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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 47131/2022

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to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi oide [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi nove di reclusione - in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto della società [OSCURATO:SOCIETA]. da ritardata richiesta di fallimento - ed alla pena di anni due e mesi due di reclusione in relazione ad alcune delle contestazioni ascrittegli, qualificate tutte come condotte di bancarotta preferenziale, riconosciuta l'aggravante della continuazione fallimentare equivalente alle concesse attenuanti generiche.

Sono state applicate agli imputati - rispettivamente, all'amministratore unico dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.5.2013, [OSCURATO:PERSONA], ed al liquidatore dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.9.2013, [OSCURATO:PERSONA] - pene accessorie fallimentari omogenee, nella durata, alle pene principali rispettivamente loro inflitte.

Il fallimento della società è stato dichiarato il 26.9.2013.

2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso avverso la richiamata sentenza d'appello, con distinti atti di impugnazione formulati dai difensori di fiducia.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con cui si denuncia vizio di manifesta illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui non ha dato risposta al rilievo circa la mancata prova di un nesso di incidenza eziologica tra la condotta di ritardo nell'esercizio dei poteri impeditivi dell'attività sociale, da parte del ricorrente, e l'aggravamento del dissesto, che integra l'evento del reato.

Ripercorrendo in parte l'istruttoria dibattimentale e richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema, il ricorso ritiene che non sia emersa prova del fatto che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza del reale stato economico della società, poi in liquidazione e fallita; inoltre, non erano emersi indicatori d'allarme delle condizioni di dissesto.

Dal punto di vista soggettivo, il ricorso ritiene che l'imputato abbia continuato per qualche tempo l'attività sociale al solo scopo di contribuire al suo risanamento ed al superamento della crisi aziendale.

Manca, infine, il giudizio controfattuale che consentirebbe di attribuire la responsabilità dell'aggravamento del dissesto all'imputato, qualora si eliminasse la sua condotta omissiva dalla sequenza di atti che ha portato alla pronuncia di fallimento, nella misura concretamente rilevata.

Il ricorrente, infine, denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4.

Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] si compone, invece, di due motivi distinti.

4.1. Il primo evidenzia mancanza di motivazione in ordine alla ragione difensiva che in appello ha evidenziato il ruolo di mero amministratore "prestanome" del ricorrente, non dotato di effettivi poteri gestionali.

La sentenza, che ha motivato sulla necessità di focalizzare la responsabilità su chi abbia avuto concreto ed effettivo potere di mettere in atto le distrazioni, non ha spiegato quali fossero i poteri gestori del ricorrente ed ha, anzi, convenuto sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche proprio considerando l'assenza di sue competenze specifiche dal punto di vista amministrativo, con ciò confermando l'ipotesi difensiva.

4.2. La seconda ragione difensiva deduce violazione di legge in relazione all'ultimo comma dell'art. 219

I. fall.: la Corte territoriale avrebbe travisato il concetto di danno patrimoniale di speciale tenuità, nonostante abbia ammesso che i fatti ascritti al ricorrente siano di "contenuta gravità".

La difesa sostiene che il danno patrimoniale provocato alla procedura fallimentare sia pari, al netto, a circa 22.000 euro, modesto se parametrato al passivo fallimentare di circa un milione di euro e, per 14.000 euro, comunque destinato a fornitori creditori della fallita, che non si sono insinuati al fallimento, sicchè il reale danno è pari ad 8.500 euro, vale a dire la somma distratta dal ricorrente stesso.

Le argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata per negare l'attenuante sarebbero illogiche poiché puntano sulla prospettata maggior gravità derivante dal pregiudizio causato ai lavoratori dipendenti della fallita, creditori privilegiati insinuati al passivo, per i quali non erano state versate né le ritenute né le trattenute INPS.

5. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, poiché aventi contenuti di merito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile anzitutto poiché formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità.

Come noto, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In verità, l'unico motivo di ricorso denuncia formalmente un vizio di violazione di legge, oltre che di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato.

E tuttavia, gli argomenti difensivi finiscono con il proporre una mera lettura alternativa delle fonti di prova acquisite agli atti, non consentita nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e finalizzata a sostenere la tesi dell'inconsapevolezza in capo all'imputato di aver aggravato lo stato di progressiva e irreversibile decozione dell'impresa fallita.

Anzi, si tenta di far passare la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe provato a risanare l'azienda ed a superarne la crisi economica, continuando a tenere in vita i rapporti commerciali.

