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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:C:2006:125
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003CJ0286_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-286/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Austria) con ordinanza 27 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2003, nella causa tra

[OSCURATO:PERSONA]

e

[OSCURATO:PERSONA],

LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig.

V. Skouris, presidente, dai sigg.

P. Jann, C.W.A.

Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dal sig.

J.‑P.

Puissochet (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg.

K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 31 maggio 2005, considerate le osservazioni presentate: – per la sig.na [OSCURATO:PERSONA], dai sigg.

W. Riedl e P. Ringhofer, entrambi Rechtsanwalt; – per il [OSCURATO:PERSONA], dai sigg.

F. Hitzenbichler e B. Zettl, entrambi Rechtsanwalt; – per il governo austriaco, dal sig.

E. Riedl e dalla sig.ra M. Winkler, in qualità di agenti; – per il governo olandese, dalla sig.ra H.G.

Sevenster e dal sig. N.A.J.

Bel, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, dai sigg.

L. Fernandes e S. da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente; – per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC; – per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg.

V. Kreuschitz e D. Martin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 4, n. 2 ter, e 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399 (GU L 164, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1), nonché degli artt. 12 CE e 17 CE.

2. La presente domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.na [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, e il [OSCURATO:PERSONA].

La sig.na [OSCURATO:PERSONA], il cui padre è impiegato in Austria in qualità di insegnante nel [OSCURATO:PERSONA], contesta il rifiuto, da parte di tale ente, di riconoscerle l’assegno di assistenza in base alla normativa del [OSCURATO:PERSONA] sull’assegno di assistenza ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»).

Contesto normativo La normativa comunitaria

3. L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 così prevede: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a) i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente:

i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici; (...)

t) i termini “prestazioni”, “pensioni” e “rendite” designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi; (…)».

4. L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che delimita il campo di applicazione personale dello stesso, prevede quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri(…), nonché ai loro familiari e ai loro superstiti».

5. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue: «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento».

6. Da parte sua l’art. 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così prevede: «1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

d) le prestazioni ai superstiti;

e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;

f) gli assegni in caso di morte;

g) le prestazioni di disoccupazione;

h) le prestazioni familiari.

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo

1. 2 bis.

Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate:

a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure

b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati. 2 ter.

Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell’allegato II, sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio. (…)»

7. L’allegato II, sezione III, lett. K, del regolamento n. 1408/71 indica, per quanto riguarda l’Austria: «Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d’assistenza».

8. L’art. 19 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue: «1.

Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto;

b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono.

Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d’occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell’istituzione alla quale il lavoratore subordinato [o] autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un’attività professionale nel territorio di detto Stato membro».

9. L’art. 7 del regolamento n. 1612/68 così prevede: «1.

Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. (…)» La normativa nazionale

10. Il § 3, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] così prevede: «Le persone prive di autonomia hanno diritto all’assegno di assistenza se:

1. possiedono la cittadinanza austriaca;

2. hanno la residenza principale nel [OSCURATO:PERSONA] e

3. non percepiscono alcuna delle prestazioni di cui al § 3 del Bundespflegegeldgesetz (legge statale austriaca sull’assegno di assistenza, BGBl 110/1993), e non hanno ad esse diritto».

11. Per quanto riguarda l’accollo delle spese che derivano dall’attribuzione dell’assegno di assistenza, ai sensi del § 3, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], trova applicazione il § 40 della legge sull’assistenza sociale (Sozialhilfegesetz), poiché tale prestazione deve essere considerata un aiuto in presenza di condizioni di vita particolari (§ 17, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]).

12. L’art. 40 della legge sull’assistenza sociale prevede quanto segue: «1) Il finanziamento dell’assistenza sociale è a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dei comuni, in base alle disposizioni seguenti: (...) 5) Per quanto riguarda i costi generati dall’assistenza in presenza di condizioni di vita particolari (…) i comuni della provincia (politischer Bezirk) in cui tali costi si sono verificati devono versare al [OSCURATO:PERSONA] un contributo annuale del 50 % (…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

13. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, è un lavoratore frontaliero impiegato in Austria come insegnante nel [OSCURATO:PERSONA].

Egli paga imposte e contributi sociali in Austria, ed è iscritto all’assistenza sanitaria in tale Stato.

Egli risiede in Germania, nei pressi del confine austriaco, con la figlia, la sig.na [OSCURATO:PERSONA], nata nel 1997, gravemente disabile.

14. La madre di quest’ultima svolgeva in precedenza in Germania un’attività lavorativa, la quale dava diritto all’assistenza tedesca per mancanza di autonomia.

Fino al termine del suo congedo parentale, nel settembre 2000, la figlia, in quanto avente diritto, ha potuto beneficiare di tale sussidio.

Il pagamento di esso è però cessato alla fine del congedo parentale, poiché la madre non ha ripreso alcuna attività lavorativa.

15. È stata quindi presentata domanda per l’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] a favore della sig.na [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda, in quanto il § 3, primo comma, punto 2, [OSCURATO:PERSONA] richiede che la persona priva di autonomia, per poter beneficiare dell’assegno di assistenza, abbia la propria residenza principale in tale [OSCURATO:PERSONA].

16. Il giudice di primo grado, investito di un ricorso contro tale decisione, lo ha respinto.

Esso ha ritenuto che l’assegno in questione costituisca, per la sig.na [OSCURATO:PERSONA], una prestazione speciale a carattere non contributivo, non disciplinata dal regolamento n. 1408/71, e quindi non esportabile.

17. Invece il giudice d’appello, facendo riferimento alla sentenza della Corte 8 marzo 2001, causa C‑215/99, Jauch (Racc. pag.

