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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15290/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASS 1/4RI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari, SezionE Distaccata di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Sassari del 27.05.2021, che w eva dichiarato MARRAS [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione di sostanza stupefai :ente a fini di spaccio (art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990), resistenza a pubblico ufficiale art. 337 c.p.), rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per t. so di sostanze stupefacenti alla guida (art. 187, comma 8, C.d.S.) e porto di armi od oggetti at :i ad offendere (art. 4 L. 110/1975), e perciò condannato alla pena di un anno e due mesi d reclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione della pena.

La Corte d'Appello, pur confermando la sentenza impugnata, disponeva I revoca della confisca del denaro in sequestro e la restituzione delle somme all'avente diritto.

2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato, tramite il difensore, ha propo ;t° ricorso per cassazione articolando quattro motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. -; 3, commi 1, 5 e 1-bis, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la detenzione delle sostanze stupef icenti sarebbe avvenuta per uso esclusivamente personale e non a fini di cessione a terzi e chE , in ogni caso, sarebbe ravvisabile l'esimente prevista nel citato comma 1 bis. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell'art. 337 c.p , contestando l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la condotta di fuga non avr bbe messo in pericolo l'incolumità dei militari operanti né di altri. 2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 187, comma 8, C.d.S., sostenendo che non vi sarebbe stato alcun rifiuto di sottoporsi agli ace rtamenti, non avendo ricevuto formale invito in tal senso. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione dell'art. 4 L. 110/1975, tontestando la sussistenza del porto di armi od oggetti atti ad offendere, essendo il colt allo rinvenuto strumento di lavoro per l'attività di giardinaggio svolta dall'imputato e che comur que non fosse destinato all'offesa.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo, relativo alla contestazione di cui all'art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio sc condo cui, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al li -nite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo r on costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, pt ò comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], a e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.', n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923) Nel caso di specie, la Corte di merito ha valorizzato elementi fattuali ( luantitativo di cocaina, suddivisione in dosi, presenza di bilancino di precisione in auto, posses.

AD di denaro in banconote di piccolo taglio) che, valutati unitariamente, concorrono a dimostrar( la detenzione finalizzata alla cessione. 3.2 Il secondo motivo, concernente la contestazione di cui all'art. 337 c.; ., è parimenti inammissibile in quanto mera riproposizione della questione posta in appello alla quale la Corte ha dato corretta risposta richiamando la consolidata giurisprudenza seccndo la quale l'elemento materiale della condotta incriminata sussiste nel caso - quale quello Iccertato nella specie - in cui l'agente si dia alla fuga alla guida di una autovettura ponendo ddiberatamente in essere spericolate manovre idonee a mettere in pericolo sia gli inseguitori c le terzi utenti della strada a (cfr., Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; nelle stesso senso, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).

Nel caso di specie, la pericolosità della condotta di guida è stata adeguatamente motivata, evidenziando che l'imputato, nonostante i lampeggianti e le segna azioni, non si limitava a sottrarsi all'alt, ma effettuava manovre pericolose attraversando un incrocio senza rallentare e percorrendo un tratto stradale a velocità elevata, in orario notturno, mettendo così a repentaglio l'incolumità degli agenti inseguitori e degli altri utenti della strada. 3.3 Il terzo motivo, relativo alla contestazione di cui all'art. 187, commi 8, C.d.S., è manifestamente infondato.

L'accertamento del rifiuto di sottoporsi ai test previsti risulta adeguatami mte motivato dalla Corte territoriale, che ha richiamato le dichiarazioni del Maresciallo operan :e Biosa, dalle quali emerge che il Marras era stato invitato più volte a sottoporsi al test, rifiutar dosi.

È quindi irrilevante l'assenza di un formale "ordine", essendo sufficiente l' invito" rivolto dagli agenti, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata. 3.4 II quarto motivo, concernente la contestazione di cui all'art. 4 L. 110/1975, è ugualmente inammissibile.

In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, la Corte territoriale ha :orrettamente applicato il principio secondo cui, ai fini della punibilità della contravvenzione 1: i porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti ad offendere, di cui all'art. 4 secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, è rrilevante che manchi l'elemento intenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesi alla persona.