La tesi, oltre che essere priva di contenuti critici tali da sostenere un qualsiasi profilo di manifesta infondatezza della sentenza impugnata, si rivela inesatta anche nel confronto con le ragioni di condanna e nonostante la denuncia di carenza motivazionale adombrata nei confronti del provvedimento impugnato, che non avrebbe fatto luogo a quel giudizio controfattuale necessario ad attribuire la responsabilità dell'aggravamento del dissesto all'imputato.

Ebbene, il ricorrente omette di considerare il complesso degli elementi esposti nelle due pronunce di merito, tra loro conformi e coerenti; tra questi, anzitutto la relazione del curatore fallimentare ex art. 33

I. fall.

La società, creata nel 2009 ed in crisi già con il bilancio del 31.12.2011, in due anni si è depauperata del capitale sociale, riportando - proprio con tale bilancio - un deficit patrimoniale già pari ad oltre 457.000 euro, tanto che l'assemblea di approvazione di quel bilancio aveva deliberato anche la convocazione di apposita assemblea finalizzata agli adempimenti previsti dagli artt. 2482-bis e ter del codice civile, adempimenti poi non messi in atto.

Anzi, l'attività era continuata nell'esercizio annuale successivo, con conseguente aggravamento del dissesto (sino alla perdita di circa 480.000 euro, oggetto della contestazione), che i giudici di merito, sulla base dei documenti e delle relazioni in atti, hanno riconnesso proprio alla volontà di proseguire nella gestione ordinaria in modo antieconomico, senza interventi strutturali o iniezioni di capitale significativi.

Il curatore ha indicato nell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] l'artefice dell'aggravamento del dissesto della società, per non aver richiesto tempestivamente il fallimento.

1.1. Orbene, se è vero che, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a "colpa grave", condizione soggettiva che può essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 18108 del 12/3/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 43414 del 25/3/2013, Zille, Rv. 257533), non vi dtm è dubbio che, nel caso del ricorrente, tale atteggiamento psichico soggettivo sia desumibile dalla pervicace volontà di proseguire nell'attività aziendale, senza neppure attivare strumenti di incremento del capitale o comunque "salvifici" del patrimonio, già compromesso in modo evidente e conclamato al bilancio del 31.12.2011, come attesta la delibera assembleare che diede mandato di attivare le procedure di innesto della decozione.

1.2. Quanto alla richiesta di far luogo ad un vero e proprio giudizio controfattuale, si tratta di un ulteriore tentativo difensivo di rileggere gli elementi di fatto inequivoci, che puntano all'affermazione della responsabilità del ricorrente, in chiave, invece, edulcorata ed a lui favorevole: come si è sottolineato, senza la prosecuzione ostinata dell'attività aziendale, in spregio alle indicazioni dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio al 2011, è risultato evidente dalla piattaforma di prova che non vi sarebbe stato "quel" dissesto, poi determinatosi.

Per tutti gli aspetti di censura sinora considerati, quindi, il motivo di ricorso si rivela anche manifestamente infondato.

1.3. Le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche si presentano genericamente formulate, non soltanto in sede di ricorso per cassazione, ma anche nei motivi d'appello, sicchè non può che constatarsene l'inammissibilità, anche e soprattutto tenuto conto del fatto che la sentenza d'appello ha esplicitamente preso posizione in proposito, ritenendo che non vi fossero margini di mitigazione della dosimetria della pena inflitta, in mancanza di ulteriori dati favorevoli al ricorrente e valutata la congruenza della quantificazione già operata dal primo giudice al disvalore del fatto.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivela inammissibile, sia perché formulato in via rivalutativa dell'impianto di prova, sia perché complessivamente reiterativo e aspecifico nelle sue censure, oltre che, in definitiva, manifestamente infondato.

2.1. Il primo motivo difensivo - con cui si contesta il ruolo effettivo di liquidatore del ricorrente, che sarebbe stato un mero "prestanome", incapace di rendersi conto delle esigenze della società in decozione e della correttezza dei comportamenti da tenere - è svolto in fatto e, dunque, inammissibile, poiché tenta di modificare la percezione dei contenuti gestori delle funzioni dell'imputato e di veicolare la tesi della sua inconsapevolezza di star agendo secondo linee di intervento integranti una condotta di bancarotta preferenziale. , Ed invece, secondo quanto è stato già sottolineato dalla sentenza impugnata, emerge, nel caso di specie, un'alterazione della par condicio nei crediti talmente evidente, che la condotta dell'agente-liquidatore, il quale ha distaccato dal patrimonio della fallita cespiti che sono stati, quindi, sottratti alla garanzia di tutti gli aventi diritto e destinati al eig soddisfacimento solo di alcuni (in particolare si tratta di professionisti per crediti da prestazioni lavorative), ed in particolare di sé stesso, non può essere equivoca.

