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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17625/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui all'art. 640 cod. pen.); visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile con cui la difesa richiede la conferma della decisione impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità della truffa, è declinato in fatto là dove tenta di prospettare una preclusa ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata, sulla base di puntuale analisi dei dati probatori a disposizione, dai Giudici di merito che hanno evidenziato la consistenza delle articolate condotte truffaldine tese alla consegna di un assegno dapprima non firmato, poi firmato con sottoposizione a firma di una quietanza di pagamento (pagamento invero mai avvenuto anche per la incapienza del conto) e l'apprensione del camion con dette modalità acquistato che, a riprova dell'originario intento truffaldino, veniva ceduto il giorno successivo per un prezzo notevolmente inferiore a quello dell'acquisto; rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la precedente commissione di analoga condotta di reato e l'assenza di qualsivoglia volontà di risarcire, seppure in parte, il danno procurato; rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata dichiarazione di prescrizione, è manifestamente infondato essendo il relativo termine scaduto in data 10 maggio 2024, data successiva alla decisione intervenuta il 6 maggio 2024; che, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per le ragioni sopra espresse) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata (relativa ai reati di cui all'art. 640 cod. pen.); visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni della parte civile con cui la difesa richiede la conferma della decisione impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso OSSERVA ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla responsabilità della truffa, è declinato in fatto là dove tenta di prospettare una preclusa ricostruzione della vicenda adeguatamente apprezzata, sulla base di puntuale analisi dei dati probatori a disposizione, dai Giudici di merito che hanno evidenziato la consistenza delle articolate condotte truffaldine tese alla consegna di un assegno dapprima non firmato, poi firmato con sottoposizione a firma di una quietanza di pagamento (pagamento invero mai avvenuto anche per la incapienza del conto) e l'apprensione del camion con dette modalità acquistato che, a riprova dell'originario intento truffaldino, veniva ceduto il giorno successivo per un prezzo notevolmente inferiore a quello dell'acquisto; rilevato che il secondo motivo, con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è generico e riproduttivo di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in risalto la precedente commissione di analoga condotta di reato e l'assenza di qualsivoglia volontà di risarcire, seppure in parte, il danno procurato; rilevato che il terzo motivo, con cui si censura la mancata dichiarazione di prescrizione, è manifestamente infondato essendo il relativo termine scaduto in data 10 maggio 2024, data successiva alla decisione intervenuta il 6 maggio 2024; che, infatti, l'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per le ragioni sopra espresse) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione, maturata in data posteriore alla pronunzia della sentenza di appello (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164); rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile che si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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