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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 04581/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1741/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33253/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/03/2025 parti civili (non ricorrenti): [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condanna dell'imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute (come da conclusioni e nota spese depositata); lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4581/2026 Roma, lì, 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 27/05/2024 con la quale il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa (con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale) per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alle quali veniva assegnata una provvisionale di euro 10.000).

I fatti come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito possono essere così riassunti: l'imputata, simulando di essere un'imprenditrice operante nel campo dell'importazione di prodotti ittici dagli USA nonché titolare di varie società (poi risultate inesistenti o non operative), avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere (mediante bonifici) alla [OSCURATO:PERSONA] LLC (società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]) la somma di 14.700 dollari con la fittizia causale di acquisto di quote di tale società, nonché la somma di 15.600 dollari per la conclusione di operazioni di importazione di prodotti ittici in realtà mai avvenute.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa.

Secondo il difensore i giudici di merito avrebbero desunto la prova del raggiro da parte dell'imputata esclusivamente dal fatto che le somme investite dalle persone offese non sarebbero state poi destinate all'operazione commerciale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

Ciò, tuttavia, non risulterebbe da alcuna prova, in quanto né i testi escussi né i documenti acquisiti dimostrano che le somme versate sono state distratte verso altre persone o finalità.

Inoltre, nessun accertamento era stato fatto in relazione alla società estera ([OSCURATO:PERSONA] LCC), non lambita dalle indagini, sicché non si poteva neppure affermare che le somme versate fossero state effettivamente destinate agli scopi dichiarati.

Osserva altresì la difesa che la stessa persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]), in ordine ai 14.700 euro versati per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare il 10% delle quote della [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che si trattava di un semplice prestito che lui aveva erogato all'imputata a titolo di piacere personale, sicché, sulla base di tali risultanze istruttorie, i giudici avrebbero dovuto concludere che le dichiarazioni mendaci della [OSCURATO:PERSONA] erano state del tutto ininfluenti e non erano state la causa del versamento del denaro. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge sempre in relazione al delitto di truffa.

A detta del ricorrente, i giudici di primo e secondo grado, avrebbero ritenuto sussistente la truffa pur in totale difetto di prova degli elementi costitutivi del reato.

Non vi era infatti prova alcuna che la [OSCURATO:PERSONA] avesse conseguito un profitto.

Ed invero, dall'istruttoria era emerso: 1) che le somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] erano confluite nei conti della società estera [OSCURATO:PERSONA]; 2) non c'era prova che tale società fosse della [OSCURATO:PERSONA] o a lei riconducibile, posto che tale circostanza era stata dichiarata unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva però fatto alcun accertamento); 3) che non vi era prova che il denaro fosse poi andato all'imputata.

Mancava altresì un profitto ingiusto, in quanto in mancanza di prova della distrazione delle somme versate dalla vittima e della inesistenza delle operazioni commerciali, si doveva prendere atto che si era trattato di un semplice inadempimento civilistico delle obbligazioni assunte.

2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale.

Assume infatti il difensore che, per effetto del D. Lgs 150 del 2022, il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. è divenuto procedibile a querela.

Nel caso in esame si sarebbe proceduto sulla base di una querela invalida in quanto presentata da soggetto non legittimato.

Secondo il difensore, infatti, le somme di denaro oggetto della truffa provenivano dai conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] srls di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto danneggiato e dunque legittimato a sporgere querela.

La querela sarebbe stata invece presentata unicamente da [OSCURATO:PERSONA] (padre della citata [OSCURATO:PERSONA]), quale persona fisica, soggetto non direttamente danneggiato dalla frode e dunque non legittimato a querelare.

3. Il 10/12/2025 il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché la condanna dell'imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali.

4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto la difesa della ricorrente, deducendo apparentemente vizi di motivazione, prospetta in realtà motivi in fatto; contesta cioè la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, prospettando una ricostruzione alternativa e affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova degli elementi costitutivi del delitto di truffa.

Va ribadito in proposito il principio secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo; se i predetti vizi non emergono dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, la decisione di merito è dunque insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).

Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, nel caso in esame, va rilevato che non sussiste – e a ben vedere non è stato neppure dedotto dalla ricorrente – alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto del motivo di ricorso.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto che la condotta dell'imputata non integrasse un semplice inadempimento civilistico delle obbligazioni assunte con il [OSCURATO:PERSONA] ed integrasse invece una vera e propria frode, valorizzando i seguenti elementi: 1) le operazioni economiche e commerciali in vista delle quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto i due bonifici da 14.700 dollari (per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] LLC), e di 15.600 dollari (per l'importazione di prodotti), non avevano avuto alcun esito e, a ben vedere, neppure l'imputata aveva mai allegato e provato che le quote erano state acquistate né ha spiegato le ragioni del mancato arrivo della merce che doveva essere importata; 2) la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto il denaro, si era resa completamente irreperibile (né aveva giustificato l'impiego delle somme e dimostrato che le stesse erano state destinate agli scopi dichiarati); 3) erano state assunte le deposizioni di diversi soggetti i quali hanno riferito di essere stati coinvolti dalla [OSCURATO:PERSONA], in epoca coeva ai fatti per cui si procede, in operazioni finanziarie e commerciali esattamente sovrapponibili a quelle descritte dal [OSCURATO:PERSONA]; operazioni aventi identica causale (stessa persona giuridica estera coinvolta, stesse attività commerciali, ecc.) e identico esito (negativo), nel senso che, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il versamento di somme di denaro, nulla di quanto da lei promesso si era avverato.

Da tali elementi i giudici di merito hanno quindi dedotto la prova che l'imputata fosse solita farsi dare denaro in vista di operazioni economiche fittizie e che assumesse con le sue controparti obbligazioni e impegni che sin da subito non aveva intenzione di onorare, prospettando affari inesistenti.

I giudici hanno quindi ritenuto che tali elementi fossero incompatibili con l'ipotesi prospettata dal difensore, vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in buona fede e che fosse involontariamente incorsa in un inadempimento contrattuale per ragioni a lei non imputabili (ragioni, che, peraltro, l'imputata non aveva mai neppure allegato nel corso del processo).

Si tratta di motivazioni adeguate e congrue che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dal difensore della ricorrente, non presentano alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità e dunque, per quanto sopra esposto, non sono censurabili in questa sede.

2. Per analoghe ragioni risulta inammissibile il secondo motivo con il quale, a ben vedere, si ripropongono le stesse questioni in fatto oggetto del primo motivo, questa volta sotto il profilo di una inesistente violazione di legge.

Non risulta, infatti, che i giudici di appello siano incorsi in una errata applicazione dell'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto configurabile la truffa pur in mancanza della prova che il provento del reato sia stato (direttamente o indirettamente) conseguito dall'imputata.

La Corte di appello, per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, ha esposto le ragioni (non manifestamente illogiche né contraddittorie) in forza delle quali, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il profitto conseguito era da ritenersi ingiusto (in quanto le erogazioni di denaro erano prive di contropartita) e non si potesse trattare di un mero inadempimento contrattuale.

I giudici di merito hanno altresì ritenuto provata la circostanza che la società beneficiaria dei bonifici (e che dunque aveva ricevuto il profitto del reato) fosse riconducibile all'imputata, in quanto era stata proprio quest'ultima a riferire ciò a [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto è poi appena il caso di rilevare che il fatto che l'imputata abbia o meno tratto un vantaggio personale dalla condotta fraudolenta è circostanza, a ben vedere, non dirimente.

L'art. 640 cod. pen. punisce chiunque, con condotte fraudolente, procura un ingiusto profitto “a sé o ad altri”; conseguentemente colui che pone in essere il raggiro risponde anche nel caso in cui il provento del reato sia percepito da diversa persona (fisica o giuridica).

3. Il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale in quanto la querela sarebbe stata sporta da un soggetto non legittimato, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Ed infatti, dagli atti trasmessi risulta che i bonifici a favore della società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] sono stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] utilizzando la provvista esistente sui conti correnti a lui personalmente intestati.

E' quindi evidente che il [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che ha direttamente subito il danno patrimoniale conseguente all'azione fraudolenta e come tale persona offesa dal reato e dunque legittimato a sporgere querela.

Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la querela risulta presentata e sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice della società che, a detta della ricorrente, sarebbe l'unica danneggiata dal reato).

4. Per le ragioni esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nell'odierno grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.683,00 oltre accessori di legge.

