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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 32213/2021

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27165-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. GALIANI 68, presso lo 2021 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 232 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1549/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 14/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso avverso la sentenza della CTR di Palermo - sezione distaccata di Siracusa n. 1549/16/15 R. Sent. depositata il 14 aprile 2015; R.G.N. 27165-15 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2009/001/SC/000000420/0/005, notificato dall'Agenzia delle entrate per imposta di registro dovuta in solido da tutte le parti interessate nella causa civile [OSCURATO:PERSONA], decisa con sentenza civile n. 420/2009, emessa dal Tribunale di Siracusa e relativa ad un atto di compravendita stipulato nell'anno 1997, lamentando difetto di motiva- zione e l'erronea applicazione dell'imposta di registro proporzionale in luogo di quella in misura fissa, applicabile per gli atti soggetti ad IVA, essendo stato venduto un bene strumentale, oltre alla prescrizione del termine di accertamento ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Con la pronuncia, il Tribunale di Siracusa dichiarava "la simulazione del con- tratto di compravendita stipulato il 27.8.1997 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al prezzo della vendita e agli elemen- ti accessori essendo gli stessi effettivamente indicati nella scrittura di pari data dagli stessi sottoscritta" e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento nei confronti della curatela del fallimento Spam- pinato Carmela della somma di euro 241.701,83, quale differenza di prezzo dovuta per l'acquisto del compendio immobiliare in questione rispetto a quello realmente pattuito di lire

900.000.000. [OSCURATO:PERSONA]- R.G.N. 27165-15 sione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 594/04/13, respingeva il ricorso.

Il contribuente appellava la pronuncia, eccepen- do che i giudici di prime cure avevano omesso di pronunziarsi sull'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso in quanto privo dell'indicazione degli imponibili e delle aliquote delle imposte e delle sanzioni applicate, contestando anche la liquidazione dell'imposta in misura proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, con sentenza n. 1549/16/15, respingeva l'appello. [OSCURATO:PERSONA]- to ricorre per cassazione, svolgendo cinque motivi.

L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato conclu- sioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 20 e 37, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 1 ed 8, comma 1, lett. b), dell'annessa Tariffa, Parte I, nonché degli artt. 2 e 10 del digs. n. 347 del 1990 e dell'art. 1 dell'annessa Tariffa, ai sen- si dell'art. 360, commma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere legittimo l'avviso di liquidazione poiché "l'atto oggetto di tassazione è la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009 depositata il 2 aprile 2009".

Il ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe applicato l'imposta di registro con l'aliquota propor- zionale (al 3%) prevista per gli atti dell'autorità giudiziaria "recanti condanna al pagamento di somme" (ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, collima 1, lett. b) dell'annessa [OSCURATO:PERSONA] I) all'importo (lire 520.000.000) indicato nell'atto pubblico di compravendita stipula- R.G.N. 27165-15 to in data 27.8.1997 con atto [OSCURATO:PERSONA], e non dunque, come er- roneamente ritenuto dalla sentenza gravata, all'importo riportato nella "sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009 depositata il 2.4.2009".

L'Ufficio, inoltre, avrebbe erroneamente applicato le impo- ste di registro, ipotecarie e catastali con le aliquote proporzionali previ- stR per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immo- bili in genere", all'importo residuale di lire 380.000.000 corrispondente alla differenza tra il prezzo effettivamente pattuito (lire 900.000.000) indicato nella scrittura privata stipulata in data 27.8.1997 e quello di li- re 520.000.000 dichiarato nell'atto pubblico di compravendita.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 8, comma 1, lett.b) dell'annessa Tariffa — Parte I (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ragione dell'erroneità dell'affermazione sostenuta dai giudici di appello secondo cui sarebbe "irrilevante che la compravendita di cui è stata accertata la simula.zione parziale fosse EgettoLo meno ad IVA, perché, si ripete, oggetto di imposizione è il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e non l'atto di compravendita di cui è stata accertata la simula:zione par,ziale".