Anzi, la sentenza d'appello sottolinea la particolare gravità della condotta del ricorrente, che ha approfittato di una condizione di privilegio derivante dalla posizione di liquidatore per appropriarsi direttamente dell'importo di 13.800 euro, di cui 2.800 per compenso professionale, sottraendo garanzie ai creditori privilegiati, tra i quali i lavoratori della società.

2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per la struttura argomentativa in fatto e reiterativa, anche perché diffusamente generico, privo di confronto con le ragioni della sentenza d'appello, che ha spiegato approfonditamente perché, nonostante la prospettiva di danno tutto sommato contenuto, cui era approdata la sentenza di primo grado, tuttavia non potesse giungersi ad un giudizio di concedibilità dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 219

I. fall., tenuto conto non soltanto dell'entità delle distrazioni preferenziali, ma anche del danno complessivo cagionato, alimentato dal pregiudizio ai dipendenti della società fallita (e si sottolinea il dato che questi fossero ben 14 persone), creditori privilegiati ed insinuati al passivo fallimentare, per i quali non erano state versate le ritenute previdenziali.

Il ricorrente, in modo apodittico, sostiene che tale prospettiva valutativa non abbia ingresso nel giudizio per la configurabilità dell'attenuante, dimenticando che la giurisprudenza di legittimità esclude dall'alveo di verifica della circostanza prevista dall'art. 219, comma terzo,

I. fall. soltanto l'entità del passivo fallimentare in sé considerata, mentre impone una valutazione globale del fatto di reato (cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098; Sez. 5, n. 45136 del 27/6/2019, Tirone, Rv. 277541; Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658).

