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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11462/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cye ha concluso chiedendo U9/0 il difensore z-t rt2 L-Ltbee A; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila in parziale riforma della pronuncia emessa in data 8.10.2019 dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione aggravato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 614, quarto comma, cod. pen. e ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta al predetto in anni uno e mesi otto di reclusione; ha confermato nel resto la decisione del primo giudice.

2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 614 cod. pen., laddove, la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente i motivi di appello formulati quanto alla inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, n. 5) cod. pen., ha ricondotto la condotta del ricorrente alla fattispecie di reato della violazione di domicilio.

Premesso che, per la configurazione del delitto in questione, il presupposto principale non è solo l'introduzione di un soggetto estraneo all'interno della proprietà altrui o in una pertinenza di essa, ma anche l'attualità, senza continuità, dell'uso dell'abitazione da parte di chi ne abbia la legittima disponibilità, si osserva che tale secondo presupposto non viene meno in ragione dell'assenza più o meno prolungata nell'arco dell'anno, ma è mancante nel caso in cui risulti evidente la volontà del proprietario di abbandonare l'abitazione; sicché, ad avviso della difesa, nel caso di specie, il reato di cui al 614 cod. pen. non sussiste giacché è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale (anche delle dichiarazioni rese da parte degli agenti intervenuti) che l'appartamento della persona offesa era parte di uno stabile completamente inagibile in quanto danneggiato dal sisma e, dunque, completamente disabitato dal 6.04.2009.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. con riferimento alla condotta tenuta dall'imputato.

Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il ricorrente, al momento dell'accesso degli agenti all'interno dell'appartamento, è stato trovato sul letto che dormiva e aveva con sé borsoni contenenti effetti personali; elemento che, secondo la difesa, rende evidente che l'imputato abbia scelto di introdursi in un'abitazione disabitata, abbandonata e inagibile con la porta d'ingresso sfondata, mosso esclusivamente dallo stato di necessità al fine di trovare riparo, per sé e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalla pioggia e dal freddo, avendo perso il mezzo di trasporto pubblico che gli consentiva di tornare a casa e non avendo altra possibilità per rientrare nella propria abitazione in Lucoli.4

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È manifestamente infondato il primo motivo che si appunta sull'insussistenza del presupposto dell'attualità dell'uso dell'abitazione violata in quanto il ricorrente non si confronta puntualmente né con la motivazione della sentenza impugnata, né con la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di violazione di domicilio.

L'affermazione dedotta dalla difesa secondo cui "si ha il reato di violazione di domicilio anche se la casa sia abitata solo saltuariamente, purché vi sia l'attualità dell'uso" (Sez. 5, n. 593 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Anedda, Rv. 143977 - 01) è errata rispetto al contesto in esame perché, come correttamente espresso nella motivazione resa dalla Corte di appello, nel caso di specie la violazione riguarda un'abitazione temporaneamente non abitata, circostanza che non comporta affatto di per sé - come efficacemente sottolinea la sentenza impugnata - la volontà di abbandonare definitivamente il domicilio nel quale erano custoditi non solo beni personali delle persone che lo avevano in precedenza abitato ma anche beni del proprietario dell'immobile.

La nozione di privata dimora è d'altronde più ampia di quella di abitazione e si fonda su una serie di indefettibili elementi tra i quali non figura la stabilità del rapporto tra il luogo e la persona che può essere anche non continua purchè non contrassegnata da mera occasionalità.

Ne consegue che il parametro per ritenere sussistente l'elemento indefettibile dell'attualità della fruizione di un luogo affinché possa rappresentarsi come luogo di privata dimora corrisponde non alla permanenza dell'uso domestico del medesimo, bensì all'assenza di uno stato di abbandono del luogo stesso.

Pertanto, in tema di violazione di domicilio, integra la nozione di privata dimora anche l'immobile disabitato, ma non abbandonato in quanto "l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio" (Sez. 5, n. 21062 del 5/3/2004, Oliverii, Rv. 229190).