Il ricorrente deduce di avere già illustrato l'erroneità di tale affermazione ai fini del calcolo della base imponibile e delle aliquote applicate all'imposta, ma nella fattispecie sussisterebbe violazione e/o erronea disapplicazione dei principi di alternatività tra imposta di regi- stro ed IV1 e del divieto di doppia imposizione (ex art. 67 del d.P.R. n. 600/73) che avrebbero, in ogni caso, condotto ad applicare l'imposta di registro in misura fissa alla sentenza di condanna al paga- mento della somma stabilita dal Tribunale di Siracusa.R.G.N. 27165-15

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della

1. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 41, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in quanto i giudici di appello avrebbero er- rato nel ritenere l'atto impugnato sufficientemente motivato pur non essendo indicate né le aliquote applicate né la determinazione della ba- se imponibile sulla quale le aliquote sarebbero state applicate; sicchè, in assenza di tali riferimenti, è risultata incerta la conoscenza delle ragioni della pretesa impositiva e di conseguenza estremamente difficoltosa la possibilità di opporre valide resistenze alle illegittime pretese dell'Ufficio. 4.Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) atteso che il giudice di appello, nel ritenere pienamente legittimo l'avviso impu- gnato sostenendo che l'atto soggetto a tassazione è la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009, ha evidenziato chiaramente l'omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di merito, in particolare, dello stesso avviso di liquidazione impugnato e dell'atto pubblico di compravendita dkcui il predetto avviso è scaturi- to.

5. Con il quinto motivo si denuncia nullità degli accertamenti per cui è causa per illegittimità e decadenza del dirigente firmatario, determinata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 octies della

1. n. 241 del 1990; degli artt. 66, 67, 68 del d.lgs. n. 300 del 1999, degli artt. 4, comma 3, e 35 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 1, comma 2, Reg.R.G.N. 27165-15 Amministrazione Agenzia delle Entrate n. 4 del 30.11.2000. 11 contri- buente lamenta la nullità dell'avviso da cui è scaturito il giudizio, per carenza di poteri del dirigente firmatario, in ragione della sentenza del- la Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimi i ri- petuti conferimenti di incarichi dirigenziali ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza indire i relativi concorsi pubblici, con la conse- guenza che sarebbero decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati dirigenti "senza concorso".

6. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica.

Le critiche sono infondate. a)I1 contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate per il mancato pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione della sentenza civile n. 420/2009 del Tribunale di Siracusa, relativa ad un atto di compravendita stipulato nel 1997.

Si evince dalla motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- ria Provinciale di Siracusa n. 594/04/13 (il cui contenuto è stato ripor- tato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), che il Tri- bunale di Siracusa, con la sentenza n. 420/2009, ha accertato la simu- lazione dell'atto di compravendita del 1997, con la conseguenza che l'Ufficio ha provveduto alla tassazione della vendita sul valore effettivo del trasferimento.

L'Ufficio ha applicato l'imposta di registro con l'aliquota proporziona- le (3%) ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, con riferimento alle somme oggetto di accertamento con la sentenza relativa alla simu- lazione, e le imposte di registro, ipotecarie e castali con le aliquote R.G.N. 27165-15 proporzionali previste per gli atti traslativi a titolo oneroso della pro- prietà di beni immobili, sulla base dell'importo residuale corrisponden- te alla differenza fra il prezzo effettivamente pattuito dalle parti ed in- dicato nell'accordo simulatorio del 1997 e quello dichiarato dalle parti nell'atto pubblico di compravendita.

Invero, l'imposta di registro deve essere considerata una "imposta d'atto", quindi oggetto di tassazione è l'atto da registrare.