I‑1901), ha ritenuto che l’assegno in questione costituisca anch’esso una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e che tale prestazione in denaro debba essere esportata, come l’assegno di assistenza statale austriaco (in prosieguo: l’«assegno di assistenza statale»), e secondo i principi applicabili ad esso.

18. Secondo il giudice d’appello la sig.na [OSCURATO:PERSONA], in quanto figlia di una persona obbligatoriamente assicu rata in Austria, beneficia dell’assicurazione malattia in Austria e ha dunque diritto, da parte dell’istituzione previdenziale austriaca competente, a tutte le prestazioni in denaro previste in caso di malattia.

Detto giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], competente per il pagamento dell’assegno di assistenza, sia tenuto a corrisponderlo in quanto prestazione di malattia in denaro.

Il giudice d’appello ha ritenuto che la condizione relativa alla residenza, di cui al § 3, primo comma, punto 2, [OSCURATO:PERSONA], non possa essere tenuta in considerazione a causa dell’efficacia diretta dell’art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71.

19. Investito di un ricorso contro la decisione del giudice d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione austriaca) ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento [n. 1408/71], vada interpretato in relazione all’allegato II, rubrica III, nel senso che esclude dal campo di applicazione [di detto regolamento], in quanto prestazione speciale a carattere non contributivo, un assegno di assistenza ai sensi del [[OSCURATO:PERSONA]] per il familiare di un lavoratore occupato nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA] che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania. 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1: Se il familiare di un lavoratore occupato nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA], che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania, possa chiedere il versamento di un assegno di assistenza ai sensi del [[OSCURATO:PERSONA]] quale prestazione di malattia in denaro ai sensi dell’art. 19 e delle corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo I del titolo III del regolamento [n. 1408/71], indipendentemente dal fatto che la sua residenza principale sia nella Repubblica federale di Germania, ove egli soddisfi le altre condizioni per averne diritto. 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1: Se una prestazione come l’assegno di assistenza di cui al [[OSCURATO:PERSONA]] possa essere subordinata, quale concessione di un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento [n. 1612/68], al fatto che il beneficiario abbia la sua residenza principale nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA].

4. In caso di risposta affermativa alla questione sub 3: Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con il principio di cittadinanza dell’Unione e con il divieto di discriminazione di cui agli artt. 12 CE e 17 CE, il fatto che il diritto ad un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento [n. 1612/68], come l’assegno di assistenza previsto dal [[OSCURATO:PERSONA]], venga negato a cittadini dell’Unione che, pur essendo occupati come lavoratori frontalieri nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA], abbiano tuttavia la loro residenza principale in un altro Stato membro.

In caso di soluzione negativa: se la cittadinanza dell’Unione consenta anche ai familiari a carico di un tale lavoratore frontaliero, i quali abbiano anch’essi la loro residenza principale in un altro Stato membro, di ottenere nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA] un assegno di assistenza in forza del [[OSCURATO:PERSONA]]».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione

20. Con la prima questione il giudice della causa principale chiede, in sostanza, se un assegno di assistenza come quello erogato ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] costituisca una prestazione speciale a carattere non contributivo, esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 ai sensi dell’art. 4, n. 2 ter, del medesimo.

Osservazioni preliminari

21. L’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71 esclude dall’ambito applicativo dello stesso le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo menzionate nell’allegato II, sezione III, del regolamento medesimo, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio.

22. Alla lett.

K dell’allegato II, sezione III, del medesimo regolamento, relativa alla Repubblica d’Austria, sono indicate le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer ([OSCURATO:PERSONA] austriaci) a favore dei disabili e delle persone prive di autonomia.

L’assegno di assistenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA] è dunque effettivamente indicato nell’allegato II, sezione III, del regolamento n. 1408/71.

23. Tale indicazione, però, non è sufficiente per far rientrare detta prestazione nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71.

24. Come la Corte ha costantemente affermato, le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate per l’attuazione dell’art. 42 CE, vanno interpretate alla luce dello scopo di detto articolo, che consiste nel contribuire all’istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori emigranti.

Lo scopo degli artt. 39 CE, 40 CE, 41 CE e 42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell’esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro, in particolare quando tali vantaggi siano la contropartita di contributi che essi hanno versato (v., ad es., sentenza 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt, Racc. pag. 685, punti 18 e 19).

25. In tale contesto, il legislatore comunitario può adottare disposizioni di deroga al principio secondo il quale le prestazioni previdenziali sono esportabili (v., in particolare, sentenza 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares, Racc. pag.

I‑6057, punto 41).

Tali disposizioni derogatorie, e a maggior ragione l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, che esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento talune specifiche prestazioni, devono essere interpretate restrittivamente.

Ciò comporta che tale articolo può riguardare soltanto prestazioni che soddisfino cumulativamente le condizioni in esso previste, cioè che abbiano al tempo stesso carattere speciale e non contributivo, che siano indicate nell’allegato II, sezione III, del regolamento e che siano previste da una normativa che si applica soltanto in una parte del territorio di uno Stato membro.

26. È dunque necessario verificare se, oltre a quella dell’indicazione nell’allegato II, sezione III, del regolamento n. 1408/71, la normativa sull’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] possieda anche le altre caratteristiche richieste dall’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71.

Osservazioni presentate alla Corte

27. [OSCURATO:PERSONA] e i governi austriaco e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la prestazione in questione è una prestazione «speciale» ai sensi del regolamento n. 1408/71.

28. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, insiste sul fatto che la prestazione non è accessoria rispetto ad una prestazione previdenziale di base e che essa non è collegata né a periodi di attività professionale o di contribuzione, né alla qualità di membro di una categoria assicurata.

Essa sarebbe quindi una «prestazione speciale» ai sensi del regolamento n. 1408/71. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea a tale proposito che, dal punto di vista storico, lo Stato austriaco è sempre stato competente per la previdenza sociale, e i Länder per l’assistenza sociale.

