CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 05679/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez. 206/2026 CC - 22/01/2026 R.G.N. 31495/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 23/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5679/2026 Roma, lì, 11/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 23 luglio 2025 la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di modificare l'ordine di esecuzione emesso in data 22 novembre 2024 dalla procura generale di [OSCURATO:PERSONA], formando un unico cumulo di tutte le pene riportate ovvero di dedurre, dalla seconda frazione di quello formato, la pena di sette anni, otto mesi e due giorni di detenzione. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che la formazione di due distinti cumuli, frazionando la pena al 19/11/2017, sia corretta, perché il reato di cui alla terza condanna, costituito dalla violazione dell'art. 416-bis cod. pen., è stato commesso sino al 09/07/2020, e quindi dopo l'inizio della detenzione, intervenuto in data 19/11/2017, essendo irrilevante il fatto che la sua commissione sia iniziata nel 2012 e quindi coincida, in parte, con il periodo trascorso in stato di detenzione. Ha ritenuto altresì che la pena espiata in eccesso in relazione al primo cumulo non possa essere portata in detrazione nel secondo cumulo, perché espiata antecedentemente alla data di commissione dei reati compresi in quest'ultimo cumulo. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge penale e processuale in relazione all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. e degli artt. 25 Cost., 7 CEDU e 14 preleggi. Le tre condanne, oggetto del provvedimento di esecuzione, sono state unificate sotto il vincolo della continuazione, ritenendo più grave quella di cui alla terza sentenza, relativa al reato associativo commesso sino al 09/07/2020, e configurando quali reati satellite quelli giudicati con le due precedenti condanne: la conseguente riduzione della pena inflitta per questi ultimi reati ha portato al formarsi di un eccesso di pena espiata, per sette anni, otto mesi e due giorni di detenzione. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto applicabile il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., ma tale applicazione è avvenuta in malam partem. La norma, infatti, è con evidenza applicabile solo nel caso di un'espiazione di pena avvenuta senza titolo, cioè senza che ad essa sia correlata una sentenza di condanna perché al periodo di detenzione ha fatto seguito un'assoluzione, ovvero perché la relativa condanna definitiva non è stata mai emessa, o è stata revocata. Detta norma, che stabilisce il divieto di fungibilità, non si applica pertanto al caso di una espiazione di pena in eccesso a seguito della riformulazione della sua entità per l'applicazione della continuazione ovvero di un cumulo giuridico. L'istituto del cumulo giuridico è contemplato all'art. 663 cod. proc. pen., il quale non fa nessun rinvio all'art. 657 cod. proc. pen., né i criteri di computo che la norma effettua sono assimilabili all'istituto della fungibilità. L'estensione del divieto all'ipotesi in esame confligge, inoltre, con la sua ratio. Il legislatore, con il meccanismo del divieto, ha voluto impedire il formarsi di un “credito di detenzione” che potrebbe incentivare il soggetto a delinquere, sapendo di poter beneficiare di tale credito in relazione alla pena che potrebbe ricevere per le condotte successive. In questo caso, però, non c'è stata alcuna espiazione di pena senza titolo, ma solo la sua riduzione a seguito dell'applicazione della continuazione, istituto che risponde ad una ratio del tutto diversa. L'applicazione del divieto di fungibilità, in questo caso, configura un'estensione in malam partem di una norma penale eccezionale, in violazione dei principi stabiliti dalla sentenza n. 98/2021 della Corte Costituzionale e dall'art. 14 delle preleggi. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Esso si fonda su un'interpretazione non corretta dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., che il ricorrente elabora sulla base della sua personale situazione al fine di sostenere che la frazione di pena, che egli risulta avere espiato in eccesso a seguito del riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con condanne definitive e ormai già eseguite, debba essere detratta dalla pena irrogata per reati commessi successivamente alla sua espiazione. Secondo la sua interpretazione, il divieto di fungibilità stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. opererebbe solo nel caso di una pena espiata in relazione ad un procedimento mai conclusosi con una sentenza definitiva, e quindi effettivamente espiata sine titulo, e non nel caso di una pena espiata in eccesso a causa di una rideterminazione, in sede esecutiva, del quantum di pena irrogato dal giudice della cognizione. Tale interpretazione è errata sia sotto il profilo della lettera della norma, sia sotto il profilo della sua ratio. Quanto alla lettera della norma, l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. recita che «in ogni caso» il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve computare «soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire»: l'uso delle parole «in ogni caso» evidenzia che la regola è dettata con riferimento a qualunque pena espiata sine titulo ovvero in eccesso rispetto a quella definitivamente irrogata, e non soltanto con riferimento ai casi disciplinati dai commi 1 e 2 della norma stessa. La ratio della norma, poi, consiste nell'evitare la creazione di una sorta di “credito” di pena, ovvero di una pena già espiata, che possa essere applicata anche a reati non ancora commessi, dal momento che ciò potrebbe avere un effetto criminogeno, ovvero indurre alla commissione di nuovi reati, nella certezza di poter ritenere già espiata la pena che potesse essere in futuro irrogata per essi. Tale ratio sussiste, con evidenza, anche nel caso di un eccesso di pena formatosi a seguito di una rideterminazione delle pene a seguito del riconoscimento della disciplina della continuazione per reati le cui condanne siano state già interamente espiate, perché ugualmente il condannato potrebbe essere indotto a delinquere nuovamente, avendo la consapevolezza di poter utilizzare un “credito” di pena da detrarre dalla pena che potrebbe essergli irrogata per il reato ancora non commesso. 2. Anche l'affermazione che la norma di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. sia così interpretata in malam partem è errata: l'interpretazione sopra ribadita è conforme al contenuto letterale della norma e alla sua ratio, e peraltro non si tratta di una norma di favore per il condannato, bensì di una norma generale che limita, per quest'ultimo, la possibilità di far valere anche in relazione ad altre condanne la pena già espiata in relazione ad uno specifico titolo cautelare o esecutivo. Deve, pertanto, ribadirsi il principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati in sede esecutiva, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale, non comporta che la differenza residua possa essere automaticamente imputata alla pena da eseguire, a ciò ostando la disposizione di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., per cui vanno computate a tale fine solo la custodia cautelare o le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato e dovendosi conseguentemente scindere il reato continuato nelle singole violazioni che lo compongono» (Sez. 1, n. 17531 del 22/02/2023, Rv. 284435; Sez. 1, n. 13646 del 12/02/2019, Rv. 275327 in relazione al computo della custodia cautelare espiata sine titulo; Sez. 5, n. 33230 del 16/05/2019, Rv. 277001). Nella vicenda relativa al ricorrente, correttamente la pena espiata in eccesso, formatasi a seguito della rideterminazione delle pene irrogate con le relative condanne per il riconoscimento della continuazione tra quei delitti e quelli giudicati con una successiva sentenza, non è stata applicata al reato permanente consumato dopo l'inizio della detenzione. Tale reato, infatti, deve ritenersi commesso sino al termine della permanenza, e la pena espiata in eccesso prima di tale data finale non può essergli applicata, stante il divieto stabilito dall'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Secondo questa Corte, infatti, «In tema di esecuzione, il periodo di detenzione subito senza titolo non può detrarsi per fungibilità dalla pena irrogata per un reato permanente la cui consumazione si sia protratta oltre detto periodo, giacché, data la struttura unitaria del reato permanente, non è possibile operarne una scomposizione in una pluralità di reati, alcuni anteriori ed altri posteriori alla esecuzione dello stato detentivo rivelatosi senza titolo» (Sez. 1, n. 12675 del 06/02/2025, Rv.287785). L'ordinanza impugnata, pertanto, non è incorsa nel vizio di violazione di legge lamentato dal ricorrente, e non è suscettibile di annullamento. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]