Ne consegue che nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorre fare riferimento al con- tenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa. b) Ciò premesso, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso di questo giudice di legittimità, va applicata l'imposta di registro in misura pro- porzionale in caso di registrazione delle sentenze di accertamento della nullità dei contratti simulati, in quanto "la sentenza dichiarativa della simulazione, assoluta o relativa, di un contratto, con effetti reali, costi- tutivo o traslativo di diritti, è soggetta al pagamento di una nuova im- posta di registro (cosiddetta "tassa di titolo") realizzando, ai fini tribu- tari, un "ritrasferimento" del bene, oggetto del precedente contratto simulato (Cass. n. 14197 del 2014; Cass. n.12796 del 2020).

E' stato, altresì, precisato che "Ai fini dell'imposta proporzionale di registro sull'atto simulato e registrato la dichiarazione di nullità per simulazione deve considersi non avvenuta.

Da ciò deriva, sempre ai fini fiscali, che deve considerarsi come avvenuto il trasferimento simulato, con la con- . c3a. seguenza che la sentenza~ dichiara la nullità del detto trasferi- mentoA viene, fiscalmente, a porre in essere, ai soli fini dell'imposta, una retrocessione, soggetta ad imposta proporzionale (Cass. n. 12796 del 2020).

Nella specie, non è contestato che le parti hanno posto in R.G.N. 27165-15 essere una simulazione relativa del contratto riferita alla determinazio- ne del prezzo pattuito.

Ai fini della tassazione delle decisioni che pro- nuncianoli ipotesi va applicato l'art. 8 lett.b) della tariffa Parte Prima del TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta in misura proporzio- nale con riferimento alla registrazione di pronunce che recano la con- danna al pagamento di somme di denaro, atteso che trattasi di senten- za che ha disposto la condanna al pagamento della somma nella misura rappresentata dalla differenza di prezzo dovuta per l'acquisto del com- pendio immobiliare.

Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essere rilevato nella decisione impugnata, avendo il giudice del merito fatto buon governo dei principi espressi. c) Priva di rilievo anche la doglianza prospettata con il secondo mezzo, atteso che la tassazione non è conseguita dal trasferimento del bene, ma dalla registrazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, ossia la Of‘‘ decisione che ha riconosciul'atto del 1997 ,R.ftete simulato.

Pertanto, correttamente l'Ufficio ha provveduto alla tassazione dell'importo del- la compravendita applicando l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% trattandosi di tassazione derivante da atto giudiziario, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, parte prima, al- legata al d.P.R. n. 131 del 1986.

Con riferimento alle doglianze relative all'applicazione delle sanzioni fiscali, va precisato che se viene occultato anche in parte il corrispetti- vo convenuto, oltre al pagamento della maggiore imposta dovuta sulla differenza di prezzo, è applicabile una sanzione dal 200% al 400% dell'imposta dovuta sulla differenza suddetta (art. 72 d.P.R. n. 131 del 1986).R.G.N. 27165-15 Da siffatti rilievi consegue che i giudici del merito hanno fatto buon governo dei principi espressi, pertanto non sussistono i predicati vizi motivazionali rappresentati in ricorso.

7. Il terzo mezzo va respinto.

Non è contestato che nell'avviso di li- quidazione non è stata allegata la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009, ma l'atto impositivo richiama la suddettg .pronuncia ed in- dica le imposte e sanzioni dovute in solido dalle parti, e la causa (Rapi- sarda) k cui si riferisce la sentenza sottoposta a tassazione. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l'allegazione di atti conosciuti o conoscibili dal contribuente risulta superflua ed ultronea e rappresenta un inutile e non richiesto aggravio per l'Ufficio.

Si è, infatti, precisato come "In tema di imposta di registro relativa a senten.za civile, l'Amministra.zione finan,ziaria è esonerata dall'obblzgo di allegare all'avviso di liquidazione la senten.za su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del giudi.zio, è a conoscena,. diversamente tale incombente si ri- solverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'eserci.zio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del di- ritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così un contrasto con i canoni generali della collaborazione della buona fede" (Cass. n. 21713 del 2020).

