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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 1973

Cassazione n. 16790/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1973 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro, letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso ii proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Catanzaro del 27 settembre scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso nell'estorsione ai °anni di tale [OSCURATO:PERSONA], aggravata anche a mente deil'art_ 416-bis.1, cod. pen., in entrambe le sue forme.

La vicenda, nei suoi passaggi essenziali„ è la seguente.

Piro, titolare di un ambulatorio veterinario, era vittima d richieste di denaro e comunque di reiterate condotte moleste da parte di tale Ruffoio.

Per farle cessare, si era rivolto al proprio amico Manzo, il quale, a sua volta, aveva interessato tale Maestri, persona aderente ad una cosca di Thdrangheta".

Questi, quindi, unitamente al suo manutengolo Barone, si era messo alla ricerca del Ruffolo, per intimargli di astenersi dal molestare ulteriormente Piro.

Prim'ancora che ciò avvenisse, però, quest'ultimo versava a Manzo una somma di denaro, quale corrispettivo per l'ausilio richiesto: somma che l'aitro tratteneva per sé, senza informarne Maestri, ma anzi riferendogli che il proprio amico «aveva risolto».

Ma, successivamente, avendo appreso direttamente dal Piro dell'avvenuta corresponsione di detta somma al Manzo, Maestri intimava a quest'ultimo di riversargliela, riuscendo tuttavia ad ottenerne solo una modesta parte.

2. Il ricorso è sostenuto da cinque motivi.

2.1. Con il primo si denuncia un generale difetto di motivazione, per essersi il Tribunale ripiegato acriticamente sulle argomentazioni dell'ordinanza applicativa della misura, senza confrontarsi con le obiezioni difensive sollevate con il riesame e soffermandosi esclusivamente sulla posizione dell'ipotizzato correo Maestri.

2.2. Con il secondo si contesta la motivazione in punto di gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale non abbia valutato la singolarità della condotta del ricorrente, acriticamente assimilandola a quella, invece diversa, dei suoi coindagati.

Più specificamente, si deduce: che egli abbia agito non al fine di trarre un profitto ingiusto, bensì di proteggere il proprio amico da una situazione di prevaricazione; che, non avendo Maestri contattato Ruffolo, comunque nessun addebito può muoversi neppure al Manzo; che, in ogni caso, questi si è chiamato fuori dalla vicenda prima che Maestri formalizzasse la sua pretesa estorsiva a Piro; che l'intera vicenda rappresenterebbe nient'altro che un raggiro ai danni del Piro, avendo Manzo approfittato, semmai, della sopravvalutazione, da parte del suo amico, dei pericoli che gli sarebbero potuti derivare dal Ruffolo; che, comunque, non avendo quest'ultimo, in realtà, mai vessato Piro, l'intervento di Manzo e del Maestri non era indispensabile per farlo recedere dalle sue condotte; che, in definitiva, è Manzo ad essere stato vittima di estorsione ad opera di Maestri, in relazione all'indebita e minacciosa richiesta, formulatagli da quest'ultimo, di ottenere quanto versato da Piro.

2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale, in relazione alla sussunzione della condotta dell'indagato nella fattispecie dell'estorsione anziché in quella della truffa, nella forma della cd.

"truffa vessatoria", Cre si realizza con la prospettazione alla vittima di un pericolo immaginario, non proveniente dall'agente, ma che quest'ultimo si dichiara in grado di scongiurare in cambio di denaro od altra utilità.

Nello specifico, infatti, Manzo, avuta la consapevolezza che Ruffolo, prim'ancora di essere a tal fine agganciato e redarguito da Maestri, non avrebbe più proseguito in quel suo contegno molesto, ha approfittato di tale situazione per ascriversene indebitamente il merito presso il proprio amico Piro, facendosi per ciò remunerare e così ottenendo, con la menzogna, un profitto non dovutogli.

2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pena La condotta del ricorrente non sarebbe assimilabile a quella dei mafiosi Maestri e Barone, dei quali egli semmai sarebbe vittima a sua volta.