29. Il governo austriaco afferma sostanzialmente la stessa cosa e ricorda, in particolare, che il concetto di «prestazione speciale» introdotto nel regolamento n. 1408/71 corrisponde ad una categoria di prestazioni «miste», individuate dalla Corte in talune cause, caratterizzate al tempo stesso da elementi tipici di una prestazione previdenziale e da altri tipici dell’assistenza sociale.

30. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] afferma che la sola esistenza di un legame tra una prestazione ed un regime previdenziale corrispondente ai settori della previdenza sociale indicati all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non esclude la qualificazione di tale prestazione quale «prestazione speciale».

Se una tale qualificazione fosse esclusa, l’art. 4, n. 2 bis, lett. a), di tale regolamento, che si riferisce a prestazioni speciali destinate a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi relativi a tali settori, sarebbe privo di significato, così come l’art. 10 bis, n. 3, del medesimo regolamento.

31. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] afferma altresì, in sostanza, che l’assegno di assistenza federale di cui alla citata sentenza Jauch non era «misto», essendo concesso soltanto in connessione ad una prestazione previdenziale, vale a dire una pensione, e mai a titolo di assistenza sociale.

Al contrario, una diversa prestazione, anche destinata a coprire identiche situazioni, ma concessa ad alcuni dei beneficiari soltanto a titolo di assistenza sociale, costituirebbe una prestazione «mista».

Lo stato di bisogno del destinatario sarebbe una caratteristica essenziale dell’assistenza sociale, e tale bisogno non dovrebbe avere necessariamente natura economica (v., in particolare, sentenze 20 giugno 1991, causa C‑356/89, Newton, Racc. pag.

I‑3017, e Snares, cit.).

32. I governi portoghese e finlandese sostengono, in pratica, uguali posizioni.

33. Il governo olandese propone di fare riferimento alla citata sentenza Jauch.

34. [OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che l’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] non ha natura di prestazione speciale, ma di prestazione previdenziale di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

35. Essa afferma che l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, in quanto norma di deroga, dev’essere interpretato restrittivamente.

Essa aggiunge che l’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] ha il medesimo scopo, il medesimo importo e le medesime condizioni di assegnazione dell’assegno di assistenza statale, che è a sua volta concesso oggettivamente sulla base di una situazione normativamente definita, e che esso costituisce dunque, come l’altro, una prestazione previdenziale di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

Le differenze rispetto all’assegno di assistenza statale quanto alla categoria dei beneficiari e alle modalità di finanziamento sono pertanto irrilevanti.

Giudizio della Corte

36. Deriva dalla sistematica del regolamento n. 1408/71 che il concetto di «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi dell’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, e quello di «prestazione speciale a carattere non contributivo», di cui all’art. 4, nn. 2 bis e 2 ter, dello stesso, si escludono reciprocamente.

Pertanto, una prestazione che possiede le caratteristiche di una «prestazione di sicurezza sociale» ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non può essere considerata una «prestazione speciale a carattere non contributivo».

37. Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12‑14; 16 luglio 1992, causa C‑78/91, Hughes, Racc. pag.

I‑4839, punto 15; 5 marzo 1998, causa C‑160/96, Molenaar, Racc. pag.

I‑843, punto 20; e Jauch, cit., punto 25).

38. Ne consegue che prestazioni concesse secondo criteri obiettivi, sulla base di una situazione normativamente definita, e che hanno il fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone prive di autonomia, hanno essenzialmente l’obiettivo di integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia, e devono essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (citate sentenze Molenaar, punti 24 e 25, e Jauch, punto 28).

39. Un assegno di assistenza, come quello concesso ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], ha lo scopo di compensare forfettariamente le maggiori spese dovute alla mancanza di autonomia dei beneficiari e, in particolare, le spese collegate all’aiuto che è necessario fornire loro.

40. L’importo di tale assegno di assistenza dipende dal grado di inabilità.

Esso è legato al tempo dedicato all’assistenza, espresso in numero di ore per mese.

La valutazione della mancanza di autonomia è disciplinata in modo particolareggiato in un testo che prevede una classificazione in base al grado di inabilità.

Gli ulteriori redditi della persona priva di autonomia non influiscono sull’importo dell’assegno di assistenza.

41. Tale assegno spetta alle persone che non percepiscono alcuna pensione sulla base di norme statali.

Tali persone sono essenzialmente i familiari degli assicurati della previdenza sociale, dei beneficiari dell’assistenza sociale, dei disabili che svolgono una professione e dei pensionati dei Länder e dei comuni.

42. Di conseguenza, anche se un assegno di assistenza come quello oggetto della causa principale può comportare un regime diverso da quello applicabile alle prestazioni dell’assicurazione tedesca contro la mancanza di autonomia di cui alla citata causa Molenaar, e dall’assegno di assistenza statale austriaco di cui alla citata causa Jauch, esso ha tuttavia la stessa natura di quelli.

43. Inoltre, come è precisato nella citata sentenza Jauch, né le condizioni per la concessione dell’assegno di assistenza né il modo di finanziamento dello stesso possono avere lo scopo o il risultato di snaturare l’assegno di assistenza come è stato esaminato nelle citate sentenze Molenaar e Jauch.

Il fatto che la concessione della prestazione non sia necessariamente legata all’erogazione di una prestazione dell’assicurazione malattia o di una pensione concessa a titolo diverso dall’assicurazione malattia non può quindi modificare tale analisi.

44. In tali casi simili prestazioni, anche se presentano caratteristiche loro proprie, devono essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

45. Alla luce dei sopraindicati elementi di valutazione, una delle condizioni necessarie per applicare l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, vale a dire la qualificazione come «prestazione speciale» della prestazione in questione, non è soddisfatta.