Nella specie, l'atto impositivo contiene gli elementi essenziali dell'atto richiamato che può sostituire l'obbligo di allegazione, atteso che il con- tribuente è stato parte del giudizio da cui è scaturita la pronuncia og- getto di registrazione, e tale contenuto ha consentito l'esatta com- prensione della ragione del prelievo fiscale.R.G.N. 27165-15 L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo in tal modo è stato adempiuto, avendo l'Ufficio assicurato il controllo della legittimità dell'imposizione, delimitando chiaramente l'oggetto del processo tribu- tario.

8. Il quinto motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che: "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accerta- menti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un fulm.onario di area terza di cui al contratto del comparto agen.zie .fiscali per il quadriennio 2002- 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigeniale, con la conseguen.za che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria di incostituionali- tà dell'art. 8, comma 24, del dl. n. 16 del 2012, convertito nella

I. n. 44 del 2012" (Cass. n. 22810 del 2015; Cass. n. 5177 del 2020).

9. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soc- combenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente al rimbor- so delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.100,00 per com- pensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri- corrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica- R.G.N. 27165-15 to pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27165-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. GALIANI 68, presso lo 2021 studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che 232 lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1549/2015 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 14/04/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]' che ha chiesto che la Corte di Cassazione rigetti il ricorso avverso la sentenza della CTR di Palermo - sezione distaccata di Siracusa n. 1549/16/15 R. Sent. depositata il 14 aprile 2015; R.G.N. 27165-15 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni n. 2009/001/SC/000000420/0/005, notificato dall'Agenzia delle entrate per imposta di registro dovuta in solido da tutte le parti interessate nella causa civile [OSCURATO:PERSONA], decisa con sentenza civile n. 420/2009, emessa dal Tribunale di Siracusa e relativa ad un atto di compravendita stipulato nell'anno 1997, lamentando difetto di motiva- zione e l'erronea applicazione dell'imposta di registro proporzionale in luogo di quella in misura fissa, applicabile per gli atti soggetti ad IVA, essendo stato venduto un bene strumentale, oltre alla prescrizione del termine di accertamento ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986. Con la pronuncia, il Tribunale di Siracusa dichiarava "la simulazione del con- tratto di compravendita stipulato il 27.8.1997 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativamente al prezzo della vendita e agli elemen- ti accessori essendo gli stessi effettivamente indicati nella scrittura di pari data dagli stessi sottoscritta" e, per l'effetto, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento nei confronti della curatela del fallimento Spam- pinato Carmela della somma di euro 241.701,83, quale differenza di prezzo dovuta per l'acquisto del compendio immobiliare in questione rispetto a quello realmente pattuito di lire 900.000.000. [OSCURATO:PERSONA]- R.G.N. 27165-15 sione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 594/04/13, respingeva il ricorso. Il contribuente appellava la pronuncia, eccepen- do che i giudici di prime cure avevano omesso di pronunziarsi sull'eccezione di carenza di motivazione dell'avviso in quanto privo dell'indicazione degli imponibili e delle aliquote delle imposte e delle sanzioni applicate, contestando anche la liquidazione dell'imposta in misura proporzionale. [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, con sentenza n. 1549/16/15, respingeva l'appello. [OSCURATO:PERSONA]- to ricorre per cassazione, svolgendo cinque motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione ha depositato conclu- sioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 20 e 37, primo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986, e degli artt. 1 ed 8, comma 1, lett. b), dell'annessa Tariffa, Parte