Inoltre, egl: comunque avrebbe agito non per arricchire il sodalizio criminale, bensì esclusivamente sé stesso.

2.5. Si lamenta, infine, il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale valorizzato esclusivamente la presunzione legale in tal senso„ derivante dall'ipotizzata aggravante "mafiosa", che invece sarebbe da escludersi.

Con l'effetto che militerebbero in favore dell'indagato la risalente epoca dei fatti e dei suoi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo non è ammissibile, perché del tutto generico.

Esso si risolve in una generale denuncia di metodo, relativa al contenuto ed ai limiti dell'obbligo di motivazione del giudice del riesame, tuttavia non accompagnata dall'indicazione di alcun passaggio specifico in cui tale dovere non sarebbe stato adempiuto.

2. Le indicazioni specifiche in tal senso, invece, si rinvengono nei due successivi motivi, con i quali si contesta la motivazione in punto di gravità indiziaria e di esatta qualificazione giuridica dei fatti.

E le doglianze sono fondate.

Sotto questo profilo, infatti, l'ordinanza impugnata si risolve essenzialmente nella trasposizione testuale delle emergenze istruttorie (sostanzialmente intercettazioni di conversazioni, tracciamenti dei movimenti dei telefoni portatili ed esiti di servizi di appostamento e pedinamento da parte della polizia giudiziaria) nonché delle considerazioni contenute nell'ordinanza genetica della misura.

Rimane ferma, invece, ed in particolare, l'assenza d'informazioni su un dato decisivo: vale a dire sulle ragioni per le quali Ruffolo ha smesso di molestare Piro.

E' evidente, infatti, che, qualora ciò fosse avvenuto spontaneamente, la tesi difensiva del malizioso approfittamento, da parte di Manzo, di un pericolo temuto dal suo amico Piro ma in realtà inesistente, e quindi della configurabilità semmai di una truffa, risulterebbe quanto meno plausibile; laddove, invece, nei caso in cui Ruffolo fosse stato dissuaso ed allontanato dallo stesso Manzo, ed indipendentemente dal coinvolgimento o meno di Maestri e Barone, potrebbero ravvisarsi gli estremi dell'ipotizzata estorsione, in cui la minaccia sarebbe consistita nel non impedire, pur essendo in grado di farlo, che le altrui condotte moleste proseguissero, qualora la vittima non avesse pagato per ottenere tale "servizio".

Sul punto, dunque, s'impone un supplemento di motivazione.

3. In ragione di tanto, rimangono superate le residue doglianze, in tema di configurabilità della cd.

"aggravante mafiosa" e di esigenze cautelari.

Quanto alla prima, tuttavia, vai la pena evidenziare sin d'ora la necessità - ove mai anche il giudice di rinvio ritenga di ravvisare detta aggravante - d'integrare comunque la motivazione, giacché, per questa parte, l'ordinanza impugnata si è limitata a copiare quella applicativa della misura, anch'essa, a sua volta, sostanzialmente di maniera.

Peraltro, dalle stesse emergenze probatorie indicate dal Tribunale del riesame, si evince che Manzo avrebbe agito per ottenere un utile personale, piuttosto che per finanziare la cosca del Maestri.

Né risulta possibile apprezzare l'impiego, da parte sua, nei rapporti con Piro, delle peculiari forme di manifestazione, per intensità e qualità, della minaccia mafiosa: sul punto, infatti, nulla si dice nell'ordinanza impugnata, stando alla quale, anzi, l'utilizzo di tali modalità comportamentali verso Piro sarebbe avvenuto, semmai, soltanto da parte di Maestri e Barone e solamente dopo che Manzo si era fatto dare i soldi dalla vittima,