Non è quindi necessario indagare sul rispetto delle altre condizioni previste dal citato articolo.

46. Di conseguenza, alla prima domanda va risposto dichiarando che un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, ma una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento.

Sulla seconda questione

47. Con la seconda questione, il giudice della causa principale chiede se il familiare di un lavoratore impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale viva con la famiglia in Germania, abbia diritto, qualora sia in possesso degli altri requisiti per la concessione, al pagamento di un assegno di assistenza come quello erogato ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 e delle corrispondenti previsioni delle altre sezioni del capitolo primo del titolo III del regolamento n. 1408/71.

48. Una prestazione di malattia, come l’assegno di assistenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA], la quale si configuri come un aiuto economico che permette di migliorare globalmente il livello di vita delle persone prive di autonomia, così da compensare le maggiori spese dovute allo stato in cui si trovano, rientra nel novero delle «prestazioni in denaro» dell’assicurazione malattia, previste in particolare dall’art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Molenaar, cit., punti 35 e 36).

49. Del resto, nessuno nega che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia un lavoratore che rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71.

50. Dalla documentazione fornita alla Corte risulta inoltre che il diritto all’assegno di assistenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA] è un diritto proprio della sig.na [OSCURATO:PERSONA], e non un diritto derivato da suo padre.

51. Ciò non impedisce però che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] possa beneficiare del diritto all’assegno di assistenza del [OSCURATO:PERSONA], anche se essa risiede in Germania, purché possieda gli altri requisiti per la concessione indicati all’art. 19 e nelle corrispondenti previsioni delle altre sezioni del capitolo primo del titolo III del regolamento n. 1408/71.

52. È vero che la Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1408/71, i familiari di un lavoratore hanno soltanto diritti derivati, cioè diritti di cui godono in quanto familiari, e non diritti propri, dei quali potrebbero beneficiare in mancanza di un rapporto di parentela con il lavoratore (v., in particolare, sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek, Racc. pag. 1669, punto 7).

53. Tuttavia, la Corte ha successivamente limitato tale giurisprudenza alle sole ipotesi nelle quali il familiare di un lavoratore invochi disposizioni del regolamento n. 1408/71 applicabili soltanto ai lavoratori e non ai loro familiari, quali le disposizioni degli artt. 67‑71 del citato regolamento in materia di prestazioni di disoccupazione (v. sentenza 30 aprile 1996, causa C‑308/93, Cabanis-Issarte, Racc. pag.

I‑2097).

Non è questo il caso dell’art. 19 del citato regolamento, che ha precisamente l’obiettivo di garantire ai lavoratori ed ai loro familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente l’erogazione delle prestazioni di malattia previste dalla normativa applicabile, purché i familiari non abbiano diritto a tali prestazioni in base alla normativa dello Stato nel territorio del quale risiedono.

54. Inoltre, l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 mira specificamente ad evitare che l’erogazione di prestazioni di malattia sia subordinata alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato competente, al fine di non dissuadere i lavoratori comunitari dall’esercitare il proprio diritto alla libera circolazione.

55. Sarebbe, di conseguenza, contrario all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 privare la figlia di un lavoratore del beneficio di una prestazione cui essa avrebbe diritto se fosse residente nello Stato competente.

56. Alla seconda questione va dunque risposto dichiar ando che il familiare di un lavoratore dipendente impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale risieda con la famiglia in Germania, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all’istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio risiede.