I, nonché degli artt. 2 e 10 del digs. n. 347 del 1990 e dell'art. 1 dell'annessa Tariffa, ai sen- si dell'art. 360, commma 1, n. 3, c.p.c., atteso che i giudici di appello avrebbero errato nel ritenere legittimo l'avviso di liquidazione poiché "l'atto oggetto di tassazione è la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009 depositata il 2 aprile 2009". Il ricorrente lamenta che l'Ufficio avrebbe applicato l'imposta di registro con l'aliquota propor- zionale (al 3%) prevista per gli atti dell'autorità giudiziaria "recanti condanna al pagamento di somme" (ex art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 ed 8, collima 1, lett. b) dell'annessa [OSCURATO:PERSONA] I) all'importo (lire 520.000.000) indicato nell'atto pubblico di compravendita stipula- R.G.N. 27165-15 to in data 27.8.1997 con atto [OSCURATO:PERSONA], e non dunque, come er- roneamente ritenuto dalla sentenza gravata, all'importo riportato nella "sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009 depositata il 2.4.2009". L'Ufficio, inoltre, avrebbe erroneamente applicato le impo- ste di registro, ipotecarie e catastali con le aliquote proporzionali previ- stR per gli "atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immo- bili in genere", all'importo residuale di lire 380.000.000 corrispondente alla differenza tra il prezzo effettivamente pattuito (lire 900.000.000) indicato nella scrittura privata stipulata in data 27.8.1997 e quello di li- re 520.000.000 dichiarato nell'atto pubblico di compravendita. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, dell'art. 67 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 8, comma 1, lett.b) dell'annessa Tariffa — Parte I (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ragione dell'erroneità dell'affermazione sostenuta dai giudici di appello secondo cui sarebbe "irrilevante che la compravendita di cui è stata accertata la simula.zione parziale fosse EgettoLo meno ad IVA, perché, si ripete, oggetto di imposizione è il provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] e non l'atto di compravendita di cui è stata accertata la simula:zione par,ziale". Il ricorrente deduce di avere già illustrato l'erroneità di tale affermazione ai fini del calcolo della base imponibile e delle aliquote applicate all'imposta, ma nella fattispecie sussisterebbe violazione e/o erronea disapplicazione dei principi di alternatività tra imposta di regi- stro ed IV1 e del divieto di doppia imposizione (ex art. 67 del d.P.R. n. 600/73) che avrebbero, in ogni caso, condotto ad applicare l'imposta di registro in misura fissa alla sentenza di condanna al paga- mento della somma stabilita dal Tribunale di Siracusa.R.G.N. 27165-15 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, della 1. n. 212 del 2000, dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 41, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) in quanto i giudici di appello avrebbero er- rato nel ritenere l'atto impugnato sufficientemente motivato pur non essendo indicate né le aliquote applicate né la determinazione della ba- se imponibile sulla quale le aliquote sarebbero state applicate; sicchè, in assenza di tali riferimenti, è risultata incerta la conoscenza delle ragioni della pretesa impositiva e di conseguenza estremamente difficoltosa la possibilità di opporre valide resistenze alle illegittime pretese dell'Ufficio. 4.Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) atteso che il giudice di appello, nel ritenere pienamente legittimo l'avviso impu- gnato sostenendo che l'atto soggetto a tassazione è la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009, ha evidenziato chiaramente l'omessa valutazione degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di merito, in particolare, dello stesso avviso di liquidazione impugnato e dell'atto pubblico di compravendita dkcui il predetto avviso è scaturi- to. 5. Con il quinto motivo si denuncia nullità degli accertamenti per cui è causa per illegittimità e decadenza del dirigente firmatario, determinata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015 e per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 septies e 21 octies della 1. n. 241 del 1990; degli artt. 66, 67, 68 del d.lgs. n. 300 del 1999, degli artt. 4, comma 3, e 35 d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 1, comma 2, Reg.R.G.N. 27165-15 Amministrazione Agenzia delle Entrate n. 4 del 30.11.2000. 