4. L'ordinanza impugnata dev'essere, dunque, annullata, con rinvio degli atti al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di o Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co, 7, c.p.p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/1973 avverso l'ordinanza del 27/09/2022 del Tribunale di Catanzaro, letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso ii proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza dei Tribunale del riesame di Catanzaro del 27 settembre scorso, che ne ha confermato la custodia cautelare in carcere per concorso nell'estorsione ai °anni di tale [OSCURATO:PERSONA], aggravata anche a mente deil'art_ 416-bis.1, cod. pen., in entrambe le sue forme. La vicenda, nei suoi passaggi essenziali„ è la seguente. Piro, titolare di un ambulatorio veterinario, era vittima d richieste di denaro e comunque di reiterate condotte moleste da parte di tale Ruffoio. Per farle cessare, si era rivolto al proprio amico Manzo, il quale, a sua volta, aveva interessato tale Maestri, persona aderente ad una cosca di Thdrangheta". Questi, quindi, unitamente al suo manutengolo Barone, si era messo alla ricerca del Ruffolo, per intimargli di astenersi dal molestare ulteriormente Piro. Prim'ancora che ciò avvenisse, però, quest'ultimo versava a Manzo una somma di denaro, quale corrispettivo per l'ausilio richiesto: somma che l'aitro tratteneva per sé, senza informarne Maestri, ma anzi riferendogli che il proprio amico «aveva risolto». Ma, successivamente, avendo appreso direttamente dal Piro dell'avvenuta corresponsione di detta somma al Manzo, Maestri intimava a quest'ultimo di riversargliela, riuscendo tuttavia ad ottenerne solo una modesta parte. 2. Il ricorso è sostenuto da cinque motivi. 2.1. Con il primo si denuncia un generale difetto di motivazione, per essersi il Tribunale ripiegato acriticamente sulle argomentazioni dell'ordinanza applicativa della misura, senza confrontarsi con le obiezioni difensive sollevate con il riesame e soffermandosi esclusivamente sulla posizione dell'ipotizzato correo Maestri. 2.2. Con il secondo si contesta la motivazione in punto di gravità indiziaria, sostenendo che il Tribunale non abbia valutato la singolarità della condotta del ricorrente, acriticamente assimilandola a quella, invece diversa, dei suoi coindagati. Più specificamente, si deduce: che egli abbia agito non al fine di trarre un profitto ingiusto, bensì di proteggere il proprio amico da una situazione di prevaricazione; che, non avendo Maestri contattato Ruffolo, comunque nessun addebito può muoversi neppure al Manzo; che, in ogni caso, questi si è chiamato fuori dalla vicenda prima che Maestri formalizzasse la sua pretesa estorsiva a Piro; che l'intera vicenda rappresenterebbe nient'altro che un raggiro ai danni del Piro, avendo Manzo approfittato, semmai, della sopravvalutazione, da parte del suo amico, dei pericoli che gli sarebbero potuti derivare dal Ruffolo; che, comunque, non avendo quest'ultimo, in realtà, mai vessato Piro, l'intervento di Manzo e del Maestri non era indispensabile per farlo recedere dalle sue condotte; che, in definitiva, è Manzo ad essere stato vittima di estorsione ad opera di Maestri, in relazione all'indebita e minacciosa richiesta, formulatagli da quest'ultimo, di ottenere quanto versato da Piro. 2.3. Il terzo motivo lamenta la violazione della legge penale, in relazione alla sussunzione della condotta dell'indagato nella fattispecie dell'estorsione anziché in quella della truffa, nella forma della cd. "truffa vessatoria", Cre si realizza con la prospettazione alla vittima di un pericolo immaginario, non proveniente dall'agente, ma che quest'ultimo si dichiara in grado di scongiurare in cambio di denaro od altra utilità. Nello specifico, infatti, Manzo, avuta la consapevolezza che Ruffolo, prim'ancora di essere a tal fine agganciato e redarguito da Maestri, non avrebbe più proseguito in quel suo contegno molesto, ha approfittato di tale situazione per ascriversene indebitamente il merito presso il proprio amico Piro, facendosi per ciò remunerare e così ottenendo, con la menzogna, un profitto non dovutogli. 