CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 24067/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 154) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è manifestamente infondato. Il motivo con cui si denuncia l'omessa qualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile, in quanto fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 24383801). La Corte territoriale ha motivatamente disatteso l'invocata applicazione del fatto di lieve entità in ragione della non occasionalità della condotta, avuto riguardo alle caratteristiche della droga (dato ponderale, modalità di detenzione e suddivisione in distinti involucri), ritenuti indice di notevole capacità criminale nella diffusione di tali sostanze nell'ambito della locale comunità dei tossicomani; il tutto sulla base di una ponderata valutazione di merito insindacabile in Cassazione. Quanto al diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., la Corte di merito ha logicamente valorizzato la gravità del fatto e l'atteggiamento non collaborativo dell'imputato, non ravvisando sul punto altre circostanze in ipotesi positivamente valutabili. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] re es