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di entrambi i ricorsi oide [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che ha confermato la decisione di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi nove di reclusione - in relazione al reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto della società [OSCURATO:SOCIETA]. da ritardata richiesta di fallimento - ed alla pena di anni due e mesi due di reclusione in relazione ad alcune delle contestazioni ascrittegli, qualificate tutte come condotte di bancarotta preferenziale, riconosciuta l'aggravante della continuazione fallimentare equivalente alle concesse attenuanti generiche. Sono state applicate agli imputati - rispettivamente, all'amministratore unico dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 3.5.2013, [OSCURATO:PERSONA], ed al liquidatore dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 26.9.2013, [OSCURATO:PERSONA] - pene accessorie fallimentari omogenee, nella durata, alle pene principali rispettivamente loro inflitte. Il fallimento della società è stato dichiarato il 26.9.2013. 2. Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso avverso la richiamata sentenza d'appello, con distinti atti di impugnazione formulati dai difensori di fiducia. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si compone di un unico motivo, con cui si denuncia vizio di manifesta illogicità e carenza della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui non ha dato risposta al rilievo circa la mancata prova di un nesso di incidenza eziologica tra la condotta di ritardo nell'esercizio dei poteri impeditivi dell'attività sociale, da parte del ricorrente, e l'aggravamento del dissesto, che integra l'evento del reato. Ripercorrendo in parte l'istruttoria dibattimentale e richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema, il ricorso ritiene che non sia emersa prova del fatto che il ricorrente fosse effettivamente a conoscenza del reale stato economico della società, poi in liquidazione e fallita; inoltre, non erano emersi indicatori d'allarme delle condizioni di dissesto. Dal punto di vista soggettivo, il ricorso ritiene che l'imputato abbia continuato per qualche tempo l'attività sociale al solo scopo di contribuire al suo risanamento ed al superamento della crisi aziendale. Manca, infine, il giudizio controfattuale che consentirebbe di attribuire la responsabilità dell'aggravamento del dissesto all'imputato, qualora si eliminasse la sua condotta omissiva dalla sequenza di atti che ha portato alla pronuncia di fallimento, nella misura concretamente rilevata. Il ricorrente, infine, denuncia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4. Il ricorso del difensore di [OSCURATO:PERSONA] si compone, invece, di due motivi distinti. 4.1. Il primo evidenzia mancanza di motivazione in ordine alla ragione difensiva che in appello ha evidenziato il ruolo di mero amministratore "prestanome" del ricorrente, non dotato di effettivi poteri gestionali. La sentenza, che ha motivato sulla necessità di focalizzare la responsabilità su chi abbia avuto concreto ed effettivo potere di mettere in atto le distrazioni, non ha spiegato quali fossero i poteri gestori del ricorrente ed ha, anzi, convenuto sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche proprio considerando l'assenza di sue competenze specifiche dal punto di vista amministrativo, con ciò confermando l'ipotesi difensiva. 4.2. La seconda ragione difensiva deduce violazione di legge in relazione all'ultimo comma dell'art. 219 I. fall.: la Corte territoriale avrebbe travisato il concetto di danno patrimoniale di speciale tenuità, nonostante abbia ammesso che i fatti ascritti al ricorrente siano di "contenuta gravità". La difesa sostiene che il danno patrimoniale provocato alla procedura fallimentare sia pari, al netto, a circa 22.000 euro, modesto se parametrato al passivo fallimentare di circa un milione di euro e, per 14.000 euro, comunque destinato a fornitori creditori della fallita, che non si sono insinuati al fallimento, sicchè il reale danno è pari ad 8.500 euro, vale a dire la somma distratta dal ricorrente stesso. Le argomentazioni utilizzate dalla sentenza impugnata per negare l'attenuante sarebbero illogiche poiché puntano sulla prospettata maggior gravità derivante dal pregiudizio causato ai lavoratori dipendenti della fallita, creditori privilegiati insinuati al passivo, per i quali non erano state versate né le ritenute né le trattenute INPS. 5. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità di entrambi i ricorsi, poiché aventi contenuti di merito. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile anzitutto poiché formulato secondo direttrici di censura in fatto, sottratte al sindacato di legittimità. Come noto, nel giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). In verità, l'unico motivo di ricorso denuncia formalmente un vizio di violazione di legge, oltre che di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato. E tuttavia, gli argomenti difensivi finiscono con il proporre una mera lettura alternativa delle fonti di prova acquisite agli atti, non consentita nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione e finalizzata a sostenere la tesi dell'inconsapevolezza in capo all'imputato di aver aggravato lo stato di progressiva e irreversibile decozione dell'impresa fallita. Anzi, si tenta di far passare la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe provato a risanare l'azienda ed a superarne la crisi economica, continuando a tenere in vita i rapporti commerciali. La tesi, oltre che essere priva di contenuti critici tali da sostenere un qualsiasi profilo di manifesta infondatezza della sentenza impugnata, si rivela inesatta anche nel confronto con le ragioni di condanna e nonostante la denuncia di carenza motivazionale adombrata nei confronti del provvedimento impugnato, che non avrebbe fatto luogo a quel giudizio controfattuale necessario ad attribuire la responsabilità dell'aggravamento del dissesto all'imputato. Ebbene, il ricorrente omette di considerare il complesso degli elementi esposti nelle due pronunce di merito, tra loro conformi e coerenti; tra questi, anzitutto la relazione del curatore fallimentare ex art. 33 I. fall. La società, creata nel 2009 ed in crisi già con il bilancio del 31.12.2011, in due anni si è depauperata del capitale sociale, riportando - proprio con tale bilancio - un deficit patrimoniale già pari ad oltre 457.000 euro, tanto che l'assemblea di approvazione di quel bilancio aveva deliberato anche la convocazione di apposita assemblea finalizzata agli adempimenti previsti dagli artt. 2482-bis e ter del codice civile, adempimenti poi non messi in atto. Anzi, l'attività era continuata nell'esercizio annuale successivo, con conseguente aggravamento del dissesto (sino alla perdita di circa 480.000 euro, oggetto della contestazione), che i giudici di merito, sulla base dei documenti e delle relazioni in atti, hanno riconnesso proprio alla volontà di proseguire nella gestione ordinaria in modo antieconomico, senza interventi strutturali o iniezioni di capitale significativi. Il curatore ha indicato nell'amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] l'artefice dell'aggravamento del dissesto della società, per non aver richiesto tempestivamente il fallimento. 