11 contri- buente lamenta la nullità dell'avviso da cui è scaturito il giudizio, per carenza di poteri del dirigente firmatario, in ragione della sentenza del- la Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha dichiarato illegittimi i ri- petuti conferimenti di incarichi dirigenziali ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate senza indire i relativi concorsi pubblici, con la conse- guenza che sarebbero decaduti dagli incarichi dirigenziali tutti coloro che erano stati nominati dirigenti "senza concorso". 6. Il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso vanno trattati congiuntamente per connessione logica. Le critiche sono infondate. a)I1 contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione notificato dall'Agenzia delle entrate per il mancato pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per la registrazione della sentenza civile n. 420/2009 del Tribunale di Siracusa, relativa ad un atto di compravendita stipulato nel 1997. Si evince dalla motivazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- ria Provinciale di Siracusa n. 594/04/13 (il cui contenuto è stato ripor- tato in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), che il Tri- bunale di Siracusa, con la sentenza n. 420/2009, ha accertato la simu- lazione dell'atto di compravendita del 1997, con la conseguenza che l'Ufficio ha provveduto alla tassazione della vendita sul valore effettivo del trasferimento. L'Ufficio ha applicato l'imposta di registro con l'aliquota proporziona- le (3%) ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, con riferimento alle somme oggetto di accertamento con la sentenza relativa alla simu- lazione, e le imposte di registro, ipotecarie e castali con le aliquote R.G.N. 27165-15 proporzionali previste per gli atti traslativi a titolo oneroso della pro- prietà di beni immobili, sulla base dell'importo residuale corrisponden- te alla differenza fra il prezzo effettivamente pattuito dalle parti ed in- dicato nell'accordo simulatorio del 1997 e quello dichiarato dalle parti nell'atto pubblico di compravendita. Invero, l'imposta di registro deve essere considerata una "imposta d'atto", quindi oggetto di tassazione è l'atto da registrare. Ne consegue che nel caso in cui l'atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i presupposti e i criteri della tassazione occorre fare riferimento al con- tenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa. b) Ciò premesso, secondo l'indirizzo ampiamente condiviso di questo giudice di legittimità, va applicata l'imposta di registro in misura pro- porzionale in caso di registrazione delle sentenze di accertamento della nullità dei contratti simulati, in quanto "la sentenza dichiarativa della simulazione, assoluta o relativa, di un contratto, con effetti reali, costi- tutivo o traslativo di diritti, è soggetta al pagamento di una nuova im- posta di registro (cosiddetta "tassa di titolo") realizzando, ai fini tribu- tari, un "ritrasferimento" del bene, oggetto del precedente contratto simulato (Cass. n. 14197 del 2014; Cass. n.12796 del 2020). E' stato, altresì, precisato che "Ai fini dell'imposta proporzionale di registro sull'atto simulato e registrato la dichiarazione di nullità per simulazione deve considersi non avvenuta. Da ciò deriva, sempre ai fini fiscali, che deve considerarsi come avvenuto il trasferimento simulato, con la con- . c3a. seguenza che la sentenza~ dichiara la nullità del detto trasferi- mentoA viene, fiscalmente, a porre in essere, ai soli fini dell'imposta, una retrocessione, soggetta ad imposta proporzionale (Cass. n. 12796 del 2020). Nella specie, non è contestato che le parti hanno posto in R.G.N. 27165-15 essere una simulazione relativa del contratto riferita alla determinazio- ne del prezzo pattuito. Ai fini della tassazione delle decisioni che pro- nuncianoli ipotesi va applicato l'art. 8 lett.b) della tariffa Parte Prima del TUR, che prevede l'applicazione dell'imposta in misura proporzio- nale con riferimento alla registrazione di pronunce che recano la con- danna al pagamento di somme di denaro, atteso che trattasi di senten- za che ha disposto la condanna al pagamento della somma nella misura rappresentata dalla differenza di prezzo dovuta per l'acquisto del com- pendio immobiliare. Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essere rilevato nella decisione impugnata, avendo il giudice del merito fatto buon governo dei principi espressi. c) Priva di rilievo anche la doglianza prospettata con il secondo mezzo, atteso che la tassazione non è conseguita dal trasferimento del bene, ma dalla registrazione della sentenza del Tribunale di Siracusa, ossia la Of‘‘ decisione che ha riconosciul'atto del 1997 ,R.ftete simulato. Pertanto, correttamente l'Ufficio ha provveduto alla tassazione dell'importo del- la compravendita applicando l'imposta proporzionale di registro nella misura del 3% trattandosi di tassazione derivante da atto giudiziario, in applicazione dell'art. 8, comma 1, lett. b) della Tariffa, parte prima, al- legata al d.P.R. n. 131 del 1986. Con riferimento alle doglianze relative all'applicazione delle sanzioni fiscali, va precisato che se viene occultato anche in parte il corrispetti- vo convenuto, oltre al pagamento della maggiore imposta dovuta sulla differenza di prezzo, è applicabile una sanzione dal 200% al 400% dell'imposta dovuta sulla differenza suddetta (art. 72 d.P.R. n. 131 del 1986).R.G.N. 27165-15 Da siffatti rilievi consegue che i giudici del merito hanno fatto buon governo dei principi espressi, pertanto non sussistono i predicati vizi motivazionali rappresentati in ricorso. 7. Il terzo mezzo va respinto. Non è contestato che nell'avviso di li- quidazione non è stata allegata la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 420/2009, ma l'atto impositivo richiama la suddettg .pronuncia ed in- dica le imposte e sanzioni dovute in solido dalle parti, e la causa (Rapi- sarda) k cui si riferisce la sentenza sottoposta a tassazione. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l'allegazione di atti conosciuti o conoscibili dal contribuente risulta superflua ed ultronea e rappresenta un inutile e non richiesto aggravio per l'Ufficio. Si è, infatti, precisato come "In tema di imposta di registro relativa a senten.za civile, l'Amministra.zione finan,ziaria è esonerata dall'obblzgo di allegare all'avviso di liquidazione la senten.za su cui esso si fonda, in quanto trattasi di atto di cui il contribuente, parte del giudi.zio, è a conoscena,. diversamente tale incombente si ri- solverebbe in un adempimento superfluo ed ultroneo che, da un lato, determinerebbe un eccessivo aggravamento degli oneri connessi all'eserci.zio della potestà impositiva e, dall'altro, non varrebbe a fornire elementi utili e significativi per la tutela del di- ritto di difesa nei confronti della pretesa tributaria, ponendosi così un contrasto con i canoni generali della collaborazione della buona fede" (Cass. n. 21713 del 2020). Nella specie, l'atto impositivo contiene gli elementi essenziali dell'atto richiamato che può sostituire l'obbligo di allegazione, atteso che il con- tribuente è stato parte del giudizio da cui è scaturita la pronuncia og- getto di registrazione, e tale contenuto ha consentito l'esatta com- prensione della ragione del prelievo fiscale.R.G.N. 27165-15 L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo in tal modo è stato adempiuto, avendo l'Ufficio assicurato il controllo della legittimità dell'imposizione, delimitando chiaramente l'oggetto del processo tribu- tario. 8. Il quinto motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha, infatti, chiarito che: "In tema di accertamento tributario, ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accerta- menti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva e, cioè, da un fulm.onario di area terza di cui al contratto del comparto agen.zie .fiscali per il quadriennio 2002- 2005, di cui non è richiesta la qualifica dirigeniale, con la conseguen.za che nessun effetto sulla validità di tali atti può conseguire dalla declaratoria di incostituionali- tà dell'art. 8, comma 24, del dl. n. 16 del 2012, convertito nella I. n. 44 del 2012" (Cass. n. 22810 del 2015; Cass. n. 5177 del 2020). 9. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soc- combenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente al rimbor- so delle spese di lite che liquida in complessivi euro 4.100,00 per com- pensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà at- to della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ri- corrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica- R.G.N. 27165-15 to pari a quello pagato per il ricorso principale, a norma dell'a
Sentenza Cassazione n. 32213/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris