CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 28763/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19496/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’LILIANA, ra ppresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 224/2024,depositata il 6/03/2024; uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’ambito della separazione trai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la primatrasferiva al secondo ½ dell’intera proprietà sugli immobili da lei acquistati in regime di separazione dei beni, per un prezzo totale di €. 40.000,00, di cui €. 12.000,00 da versare in contanti,ed €. 28.000,00 da corrispondere con assegno postale non trasferibile, consegnato all’attrice al momento della stipula del contratto dinnanzi al notaio, avvenuta in data 9.10.2006. Dopo la predetta stipula, il convenuto chiedeva all’attrice di restituirgli l’assegno, garantendo che avrebbe provveduto al pagamento del corrispettivo mancante entro pochi giorni successivi. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non provvedeva in tal senso e [OSCURATO:PERSONA] lo conveniva innanzi al Tribunale di Catanzaro, chiedendo che venisse accertato e dichiarato l’inadempimento contrattuale dell’acquirente e la risoluzione del contratto di compravendita immobiliare, con conseguente restituzione dei diritti ceduti sugli immobilie la condanna al risarcimento del danno subìto. Il Tribunale di Catanzaro rigettava –con sentenza n. 554/2018 - la domanda, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite. 2. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, che –con sentenza n. 244/2024 - rigettava il gravame così argomentando: -trova conferma quanto deciso dal giudice di prime cure, il quale ha escluso l’inadempimento del convenuto nel versamento della somma di €. 28.000,00 a titolo di saldo dell’acquisto delle quote del patrimonio immobiliare dell’appellante, alla luce delle numerose pronunce della Suprema Corte in cui si è affermato che «Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione legale juris tantumdi pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa»; - l’art. 1237, comma 1, cod. civ. individua un criterio di valutazione legale tipica del comportamento del creditore consistito nella volontaria restituzione del titolo originale dell’obbligazione, nel senso che la restituzione volontaria costituisce prova della liberazione dall’obbligazione; - nel caso di specie, entrambe le parti hanno dedotto che la restituzione del titolo da parte della Gullì è stata volontaria, né quest'ultima ha dato prova che la stessa sia avvenuta per altra causa, non considerandosi sufficiente l'invito al pagamento effettuato dalla Gullì per il tramite del suo difensore successivamente alla restituzione del titolo; -quanto al secondo motivo di appello, secondo cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di applicare la legge bancaria avendo fondato il suo giudizio esclusivamente sulla restituzione dell’assegno senza valutare la sua validità, essendo il titolo privo dell’indicazione del luogo e della data nonché della sottoscrizione, ritiene questa Corte lo stesso inammissibile, trattandosi di eccezione in senso stretto,avendo parte appellante eccepito la nullità del titolo solo nel presente grado di appello, quindi oltre il termine decadenziale di cui all’art. 167 cod. proc. civ. 3. Avverso la suddetta pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per c assazione , affidandolo a un solo motivo , illustrato da memoria. E’ rimastointimato [OSCURATO:PERSONA]. A seguito dellaproposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] dal Presidente di Sezione, la ricorrente ha chiesto la decisione exart. 380-bis, comma 2, c od. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1237 cod. civ., in relazione alla nullità dell’assegno per violazione di norme imperative, per avere la Corte di merito ritenuto che la restituzione volontaria del titolo implicasse la presunzione relativa di avvenuto pagamento del residuo dovuto, benché il titolo fossenullo per difetto dei requisiti formali imposti dalla legge (v. artt. 1 e 2 r.d. n. 1736/1933). In merito alla rilevazione tardiva della nullità, eccepita solo in sede di appello, parte ricorrente evidenzia come la decisione sul punto si ponga in contrasto con l’ordinanza n. 4867/2024 della Suprema Corte, che – confermando un orientamento oramai consolidato - ha affermato come il giudice di appello possa rilevare d’ufficio anche le eccezioni in senso lato, come si qualifica quella del caso di specie, purché esse risultino documentate agli atti, a prescindere dalla specifica allegazione di parte. 1.1. Ilmotivo è fondato. Vero che l’indirizzo di questa Corte è, in effetti, fermo nel senso che il possesso, da parte del debitore, del titolo originale del credito costituisce fonte di una presunzione iuris tantum di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore, in ipotesi interessato a dimostrare che il pagamento, in realtà, non è avvenuto e che il possesso del titolo è dovuto ad altra causa (ex multis: Cass. n. 18213 /2020 ; Cass. n. 3130 /2018 ; Cass. n. 13462/2010). Occorre, tuttavia, coordinare il suddetto principio con l’orientamento interpretativo di questa Corte in tema di validità dell’assegno bancarioe di rilevabilità d’ufficio delle nullità . 1.2. Com’è noto, detta validità è subordinata alla presenza dei requisiti formali elencati all’art. 1 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (c.d. Legge assegni); in essi sono ricompresi quell i rilevati come mancanti secondo il ricorso, ossia la data e il luogo di emissione (lett. e), nonché la sottoscrizione del traente (lett. f). Ora, poiché il documento cartolare incompleto in tali elementi non produce gli effetti tipici dell’assegno (astrattezza, autonomia e letteralità), esso può essere utilizzato come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ. (ex multis di recente: Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021), ma non come titolo esecutivo ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, cod. proc. civ.; né il documento che incorpora il credito è idoneo alla circolazione successiva, se troncato nelle parti essenziali sopra elencate. 1.2.1. Giova, poi, ricordare che la distinzione tra il regime delle eccezioni in senso stretto e quello delle eccezioni in senso lato ha trovato sistemazione ad opera della pronunciadelle Sezioni Unite n. 1099 del 3.02.1998 e, successivamente, delle sentenze n. 226 del 25.05.2001 e n. 15661 del 27.07.2005, rese da questa Corte nella medesima composizione. Le stesse hanno chiarito che il regime regolare delle eccezioni è quello della rilevabilità d'ufficio, mentre l'ambito della rilevabilità ad istanza di parte è confinato ai casi specificamente previsti dalla legge, nonché alle eccezioni corrispondenti alla titolarità di una azione costitutiva (ad es., di annullamento). In quest’ottica, l'eccezione in senso lato identifica una particolare difesa consistente nella contrapposizione ai fatti di altri fatti, aventi efficacia modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domanda; mentre l’eccezione in senso stretto è rilevabile solo ad istanza di parte in quanto il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare. 1.3. Tornando al caso che ci occupa, alla luce di quanto sopra ricordato, l’asserita mancanza di elementi strutturali del titolo di credito (apposizione della data, del luogo e della sottoscrizione), tali da non renderlo idoneo alla circolazione successiva, integrano fatti giuridici impeditivi appartenenti all’ambito delle eccezioni in senso lato, in quanto corrispondono alla titolarità di un’azione dichiarativa, come tali rilevabili d’ufficio se, come nel caso che ci occupa, essi risultino riscontrabiliex actis (di recente: Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 416 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, Ordinanza n. 4867 del 23/02/2024) 2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, spettando al giudice del rinvio verificare se, in fatto, la restituzione dell’assegno sia stata operata per ragioni diverse dal pagamento e se il difettodella sottoscrizione, come la mancanza di data e luogo di emissione dell’assegno, siano state da ricondurre alla creditrice (o da terzi), prima della restituzione, ovvero al debitore, dopo la restituzione, accertandone, ove rilevanti, le ragioni, verificando contestualmente la gravità dell’eventuale inadempimento. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione, che p