1.1. Orbene, se è vero che, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a "colpa grave", condizione soggettiva che può essere desunta non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma. in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., tra le molte, Sez. 5, n. 18108 del 12/3/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823; Sez. 5, n. 43414 del 25/3/2013, Zille, Rv. 257533), non vi dtm è dubbio che, nel caso del ricorrente, tale atteggiamento psichico soggettivo sia desumibile dalla pervicace volontà di proseguire nell'attività aziendale, senza neppure attivare strumenti di incremento del capitale o comunque "salvifici" del patrimonio, già compromesso in modo evidente e conclamato al bilancio del 31.12.2011, come attesta la delibera assembleare che diede mandato di attivare le procedure di innesto della decozione. 1.2. Quanto alla richiesta di far luogo ad un vero e proprio giudizio controfattuale, si tratta di un ulteriore tentativo difensivo di rileggere gli elementi di fatto inequivoci, che puntano all'affermazione della responsabilità del ricorrente, in chiave, invece, edulcorata ed a lui favorevole: come si è sottolineato, senza la prosecuzione ostinata dell'attività aziendale, in spregio alle indicazioni dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio al 2011, è risultato evidente dalla piattaforma di prova che non vi sarebbe stato "quel" dissesto, poi determinatosi. Per tutti gli aspetti di censura sinora considerati, quindi, il motivo di ricorso si rivela anche manifestamente infondato. 1.3. Le doglianze riferite al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al diniego delle circostanze attenuanti generiche si presentano genericamente formulate, non soltanto in sede di ricorso per cassazione, ma anche nei motivi d'appello, sicchè non può che constatarsene l'inammissibilità, anche e soprattutto tenuto conto del fatto che la sentenza d'appello ha esplicitamente preso posizione in proposito, ritenendo che non vi fossero margini di mitigazione della dosimetria della pena inflitta, in mancanza di ulteriori dati favorevoli al ricorrente e valutata la congruenza della quantificazione già operata dal primo giudice al disvalore del fatto. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si rivela inammissibile, sia perché formulato in via rivalutativa dell'impianto di prova, sia perché complessivamente reiterativo e aspecifico nelle sue censure, oltre che, in definitiva, manifestamente infondato. 2.1. Il primo motivo difensivo - con cui si contesta il ruolo effettivo di liquidatore del ricorrente, che sarebbe stato un mero "prestanome", incapace di rendersi conto delle esigenze della società in decozione e della correttezza dei comportamenti da tenere - è svolto in fatto e, dunque, inammissibile, poiché tenta di modificare la percezione dei contenuti gestori delle funzioni dell'imputato e di veicolare la tesi della sua inconsapevolezza di star agendo secondo linee di intervento integranti una condotta di bancarotta preferenziale. , Ed invece, secondo quanto è stato già sottolineato dalla sentenza impugnata, emerge, nel caso di specie, un'alterazione della par condicio nei crediti talmente evidente, che la condotta dell'agente-liquidatore, il quale ha distaccato dal patrimonio della fallita cespiti che sono stati, quindi, sottratti alla garanzia di tutti gli aventi diritto e destinati al eig soddisfacimento solo di alcuni (in particolare si tratta di professionisti per crediti da prestazioni lavorative), ed in particolare di sé stesso, non può essere equivoca. Anzi, la sentenza d'appello sottolinea la particolare gravità della condotta del ricorrente, che ha approfittato di una condizione di privilegio derivante dalla posizione di liquidatore per appropriarsi direttamente dell'importo di 13.800 euro, di cui 2.800 per compenso professionale, sottraendo garanzie ai creditori privilegiati, tra i quali i lavoratori della società. 2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, oltre che per la struttura argomentativa in fatto e reiterativa, anche perché diffusamente generico, privo di confronto con le ragioni della sentenza d'appello, che ha spiegato approfonditamente perché, nonostante la prospettiva di danno tutto sommato contenuto, cui era approdata la sentenza di primo grado, tuttavia non potesse giungersi ad un giudizio di concedibilità dell'attenuante prevista dall'ultimo comma dell'art. 219 I. fall., tenuto conto non soltanto dell'entità delle distrazioni preferenziali, ma anche del danno complessivo cagionato, alimentato dal pregiudizio ai dipendenti della società fallita (e si sottolinea il dato che questi fossero ben 14 persone), creditori privilegiati ed insinuati al passivo fallimentare, per i quali non erano state versate le ritenute previdenziali. Il ricorrente, in modo apodittico, sostiene che tale prospettiva valutativa non abbia ingresso nel giudizio per la configurabilità dell'attenuante, dimenticando che la giurisprudenza di legittimità esclude dall'alveo di verifica della circostanza prevista dall'art. 219, comma terzo, I. fall. soltanto l'entità del passivo fallimentare in sé considerata, mentre impone una valutazione globale del fatto di reato (cfr. Sez. 5, n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098; Sez. 5, n. 45136 del 27/6/2019, Tirone, Rv. 277541; Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, Giannone, Rv. 277658). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e
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