57. Tenuto conto della risposta data alle prime due questioni, non è necessario rispondere alle successive. Sulle spese

58. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) Un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 ter, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ma una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento. 2) Il familiare di un lavoratore dipendente impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale risieda con la famiglia in Germania, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all’istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio risiede.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003CJ0286_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-286/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’[OSCURATO:PERSONA] (Austria) con ordinanza 27 maggio 2003, pervenuta in cancelleria il 3 luglio 2003, nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], LA CORTE (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Schiemann e J. Makarczyk, presidenti di sezione, dal sig. J.‑P. Puissochet (relatore), dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 31 maggio 2005, considerate le osservazioni presentate: – per la sig.na [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. W. Riedl e P. Ringhofer, entrambi Rechtsanwalt; – per il [OSCURATO:PERSONA], dai sigg. F. Hitzenbichler e B. Zettl, entrambi Rechtsanwalt; – per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl e dalla sig.ra M. Winkler, in qualità di agenti; – per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agenti; – per il governo portoghese, dai sigg. L. Fernandes e S. da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti; – per il governo finlandese, dalla sig.ra T. Pynnä, in qualità di agente; – per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra C. Jackson, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra E. Sharpston, QC; – per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dai sigg. V. Kreuschitz e D. Martin, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 20 ottobre 2005, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione degli artt. 4, n. 2 ter, e 19 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, come modificato e aggiornato dal regolamento (CE) del Consiglio 29 aprile 1999, n. 1399 (GU L 164, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), come modificato e aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2434 (GU L 245, pag. 1), nonché degli artt. 12 CE e 17 CE. 2. La presente domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la sig.na [OSCURATO:PERSONA], cittadina tedesca, e il [OSCURATO:PERSONA]. La sig.na [OSCURATO:PERSONA], il cui padre è impiegato in Austria in qualità di insegnante nel [OSCURATO:PERSONA], contesta il rifiuto, da parte di tale ente, di riconoscerle l’assegno di assistenza in base alla normativa del [OSCURATO:PERSONA] sull’assegno di assistenza ([OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»). Contesto normativo La normativa comunitaria 3. L’art. 1 del regolamento n. 1408/71 così prevede: «Ai fini dell’applicazione del presente regolamento: a) i termini “lavoratore subordinato” e “lavoratore autonomo” designano rispettivamente: i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici; (...) t) i termini “prestazioni”, “pensioni” e “rendite” designano tutte le prestazioni, pensioni e rendite, compresi tutti gli elementi a carico dei fondi pubblici, le maggiorazioni di rivalutazione o gli assegni supplementari, fatte salve le disposizioni del titolo III, nonché le prestazioni in capitale che possono essere sostituite alle pensioni o rendite ed i versamenti effettuati a titolo di rimborso di contributi; (…)». 4. L’art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che delimita il campo di applicazione personale dello stesso, prevede quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri(…), nonché ai loro familiari e ai loro superstiti». 5. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Parità di trattamento», prevede quanto segue: «Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento». 6. Da parte sua l’art. 4 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Campo d’applicazione “ratione materiae”», così prevede: «1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia e di maternità; b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno; c) le prestazioni di vecchiaia; d) le prestazioni ai superstiti; e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; f) gli assegni in caso di morte; g) le prestazioni di disoccupazione; h) le prestazioni familiari. 2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1. 2 bis. Il presente regolamento si applica alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate: a) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1, oppure b) unicamente a garantire la tutela specifica dei minorati. 2 ter. Il presente regolamento non è applicabile alle disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo, menzionate nell’allegato II, sezione III, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio. (…)» 7. L’allegato II, sezione III, lett. K, del regolamento n. 1408/71 indica, per quanto riguarda l’Austria: «Le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer a favore dei minorati e delle persone bisognose d’assistenza». 8. L’art. 19 del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue: «1. Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede: a) delle prestazioni in natura erogate per conto dell’istituzione competente dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili per analogia ai familiari che risiedono nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che essi non abbiano diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione dello Stato nel cui territorio risiedono. Qualora i familiari risiedano sul territorio di uno Stato membro secondo la cui legislazione il diritto alle prestazioni in natura non è subordinato a condizioni di assicurazione o d’occupazione, si presume che le prestazioni in natura siano loro corrisposte per conto dell’istituzione alla quale il lavoratore subordinato [o] autonomo è iscritto, salvo il caso in cui il coniuge o la persona che ha cura dei figli eserciti un’attività professionale nel territorio di detto Stato membro». 9. L’art. 7 del regolamento n. 1612/68 così prevede: «1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. 2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali. (…)» La normativa nazionale 10. Il § 3, primo comma, [OSCURATO:PERSONA] così prevede: «Le persone prive di autonomia hanno diritto all’assegno di assistenza se: 1. possiedono la cittadinanza austriaca; 2. hanno la residenza principale nel [OSCURATO:PERSONA] e 3. non percepiscono alcuna delle prestazioni di cui al § 3 del Bundespflegegeldgesetz (legge statale austriaca sull’assegno di assistenza, BGBl 110/1993), e non hanno ad esse diritto». 11. Per quanto riguarda l’accollo delle spese che derivano dall’attribuzione dell’assegno di assistenza, ai sensi del § 3, primo comma, [OSCURATO:PERSONA], trova applicazione il § 40 della legge sull’assistenza sociale (Sozialhilfegesetz), poiché tale prestazione deve essere considerata un aiuto in presenza di condizioni di vita particolari (§ 17, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA]). 