Così è deciso il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1741/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33253/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/03/2025 parti civili (non ricorrenti): [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso con condanna dell'imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute (come da conclusioni e nota spese depositata); lette le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4581/2026 Roma, lì, 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del 27/05/2024 con la quale il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa (con sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale) per il reato di cui agli artt. 640, 61 n. 7 cod. pen. nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (alle quali veniva assegnata una provvisionale di euro 10.000). I fatti come ricostruiti dalle conformi sentenze di merito possono essere così riassunti: l'imputata, simulando di essere un'imprenditrice operante nel campo dell'importazione di prodotti ittici dagli USA nonché titolare di varie società (poi risultate inesistenti o non operative), avrebbe indotto [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere (mediante bonifici) alla [OSCURATO:PERSONA] LLC (società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA]) la somma di 14.700 dollari con la fittizia causale di acquisto di quote di tale società, nonché la somma di 15.600 dollari per la conclusione di operazioni di importazione di prodotti ittici in realtà mai avvenute. 2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenza in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di truffa. Secondo il difensore i giudici di merito avrebbero desunto la prova del raggiro da parte dell'imputata esclusivamente dal fatto che le somme investite dalle persone offese non sarebbero state poi destinate all'operazione commerciale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò, tuttavia, non risulterebbe da alcuna prova, in quanto né i testi escussi né i documenti acquisiti dimostrano che le somme versate sono state distratte verso altre persone o finalità. Inoltre, nessun accertamento era stato fatto in relazione alla società estera ([OSCURATO:PERSONA] LCC), non lambita dalle indagini, sicché non si poteva neppure affermare che le somme versate fossero state effettivamente destinate agli scopi dichiarati. Osserva altresì la difesa che la stessa persona offesa ([OSCURATO:PERSONA]), in ordine ai 14.700 euro versati per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di acquistare il 10% delle quote della [OSCURATO:PERSONA], aveva riferito che si trattava di un semplice prestito che lui aveva erogato all'imputata a titolo di piacere personale, sicché, sulla base di tali risultanze istruttorie, i giudici avrebbero dovuto concludere che le dichiarazioni mendaci della [OSCURATO:PERSONA] erano state del tutto ininfluenti e non erano state la causa del versamento del denaro. 2.2 Con il secondo motivo si deduce violazione di legge sempre in relazione al delitto di truffa. A detta del ricorrente, i giudici di primo e secondo grado, avrebbero ritenuto sussistente la truffa pur in totale difetto di prova degli elementi costitutivi del reato. Non vi era infatti prova alcuna che la [OSCURATO:PERSONA] avesse conseguito un profitto. Ed invero, dall'istruttoria era emerso: 1) che le somme versate dal [OSCURATO:PERSONA] erano confluite nei conti della società estera [OSCURATO:PERSONA]; 2) non c'era prova che tale società fosse della [OSCURATO:PERSONA] o a lei riconducibile, posto che tale circostanza era stata dichiarata unicamente dal [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva però fatto alcun accertamento); 3) che non vi era prova che il denaro fosse poi andato all'imputata. Mancava altresì un profitto ingiusto, in quanto in mancanza di prova della distrazione delle somme versate dalla vittima e della inesistenza delle operazioni commerciali, si doveva prendere atto che si era trattato di un semplice inadempimento civilistico delle obbligazioni assunte. 2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale. Assume infatti il difensore che, per effetto del D. Lgs 150 del 2022, il delitto di truffa aggravata ex art. 61 n. 7 cod. pen. è divenuto procedibile a querela. Nel caso in esame si sarebbe proceduto sulla base di una querela invalida in quanto presentata da soggetto non legittimato. Secondo il difensore, infatti, le somme di denaro oggetto della truffa provenivano dai conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] srls di cui era legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], unico soggetto danneggiato e dunque legittimato a sporgere querela. La querela sarebbe stata invece presentata unicamente da [OSCURATO:PERSONA] (padre della citata [OSCURATO:PERSONA]), quale persona fisica, soggetto non direttamente danneggiato dalla frode e dunque non legittimato a querelare. 3. Il 10/12/2025 il difensore delle parti civili ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso nonché la condanna dell'imputata al pagamento delle ulteriori spese processuali. 