto articolato da lle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 12310/2015). Queste ultime, superata la tradizionale dicotomia emedatio /mutatio libelli , ha nno affermato che sono ammesse le domande che non si aggiungono a quelle iniziali, ma (ed è il caso di specie) le sostituiscono e si pongono rispetto ad esse in rapporto di alternatività. 6. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le questioni di diritto sollevate nel presente giudizio sono già state rimesse alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza della Sezione Prima civile n. 20476 del 2023. È pertanto necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle questioni sollevate dalla Sezione Prima civile con ordinanza n. 20476 del 2023. Così
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