12. L’art. 40 della legge sull’assistenza sociale prevede quanto segue: «1) Il finanziamento dell’assistenza sociale è a carico del [OSCURATO:PERSONA] e dei comuni, in base alle disposizioni seguenti: (...) 5) Per quanto riguarda i costi generati dall’assistenza in presenza di condizioni di vita particolari (…) i comuni della provincia (politischer Bezirk) in cui tali costi si sono verificati devono versare al [OSCURATO:PERSONA] un contributo annuale del 50 % (…)». Causa principale e questioni pregiudiziali 13. Il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino tedesco, è un lavoratore frontaliero impiegato in Austria come insegnante nel [OSCURATO:PERSONA]. Egli paga imposte e contributi sociali in Austria, ed è iscritto all’assistenza sanitaria in tale Stato. Egli risiede in Germania, nei pressi del confine austriaco, con la figlia, la sig.na [OSCURATO:PERSONA], nata nel 1997, gravemente disabile. 14. La madre di quest’ultima svolgeva in precedenza in Germania un’attività lavorativa, la quale dava diritto all’assistenza tedesca per mancanza di autonomia. Fino al termine del suo congedo parentale, nel settembre 2000, la figlia, in quanto avente diritto, ha potuto beneficiare di tale sussidio. Il pagamento di esso è però cessato alla fine del congedo parentale, poiché la madre non ha ripreso alcuna attività lavorativa. 15. È stata quindi presentata domanda per l’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] a favore della sig.na [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda, in quanto il § 3, primo comma, punto 2, [OSCURATO:PERSONA] richiede che la persona priva di autonomia, per poter beneficiare dell’assegno di assistenza, abbia la propria residenza principale in tale [OSCURATO:PERSONA]. 16. Il giudice di primo grado, investito di un ricorso contro tale decisione, lo ha respinto. Esso ha ritenuto che l’assegno in questione costituisca, per la sig.na [OSCURATO:PERSONA], una prestazione speciale a carattere non contributivo, non disciplinata dal regolamento n. 1408/71, e quindi non esportabile. 17. Invece il giudice d’appello, facendo riferimento alla sentenza della Corte 8 marzo 2001, causa C‑215/99, Jauch (Racc. pag. I‑1901), ha ritenuto che l’assegno in questione costituisca anch’esso una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e che tale prestazione in denaro debba essere esportata, come l’assegno di assistenza statale austriaco (in prosieguo: l’«assegno di assistenza statale»), e secondo i principi applicabili ad esso. 18. Secondo il giudice d’appello la sig.na [OSCURATO:PERSONA], in quanto figlia di una persona obbligatoriamente assicu rata in Austria, beneficia dell’assicurazione malattia in Austria e ha dunque diritto, da parte dell’istituzione previdenziale austriaca competente, a tutte le prestazioni in denaro previste in caso di malattia. Detto giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA], competente per il pagamento dell’assegno di assistenza, sia tenuto a corrisponderlo in quanto prestazione di malattia in denaro. Il giudice d’appello ha ritenuto che la condizione relativa alla residenza, di cui al § 3, primo comma, punto 2, [OSCURATO:PERSONA], non possa essere tenuta in considerazione a causa dell’efficacia diretta dell’art. 19, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71. 19. Investito di un ricorso contro la decisione del giudice d’appello, l’[OSCURATO:PERSONA] (Corte di cassazione austriaca) ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento [n. 1408/71], vada interpretato in relazione all’allegato II, rubrica III, nel senso che esclude dal campo di applicazione [di detto regolamento], in quanto prestazione speciale a carattere non contributivo, un assegno di assistenza ai sensi del [[OSCURATO:PERSONA]] per il familiare di un lavoratore occupato nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA] che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania. 2) In caso di risposta negativa alla questione sub 1: Se il familiare di un lavoratore occupato nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA], che abita, unitamente alla propria famiglia, nella Repubblica federale di Germania, possa chiedere il versamento di un assegno di assistenza ai sensi del [[OSCURATO:PERSONA]] quale prestazione di malattia in denaro ai sensi dell’art. 19 e delle corrispondenti disposizioni delle altre sezioni del capitolo I del titolo III del regolamento [n. 1408/71], indipendentemente dal fatto che la sua residenza principale sia nella Repubblica federale di Germania, ove egli soddisfi le altre condizioni per averne diritto. 3) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1: Se una prestazione come l’assegno di assistenza di cui al [[OSCURATO:PERSONA]] possa essere subordinata, quale concessione di un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento [n. 1612/68], al fatto che il beneficiario abbia la sua residenza principale nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA]. 4. In caso di risposta affermativa alla questione sub 3: Se sia compatibile con il diritto comunitario, in particolare con il principio di cittadinanza dell’Unione e con il divieto di discriminazione di cui agli artt. 12 CE e 17 CE, il fatto che il diritto ad un vantaggio sociale ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento [n. 1612/68], come l’assegno di assistenza previsto dal [[OSCURATO:PERSONA]], venga negato a cittadini dell’Unione che, pur essendo occupati come lavoratori frontalieri nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA], abbiano tuttavia la loro residenza principale in un altro Stato membro. In caso di soluzione negativa: se la cittadinanza dell’Unione consenta anche ai familiari a carico di un tale lavoratore frontaliero, i quali abbiano anch’essi la loro residenza principale in un altro Stato membro, di ottenere nel [OSCURATO:PERSONA] austriaco di [OSCURATO:PERSONA] un assegno di assistenza in forza del [[OSCURATO:PERSONA]]». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione 20. Con la prima questione il giudice della causa principale chiede, in sostanza, se un assegno di assistenza come quello erogato ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] costituisca una prestazione speciale a carattere non contributivo, esclusa dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 ai sensi dell’art. 4, n. 2 ter, del medesimo. Osservazioni preliminari 21. L’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71 esclude dall’ambito applicativo dello stesso le disposizioni della legislazione di uno Stato membro relative alle prestazioni speciali a carattere non contributivo menzionate nell’allegato II, sezione III, del regolamento medesimo, la cui applicazione è limitata ad una parte del suo territorio. 22. Alla lett. K dell’allegato II, sezione III, del medesimo regolamento, relativa alla Repubblica d’Austria, sono indicate le prestazioni accordate a norma della legislazione dei Bundesländer ([OSCURATO:PERSONA] austriaci) a favore dei disabili e delle persone prive di autonomia. L’assegno di assistenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA] è dunque effettivamente indicato nell’allegato II, sezione III, del regolamento n. 1408/71. 23. Tale indicazione, però, non è sufficiente per far rientrare detta prestazione nell’ambito di applicazione dell’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71. 