4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 1. Il primo motivo è inammissibile in quanto la difesa della ricorrente, deducendo apparentemente vizi di motivazione, prospetta in realtà motivi in fatto; contesta cioè la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, prospettando una ricostruzione alternativa e affermando che gli elementi valorizzati da tali giudici sarebbero insufficienti o inidonei a fornire la prova degli elementi costitutivi del delitto di truffa. Va ribadito in proposito il principio secondo il quale eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo; se i predetti vizi non emergono dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, la decisione di merito è dunque insindacabile (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01). Così individuati i limiti del sindacato di questa Corte, nel caso in esame, va rilevato che non sussiste – e a ben vedere non è stato neppure dedotto dalla ricorrente – alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata sul punto oggetto del motivo di ricorso. I giudici di merito hanno infatti ritenuto che la condotta dell'imputata non integrasse un semplice inadempimento civilistico delle obbligazioni assunte con il [OSCURATO:PERSONA] ed integrasse invece una vera e propria frode, valorizzando i seguenti elementi: 1) le operazioni economiche e commerciali in vista delle quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto e ottenuto i due bonifici da 14.700 dollari (per l'acquisto delle quote della [OSCURATO:PERSONA] LLC), e di 15.600 dollari (per l'importazione di prodotti), non avevano avuto alcun esito e, a ben vedere, neppure l'imputata aveva mai allegato e provato che le quote erano state acquistate né ha spiegato le ragioni del mancato arrivo della merce che doveva essere importata; 2) la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricevuto il denaro, si era resa completamente irreperibile (né aveva giustificato l'impiego delle somme e dimostrato che le stesse erano state destinate agli scopi dichiarati); 3) erano state assunte le deposizioni di diversi soggetti i quali hanno riferito di essere stati coinvolti dalla [OSCURATO:PERSONA], in epoca coeva ai fatti per cui si procede, in operazioni finanziarie e commerciali esattamente sovrapponibili a quelle descritte dal [OSCURATO:PERSONA]; operazioni aventi identica causale (stessa persona giuridica estera coinvolta, stesse attività commerciali, ecc.) e identico esito (negativo), nel senso che, dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto il versamento di somme di denaro, nulla di quanto da lei promesso si era avverato. Da tali elementi i giudici di merito hanno quindi dedotto la prova che l'imputata fosse solita farsi dare denaro in vista di operazioni economiche fittizie e che assumesse con le sue controparti obbligazioni e impegni che sin da subito non aveva intenzione di onorare, prospettando affari inesistenti. I giudici hanno quindi ritenuto che tali elementi fossero incompatibili con l'ipotesi prospettata dal difensore, vale a dire che la [OSCURATO:PERSONA] fosse in buona fede e che fosse involontariamente incorsa in un inadempimento contrattuale per ragioni a lei non imputabili (ragioni, che, peraltro, l'imputata non aveva mai neppure allegato nel corso del processo). Si tratta di motivazioni adeguate e congrue che, contrariamente a quanto genericamente dedotto dal difensore della ricorrente, non presentano alcun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità e dunque, per quanto sopra esposto, non sono censurabili in questa sede. 2. Per analoghe ragioni risulta inammissibile il secondo motivo con il quale, a ben vedere, si ripropongono le stesse questioni in fatto oggetto del primo motivo, questa volta sotto il profilo di una inesistente violazione di legge. Non risulta, infatti, che i giudici di appello siano incorsi in una errata applicazione dell'art. 640 cod. pen., per aver ritenuto configurabile la truffa pur in mancanza della prova che il provento del reato sia stato (direttamente o indirettamente) conseguito dall'imputata. La Corte di appello, per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, ha esposto le ragioni (non manifestamente illogiche né contraddittorie) in forza delle quali, contrariamente a quanto assume il ricorrente, il profitto conseguito era da ritenersi ingiusto (in quanto le erogazioni di denaro erano prive di contropartita) e non si potesse trattare di un mero inadempimento contrattuale. I giudici di merito hanno altresì ritenuto provata la circostanza che la società beneficiaria dei bonifici (e che dunque aveva ricevuto il profitto del reato) fosse riconducibile all'imputata, in quanto era stata proprio quest'ultima a riferire ciò a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto è poi appena il caso di rilevare che il fatto che l'imputata abbia o meno tratto un vantaggio personale dalla condotta fraudolenta è circostanza, a ben vedere, non dirimente. L'art. 640 cod. pen. punisce chiunque, con condotte fraudolente, procura un ingiusto profitto “a sé o ad altri”; conseguentemente colui che pone in essere il raggiro risponde anche nel caso in cui il provento del reato sia percepito da diversa persona (fisica o giuridica). 3. Il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'improcedibilità dell'azione penale in quanto la querela sarebbe stata sporta da un soggetto non legittimato, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Ed infatti, dagli atti trasmessi risulta che i bonifici a favore della società riconducibile alla [OSCURATO:PERSONA] sono stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] utilizzando la provvista esistente sui conti correnti a lui personalmente intestati. E' quindi evidente che il [OSCURATO:PERSONA] è il soggetto che ha direttamente subito il danno patrimoniale conseguente all'azione fraudolenta e come tale persona offesa dal reato e dunque legittimato a sporgere querela. Peraltro, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, la querela risulta presentata e sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA] (amministratrice della società che, a detta della ricorrente, sarebbe l'unica danneggiata dal reato). 4. Per le ragioni esposte si impone la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, alla quale consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. La ricorrente va altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, liquidate come da dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nell'odierno grado dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.683,00 oltre accessori di legge. Così è deciso il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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