2.4. Con il quarto motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1, cod. pena La condotta del ricorrente non sarebbe assimilabile a quella dei mafiosi Maestri e Barone, dei quali egli semmai sarebbe vittima a sua volta. Inoltre, egl: comunque avrebbe agito non per arricchire il sodalizio criminale, bensì esclusivamente sé stesso. 2.5. Si lamenta, infine, il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, avendo il Tribunale valorizzato esclusivamente la presunzione legale in tal senso„ derivante dall'ipotizzata aggravante "mafiosa", che invece sarebbe da escludersi. Con l'effetto che militerebbero in favore dell'indagato la risalente epoca dei fatti e dei suoi precedenti penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non è ammissibile, perché del tutto generico. Esso si risolve in una generale denuncia di metodo, relativa al contenuto ed ai limiti dell'obbligo di motivazione del giudice del riesame, tuttavia non accompagnata dall'indicazione di alcun passaggio specifico in cui tale dovere non sarebbe stato adempiuto. 2. Le indicazioni specifiche in tal senso, invece, si rinvengono nei due successivi motivi, con i quali si contesta la motivazione in punto di gravità indiziaria e di esatta qualificazione giuridica dei fatti. E le doglianze sono fondate. Sotto questo profilo, infatti, l'ordinanza impugnata si risolve essenzialmente nella trasposizione testuale delle emergenze istruttorie (sostanzialmente intercettazioni di conversazioni, tracciamenti dei movimenti dei telefoni portatili ed esiti di servizi di appostamento e pedinamento da parte della polizia giudiziaria) nonché delle considerazioni contenute nell'ordinanza genetica della misura. Rimane ferma, invece, ed in particolare, l'assenza d'informazioni su un dato decisivo: vale a dire sulle ragioni per le quali Ruffolo ha smesso di molestare Piro. E' evidente, infatti, che, qualora ciò fosse avvenuto spontaneamente, la tesi difensiva del malizioso approfittamento, da parte di Manzo, di un pericolo temuto dal suo amico Piro ma in realtà inesistente, e quindi della configurabilità semmai di una truffa, risulterebbe quanto meno plausibile; laddove, invece, nei caso in cui Ruffolo fosse stato dissuaso ed allontanato dallo stesso Manzo, ed indipendentemente dal coinvolgimento o meno di Maestri e Barone, potrebbero ravvisarsi gli estremi dell'ipotizzata estorsione, in cui la minaccia sarebbe consistita nel non impedire, pur essendo in grado di farlo, che le altrui condotte moleste proseguissero, qualora la vittima non avesse pagato per ottenere tale "servizio". Sul punto, dunque, s'impone un supplemento di motivazione. 3. In ragione di tanto, rimangono superate le residue doglianze, in tema di configurabilità della cd. "aggravante mafiosa" e di esigenze cautelari. Quanto alla prima, tuttavia, vai la pena evidenziare sin d'ora la necessità - ove mai anche il giudice di rinvio ritenga di ravvisare detta aggravante - d'integrare comunque la motivazione, giacché, per questa parte, l'ordinanza impugnata si è limitata a copiare quella applicativa della misura, anch'essa, a sua volta, sostanzialmente di maniera. Peraltro, dalle stesse emergenze probatorie indicate dal Tribunale del riesame, si evince che Manzo avrebbe agito per ottenere un utile personale, piuttosto che per finanziare la cosca del Maestri. Né risulta possibile apprezzare l'impiego, da parte sua, nei rapporti con Piro, delle peculiari forme di manifestazione, per intensità e qualità, della minaccia mafiosa: sul punto, infatti, nulla si dice nell'ordinanza impugnata, stando alla quale, anzi, l'utilizzo di tali modalità comportamentali verso Piro sarebbe avvenuto, semmai, soltanto da parte di Maestri e Barone e solamente dopo che Manzo si era fatto dare i soldi dalla vittima, 4. L'ordinanza impugnata dev'essere, dunque, annullata, con rinvio degli atti al Tribunale del riesame per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di o Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co, 7, c.p.p
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