24. Come la Corte ha costantemente affermato, le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate per l’attuazione dell’art. 42 CE, vanno interpretate alla luce dello scopo di detto articolo, che consiste nel contribuire all’istituzione della libertà di circolazione più completa possibile dei lavoratori emigranti. Lo scopo degli artt. 39 CE, 40 CE, 41 CE e 42 CE non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell’esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla normativa di uno Stato membro, in particolare quando tali vantaggi siano la contropartita di contributi che essi hanno versato (v., ad es., sentenza 25 febbraio 1986, causa 284/84, Spruyt, Racc. pag. 685, punti 18 e 19). 25. In tale contesto, il legislatore comunitario può adottare disposizioni di deroga al principio secondo il quale le prestazioni previdenziali sono esportabili (v., in particolare, sentenza 4 novembre 1997, causa C‑20/96, Snares, Racc. pag. I‑6057, punto 41). Tali disposizioni derogatorie, e a maggior ragione l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, che esclude dall’ambito di applicazione di tale regolamento talune specifiche prestazioni, devono essere interpretate restrittivamente. Ciò comporta che tale articolo può riguardare soltanto prestazioni che soddisfino cumulativamente le condizioni in esso previste, cioè che abbiano al tempo stesso carattere speciale e non contributivo, che siano indicate nell’allegato II, sezione III, del regolamento e che siano previste da una normativa che si applica soltanto in una parte del territorio di uno Stato membro. 26. È dunque necessario verificare se, oltre a quella dell’indicazione nell’allegato II, sezione III, del regolamento n. 1408/71, la normativa sull’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] possieda anche le altre caratteristiche richieste dall’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71. Osservazioni presentate alla Corte 27. [OSCURATO:PERSONA] e i governi austriaco e del [OSCURATO:PERSONA] sostengono che la prestazione in questione è una prestazione «speciale» ai sensi del regolamento n. 1408/71. 28. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, insiste sul fatto che la prestazione non è accessoria rispetto ad una prestazione previdenziale di base e che essa non è collegata né a periodi di attività professionale o di contribuzione, né alla qualità di membro di una categoria assicurata. Essa sarebbe quindi una «prestazione speciale» ai sensi del regolamento n. 1408/71. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea a tale proposito che, dal punto di vista storico, lo Stato austriaco è sempre stato competente per la previdenza sociale, e i Länder per l’assistenza sociale. 29. Il governo austriaco afferma sostanzialmente la stessa cosa e ricorda, in particolare, che il concetto di «prestazione speciale» introdotto nel regolamento n. 1408/71 corrisponde ad una categoria di prestazioni «miste», individuate dalla Corte in talune cause, caratterizzate al tempo stesso da elementi tipici di una prestazione previdenziale e da altri tipici dell’assistenza sociale. 30. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] afferma che la sola esistenza di un legame tra una prestazione ed un regime previdenziale corrispondente ai settori della previdenza sociale indicati all’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non esclude la qualificazione di tale prestazione quale «prestazione speciale». Se una tale qualificazione fosse esclusa, l’art. 4, n. 2 bis, lett. a), di tale regolamento, che si riferisce a prestazioni speciali destinate a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi relativi a tali settori, sarebbe privo di significato, così come l’art. 10 bis, n. 3, del medesimo regolamento. 31. Il governo del [OSCURATO:PERSONA] afferma altresì, in sostanza, che l’assegno di assistenza federale di cui alla citata sentenza Jauch non era «misto», essendo concesso soltanto in connessione ad una prestazione previdenziale, vale a dire una pensione, e mai a titolo di assistenza sociale. Al contrario, una diversa prestazione, anche destinata a coprire identiche situazioni, ma concessa ad alcuni dei beneficiari soltanto a titolo di assistenza sociale, costituirebbe una prestazione «mista». Lo stato di bisogno del destinatario sarebbe una caratteristica essenziale dell’assistenza sociale, e tale bisogno non dovrebbe avere necessariamente natura economica (v., in particolare, sentenze 20 giugno 1991, causa C‑356/89, Newton, Racc. pag. I‑3017, e Snares, cit.). 32. I governi portoghese e finlandese sostengono, in pratica, uguali posizioni. 33. Il governo olandese propone di fare riferimento alla citata sentenza Jauch. 34. [OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che l’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] non ha natura di prestazione speciale, ma di prestazione previdenziale di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. 35. Essa afferma che l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, in quanto norma di deroga, dev’essere interpretato restrittivamente. Essa aggiunge che l’assegno di assistenza ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] ha il medesimo scopo, il medesimo importo e le medesime condizioni di assegnazione dell’assegno di assistenza statale, che è a sua volta concesso oggettivamente sulla base di una situazione normativamente definita, e che esso costituisce dunque, come l’altro, una prestazione previdenziale di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Le differenze rispetto all’assegno di assistenza statale quanto alla categoria dei beneficiari e alle modalità di finanziamento sono pertanto irrilevanti. Giudizio della Corte 36. Deriva dalla sistematica del regolamento n. 1408/71 che il concetto di «prestazione di sicurezza sociale», ai sensi dell’art. 4, n. 1, del medesimo regolamento, e quello di «prestazione speciale a carattere non contributivo», di cui all’art. 4, nn. 2 bis e 2 ter, dello stesso, si escludono reciprocamente. Pertanto, una prestazione che possiede le caratteristiche di una «prestazione di sicurezza sociale» ai sensi dell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 non può essere considerata una «prestazione speciale a carattere non contributivo». 37. Una prestazione può essere considerata di natura previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita, e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (v., in particolare, sentenze 27 marzo 1985, causa 249/83, Hoeckx, Racc. pag. 973, punti 12‑14; 16 luglio 1992, causa C‑78/91, Hughes, Racc. pag. I‑4839, punto 15; 5 marzo 1998, causa C‑160/96, Molenaar, Racc. pag. I‑843, punto  20; e Jauch, cit., punto 25). 38. Ne consegue che prestazioni concesse secondo criteri obiettivi, sulla base di una situazione normativamente definita, e che hanno il fine di migliorare le condizioni di salute e di vita delle persone prive di autonomia, hanno essenzialmente l’obiettivo di integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia, e devono essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 (citate sentenze Molenaar, punti 24 e 25, e Jauch, punto 28). 39. Un assegno di assistenza, come quello concesso ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], ha lo scopo di compensare forfettariamente le maggiori spese dovute alla mancanza di autonomia dei beneficiari e, in particolare, le spese collegate all’aiuto che è necessario fornire loro. 40. L’importo di tale assegno di assistenza dipende dal grado di inabilità. Esso è legato al tempo dedicato all’assistenza, espresso in numero di ore per mese. La valutazione della mancanza di autonomia è disciplinata in modo particolareggiato in un testo che prevede una classificazione in base al grado di inabilità. Gli ulteriori redditi della persona priva di autonomia non influiscono sull’importo dell’assegno di assistenza. 