Ne discende, quale corollario, che integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un'abitazione, regolarmente chiusa a chiave e saltuariamente visitata e sorvegliata da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto (così Sez. 5, n. 48528 del 6/10/2011, B., Rv. 252116, con riferimento a un locale di pertinenza di un'abitazione); sicchè, essendo, nel caso di specie, emerso che il proprietario- persona offesa aveva sotto controllo l'immobile - del quale sapeva infatti riferire le condizioni in cui versava prima dell'ingresso dell'imputato - deve concludersi che la Corte territoriale abbia con argomenti congrui e logici fatto buon uso dei principi di diritto sopra enunciati e abbia correttamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 614 cod. pen. giacché l'immobile, temporaneamente non abitato dal proprietario, non poteva ritenersi versare, alla stregua di quanto emerso - a differenza di quanto assume il ricorrente - in quello stato di abbandono idoneo a elidere il rapporto tra luogo e soggetto che ne dispone.

1.2. È del pari inammissibile il secondo motivo perchè invoca per la prima volta nella presente sede la scriminante dello stato di necessità che sarebbe consistito nell'esigenza di un riparo per una notte da parte del ricorrente; la censura è peraltro del tutto aspecifica in quanto sviluppata tramite argomentazioni astratte, per di più prive di qualsivoglia prospettazione e allegazione del concreto pericolo occorso all'imputato.

Sul punto è solo il caso di rammentare che in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (così Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020 Rv. 279356 - 01; cfr. Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e al., Rv. 253036 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 15484 del 12/02/2004, Raia, Rv. 229446 - 01).