Tale estremo, che si concreterebbe in un dolo specifico, non è richiesto dalla leg ge, tanto che, se eventualmente sussista l'uso al fine di compiere reati, è prevista una circostan :a aggravante ad effetto speciale sempre che tale uso non costituisca una aggravante specifil a per il reato commesso (Sez. 1, Sentenza n. 8897 del 11/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985 ) F v. 170661 - 01; e, di recente, Sez. 7, Ordinanza n. 31461 del 2024) Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivatamente escluso che il col:ello rinvenuto nel portaoggetti dell'auto, con evidenti tracce di polvere bianca risultata cocain3 al narcotest, fosse strumento di lavoro per l'attività di giardinaggio, valorizzando l'orari( notturno del rinvenimento e l'incompatibilità con la versione fornita dall'imputato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASS 1/4RI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Cagliari, SezionE Distaccata di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Sassari del 27.05.2021, che w eva dichiarato MARRAS [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di detenzione di sostanza stupefai :ente a fini di spaccio (art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990), resistenza a pubblico ufficiale art. 337 c.p.), rifiuto di sottoporsi ad accertamento dello stato di alterazione psico-fisica per t. so di sostanze stupefacenti alla guida (art. 187, comma 8, C.d.S.) e porto di armi od oggetti at :i ad offendere (art. 4 L. 110/1975), e perciò condannato alla pena di un anno e due mesi d reclusione ed euro 600,00 di multa, con il beneficio della sospensione della pena. La Corte d'Appello, pur confermando la sentenza impugnata, disponeva I revoca della confisca del denaro in sequestro e la restituzione delle somme all'avente diritto. 2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato, tramite il difensore, ha propo ;t° ricorso per cassazione articolando quattro motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in relazione agli artt. -; 3, commi 1, 5 e 1-bis, D.P.R. 309/1990, sostenendo che la detenzione delle sostanze stupef icenti sarebbe avvenuta per uso esclusivamente personale e non a fini di cessione a terzi e chE , in ogni caso, sarebbe ravvisabile l'esimente prevista nel citato comma 1 bis. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce erronea applicazione dell'art. 337 c.p , contestando l'ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la condotta di fuga non avr bbe messo in pericolo l'incolumità dei militari operanti né di altri. 2.3 Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in relazione all'art. 187, comma 8, C.d.S., sostenendo che non vi sarebbe stato alcun rifiuto di sottoporsi agli ace rtamenti, non avendo ricevuto formale invito in tal senso. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce violazione dell'art. 4 L. 110/1975, tontestando la sussistenza del porto di armi od oggetti atti ad offendere, essendo il colt allo rinvenuto strumento di lavoro per l'attività di giardinaggio svolta dall'imputato e che comur que non fosse destinato all'offesa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo, relativo alla contestazione di cui all'art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato principio sc condo cui, in materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al li -nite tabellare previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, lett. a), se da solo r on costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, pt ò comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (Sez.3, n.46610 del 09/10/2014, Rv.260991; Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, [OSCURATO:PERSONA], a e altro, Rv. 255726; Sez.6, n.2652 del 21/11/2013, dep.21/01/2014, Rv. 258245; Sez.', n.6575 del 10/01/2013, Rv.254575; Sez.6,n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346; Sez.6, n.12146 del 12/02/2009, Rv.242923) Nel caso di specie, la Corte di merito ha valorizzato elementi fattuali ( luantitativo di cocaina, suddivisione in dosi, presenza di bilancino di precisione in auto, posses. AD di denaro in banconote di piccolo taglio) che, valutati unitariamente, concorrono a dimostrar( la detenzione finalizzata alla cessione. 3.2 Il secondo motivo, concernente la contestazione di cui all'art. 337 c.; ., è parimenti inammissibile in quanto mera riproposizione della questione posta in appello alla quale la Corte ha dato corretta risposta richiamando la consolidata giurisprudenza seccndo la quale l'elemento materiale della condotta incriminata sussiste nel caso - quale quello Iccertato nella specie - in cui l'agente si dia alla fuga alla guida di una autovettura ponendo ddiberatamente in essere spericolate manovre idonee a mettere in pericolo sia gli inseguitori c le terzi utenti della strada a (cfr., Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; nelle stesso senso, Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765). Nel caso di specie, la pericolosità della condotta di guida è stata adeguatamente motivata, evidenziando che l'imputato, nonostante i lampeggianti e le segna azioni, non si limitava a sottrarsi all'alt, ma effettuava manovre pericolose attraversando un incrocio senza rallentare e percorrendo un tratto stradale a velocità elevata, in orario notturno, mettendo così a repentaglio l'incolumità degli agenti inseguitori e degli altri utenti della strada. 3.3 Il terzo motivo, relativo alla contestazione di cui all'art. 187, commi 8, C.d.S., è manifestamente infondato. L'accertamento del rifiuto di sottoporsi ai test previsti risulta adeguatami mte motivato dalla Corte territoriale, che ha richiamato le dichiarazioni del Maresciallo operan :e Biosa, dalle quali emerge che il Marras era stato invitato più volte a sottoporsi al test, rifiutar dosi. È quindi irrilevante l'assenza di un formale "ordine", essendo sufficiente l' invito" rivolto dagli agenti, come correttamente argomentato nella sentenza impugnata. 3.4 II quarto motivo, concernente la contestazione di cui all'art. 4 L. 110/1975, è ugualmente inammissibile. In tema di porto di armi od oggetti atti ad offendere, la Corte territoriale ha :orrettamente applicato il principio secondo cui, ai fini della punibilità della contravvenzione 1: i porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti ad offendere, di cui all'art. 4 secondo comma, legge 18 aprile 1975 n. 110, è rrilevante che manchi l'elemento intenzionale o che il porto non sia diretto ad arrecare offesi alla persona. Tale estremo, che si concreterebbe in un dolo specifico, non è richiesto dalla leg ge, tanto che, se eventualmente sussista l'uso al fine di compiere reati, è prevista una circostan :a aggravante ad effetto speciale sempre che tale uso non costituisca una aggravante specifil a per il reato commesso (Sez. 1, Sentenza n. 8897 del 11/04/1985 Ud. (dep. 11/10/1985 ) F v. 170661 - 01; e, di recente, Sez. 7, Ordinanza n. 31461 del 2024) Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha motivatamente escluso che il col:ello rinvenuto nel portaoggetti dell'auto, con evidenti tracce di polvere bianca risultata cocain3 al narcotest, fosse strumento di lavoro per l'attività di giardinaggio, valorizzando l'orari( notturno del rinvenimento e l'incompatibilità con la versione fornita dall'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 co 1.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisanc osi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament ) delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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