41. Tale assegno spetta alle persone che non percepiscono alcuna pensione sulla base di norme statali. Tali persone sono essenzialmente i familiari degli assicurati della previdenza sociale, dei beneficiari dell’assistenza sociale, dei disabili che svolgono una professione e dei pensionati dei Länder e dei comuni. 42. Di conseguenza, anche se un assegno di assistenza come quello oggetto della causa principale può comportare un regime diverso da quello applicabile alle prestazioni dell’assicurazione tedesca contro la mancanza di autonomia di cui alla citata causa Molenaar, e dall’assegno di assistenza statale austriaco di cui alla citata causa Jauch, esso ha tuttavia la stessa natura di quelli. 43. Inoltre, come è precisato nella citata sentenza Jauch, né le condizioni per la concessione dell’assegno di assistenza né il modo di finanziamento dello stesso possono avere lo scopo o il risultato di snaturare l’assegno di assistenza come è stato esaminato nelle citate sentenze Molenaar e Jauch. Il fatto che la concessione della prestazione non sia necessariamente legata all’erogazione di una prestazione dell’assicurazione malattia o di una pensione concessa a titolo diverso dall’assicurazione malattia non può quindi modificare tale analisi. 44. In tali casi simili prestazioni, anche se presentano caratteristiche loro proprie, devono essere considerate «prestazioni di malattia» ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. 45. Alla luce dei sopraindicati elementi di valutazione, una delle condizioni necessarie per applicare l’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, vale a dire la qualificazione come «prestazione speciale» della prestazione in questione, non è soddisfatta. Non è quindi necessario indagare sul rispetto delle altre condizioni previste dal citato articolo. 46. Di conseguenza, alla prima domanda va risposto dichiarando che un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 ter, del regolamento n. 1408/71, ma una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento. Sulla seconda questione 47. Con la seconda questione, il giudice della causa principale chiede se il familiare di un lavoratore impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale viva con la famiglia in Germania, abbia diritto, qualora sia in possesso degli altri requisiti per la concessione, al pagamento di un assegno di assistenza come quello erogato ai sensi del [OSCURATO:PERSONA], in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 e delle corrispondenti previsioni delle altre sezioni del capitolo primo del titolo III del regolamento n. 1408/71. 48. Una prestazione di malattia, come l’assegno di assistenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA], la quale si configuri come un aiuto economico che permette di migliorare globalmente il livello di vita delle persone prive di autonomia, così da compensare le maggiori spese dovute allo stato in cui si trovano, rientra nel novero delle «prestazioni in denaro» dell’assicurazione malattia, previste in particolare dall’art. 19, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 (v. sentenza Molenaar, cit., punti 35 e 36). 49. Del resto, nessuno nega che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sia un lavoratore che rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71. 50. Dalla documentazione fornita alla Corte risulta inoltre che il diritto all’assegno di assistenza previsto dal [OSCURATO:PERSONA] è un diritto proprio della sig.na [OSCURATO:PERSONA], e non un diritto derivato da suo padre. 51. Ciò non impedisce però che la sig.na [OSCURATO:PERSONA] possa beneficiare del diritto all’assegno di assistenza del [OSCURATO:PERSONA], anche se essa risiede in Germania, purché possieda gli altri requisiti per la concessione indicati all’art. 19 e nelle corrispondenti previsioni delle altre sezioni del capitolo primo del titolo III del regolamento n. 1408/71. 52. È vero che la Corte ha affermato che, ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 1408/71, i familiari di un lavoratore hanno soltanto diritti derivati, cioè diritti di cui godono in quanto familiari, e non diritti propri, dei quali potrebbero beneficiare in mancanza di un rapporto di parentela con il lavoratore (v., in particolare, sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek, Racc. pag. 1669, punto 7). 53. Tuttavia, la Corte ha successivamente limitato tale giurisprudenza alle sole ipotesi nelle quali il familiare di un lavoratore invochi disposizioni del regolamento n. 1408/71 applicabili soltanto ai lavoratori e non ai loro familiari, quali le disposizioni degli artt. 67‑71 del citato regolamento in materia di prestazioni di disoccupazione (v. sentenza 30 aprile 1996, causa C‑308/93, Cabanis-Issarte, Racc. pag. I‑2097). Non è questo il caso dell’art. 19 del citato regolamento, che ha precisamente l’obiettivo di garantire ai lavoratori ed ai loro familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente l’erogazione delle prestazioni di malattia previste dalla normativa applicabile, purché i familiari non abbiano diritto a tali prestazioni in base alla normativa dello Stato nel territorio del quale risiedono. 54. Inoltre, l’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 mira specificamente ad evitare che l’erogazione di prestazioni di malattia sia subordinata alla residenza dei familiari del lavoratore nello Stato competente, al fine di non dissuadere i lavoratori comunitari dall’esercitare il proprio diritto alla libera circolazione. 55. Sarebbe, di conseguenza, contrario all’art. 19, n. 2, del regolamento n. 1408/71 privare la figlia di un lavoratore del beneficio di una prestazione cui essa avrebbe diritto se fosse residente nello Stato competente. 56. Alla seconda questione va dunque risposto dichiar ando che il familiare di un lavoratore dipendente impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale risieda con la famiglia in Germania, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all’istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio risiede. 57. Tenuto conto della risposta data alle prime due questioni, non è necessario rispondere alle successive. Sulle spese 58. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara: 1) Un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA] non costituisce una prestazione speciale a carattere non contributivo ai sensi dell’art. 4, n. 2 ter, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ma una prestazione di malattia ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. a), di detto regolamento. 2) Il familiare di un lavoratore dipendente impiegato nel [OSCURATO:PERSONA], il quale risieda con la famiglia in Germania, può, qualora possieda gli altri requisiti per la concessione, richiedere all’istituzione competente del luogo di impiego del lavoratore dipendente il pagamento di un assegno di assistenza come quello previsto dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto prestazione di malattia in denaro, ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 1408/71, purché il familiare non abbia diritto ad una prestazione analoga in base alla normativa dello Stato nel cui territorio risiede.