CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2026
Cassazione n. 34272/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a del 31/01/2025 della Corte d'appello di Bolognaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte di appello di Bologna rilevava la tardività dell’appello propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il 25 novembre 2024 (lunedì) nonostante i terminiper proporlo scadessero il 23 novembre 2024 (sabato).2. Avverso tale provvedimento ricorreva il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chededuceva:2.1. violazione di legge: non sarebbe stato effettuato alcun controllo sullariconducibilità del ritardo a cause non ascrivibili all’imputato.2.1.1.Il motivo è inammissibile in quanto del tutto generico nella misura incui il ricorrente non indica eventuali cause del ritardo non gestibili dall’imputato.2.2. L’illegittimità costituzionale dell’art. 172, comma 3 cod. proc. pen. inrelazione agli artt. 3, 24 e 11 della Costituzione nella parte in cui non equiparavail sabato ad un giorno festivo, come avveniva nel processo civile;2.2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Sul punto si riafferma che èmanifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cuinon prevede la proroga, al giorno successivo non festivo, del termine che scada ilsabato, in quanto è rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione inordine alla differenziata disciplina processuale dei termini in presenza diinteressi, quale quello della libertà individuale dell'imputato, rilevante nelprocesso penale, che rendono non irragionevole o arbitrario un diverso regimenormativo rispetto a quello previsto per l'ordinamento processuale civile, perquello amministrativo e, in base all'art. 22 legge 11 marzo 1953, n. 87, per ilgiudizio costituzionale, nei quali è prorogato ex lege il termine che scade nelgiorno di sabato (Sez. 3, n. 44004 del 27/09/2023, D., Rv. 285308 - 01).2.3. Con ulteriori tre motivi si deduceva l’illegittimità della omessasospensione dell’esecuzione, la mancata valutazione dell’abolitio criminisdiscendente dalla qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 7 d.l. n.4 del 2019, l’erronea valutazione circa l’accertamento della disponibilità in capoall’imputato di una vettura di cilindrata superiore ai 1600 cavalli.2.3.1. Si tratta di motivi non scrutinabili in quanto la prima impugnazione èstata proposta tardivamente.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]