In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez. 1, Sentenza n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 - 02); laddove, nel caso in esame, nella sentenza impugnata non vi è nessun riscontro di quanto dedotto genericamente con il motivo di ricorso in analisi, che si limita a prospettare l'esigenza da parte dell'imputato di trovare un riparo dal freddo e dalla pioggia per l'impossibilità di fare ritorno nella propria abitazione, ossia ad allegare circostanze che a rigore non sono neppure idonee di per sé ad integrare lo stato di necessità invocato che presuppone un male imminente non altrimenti superabile.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de Ile spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cye ha concluso chiedendo U9/0 il difensore z-t rt2 L-Ltbee A; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di L'Aquila in parziale riforma della pronuncia emessa in data 8.10.2019 dal Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto in abitazione aggravato, ha riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 614, quarto comma, cod. pen. e ha rideterminato, riducendola, la pena inflitta al predetto in anni uno e mesi otto di reclusione; ha confermato nel resto la decisione del primo giudice. 2. Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale quanto all'affermazione di responsabilità ai sensi dell'art. 614 cod. pen., laddove, la Corte territoriale, pur accogliendo parzialmente i motivi di appello formulati quanto alla inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, n. 5) cod. pen., ha ricondotto la condotta del ricorrente alla fattispecie di reato della violazione di domicilio. Premesso che, per la configurazione del delitto in questione, il presupposto principale non è solo l'introduzione di un soggetto estraneo all'interno della proprietà altrui o in una pertinenza di essa, ma anche l'attualità, senza continuità, dell'uso dell'abitazione da parte di chi ne abbia la legittima disponibilità, si osserva che tale secondo presupposto non viene meno in ragione dell'assenza più o meno prolungata nell'arco dell'anno, ma è mancante nel caso in cui risulti evidente la volontà del proprietario di abbandonare l'abitazione; sicché, ad avviso della difesa, nel caso di specie, il reato di cui al 614 cod. pen. non sussiste giacché è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale (anche delle dichiarazioni rese da parte degli agenti intervenuti) che l'appartamento della persona offesa era parte di uno stabile completamente inagibile in quanto danneggiato dal sisma e, dunque, completamente disabitato dal 6.04.2009. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per la mancata applicazione della scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. con riferimento alla condotta tenuta dall'imputato. Secondo quanto accertato dai giudici di merito, il ricorrente, al momento dell'accesso degli agenti all'interno dell'appartamento, è stato trovato sul letto che dormiva e aveva con sé borsoni contenenti effetti personali; elemento che, secondo la difesa, rende evidente che l'imputato abbia scelto di introdursi in un'abitazione disabitata, abbandonata e inagibile con la porta d'ingresso sfondata, mosso esclusivamente dallo stato di necessità al fine di trovare riparo, per sé e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], dalla pioggia e dal freddo, avendo perso il mezzo di trasporto pubblico che gli consentiva di tornare a casa e non avendo altra possibilità per rientrare nella propria abitazione in Lucoli.4 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È manifestamente infondato il primo motivo che si appunta sull'insussistenza del presupposto dell'attualità dell'uso dell'abitazione violata in quanto il ricorrente non si confronta puntualmente né con la motivazione della sentenza impugnata, né con la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di violazione di domicilio. L'affermazione dedotta dalla difesa secondo cui "si ha il reato di violazione di domicilio anche se la casa sia abitata solo saltuariamente, purché vi sia l'attualità dell'uso" (Sez. 5, n. 593 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Anedda, Rv. 143977 - 01) è errata rispetto al contesto in esame perché, come correttamente espresso nella motivazione resa dalla Corte di appello, nel caso di specie la violazione riguarda un'abitazione temporaneamente non abitata, circostanza che non comporta affatto di per sé - come efficacemente sottolinea la sentenza impugnata - la volontà di abbandonare definitivamente il domicilio nel quale erano custoditi non solo beni personali delle persone che lo avevano in precedenza abitato ma anche beni del proprietario dell'immobile. La nozione di privata dimora è d'altronde più ampia di quella di abitazione e si fonda su una serie di indefettibili elementi tra i quali non figura la stabilità del rapporto tra il luogo e la persona che può essere anche non continua purchè non contrassegnata da mera occasionalità. Ne consegue che il parametro per ritenere sussistente l'elemento indefettibile dell'attualità della fruizione di un luogo affinché possa rappresentarsi come luogo di privata dimora corrisponde non alla permanenza dell'uso domestico del medesimo, bensì all'assenza di uno stato di abbandono del luogo stesso. Pertanto, in tema di violazione di domicilio, integra la nozione di privata dimora anche l'immobile disabitato, ma non abbandonato in quanto "l'attualità dell'uso, cui è collegato il diritto alla tutela della libertà individuale, sotto il profilo della libertà domestica, non implica la sua continuità e, pertanto, non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto, la quale, qualora non sia accompagnata da indici rivelatori di un diverso divisamento, non comporta affatto, di per sé sola, la volontà di non tornare ad accedere all'abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il domicilio" (Sez. 5, n. 21062 del 5/3/2004, Oliverii, Rv. 229190). Ne discende, quale corollario, che integra il delitto di violazione di domicilio la condotta del soggetto che si introduca, contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, in un'abitazione, regolarmente chiusa a chiave e saltuariamente visitata e sorvegliata da chi ne abbia la disponibilità, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto (così Sez. 5, n. 48528 del 6/10/2011, B., Rv. 252116, con riferimento a un locale di pertinenza di un'abitazione); sicchè, essendo, nel caso di specie, emerso che il proprietario- persona offesa aveva sotto controllo l'immobile - del quale sapeva infatti riferire le condizioni in cui versava prima dell'ingresso dell'imputato - deve concludersi che la Corte territoriale abbia con argomenti congrui e logici fatto buon uso dei principi di diritto sopra enunciati e abbia correttamente ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 614 cod. pen. giacché l'immobile, temporaneamente non abitato dal proprietario, non poteva ritenersi versare, alla stregua di quanto emerso - a differenza di quanto assume il ricorrente - in quello stato di abbandono idoneo a elidere il rapporto tra luogo e soggetto che ne dispone. 1.2. È del pari inammissibile il secondo motivo perchè invoca per la prima volta nella presente sede la scriminante dello stato di necessità che sarebbe consistito nell'esigenza di un riparo per una notte da parte del ricorrente; la censura è peraltro del tutto aspecifica in quanto sviluppata tramite argomentazioni astratte, per di più prive di qualsivoglia prospettazione e allegazione del concreto pericolo occorso all'imputato. Sul punto è solo il caso di rammentare che in tema di cause di giustificazione, la mera indicazione di una situazione astrattamente riconducibile all'applicazione di un'esimente, non accompagnata dall'allegazione di precisi elementi idonei ad orientare l'accertamento del giudice, non può legittimare la pronuncia assolutoria ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. risolvendosi il dubbio sull'esistenza dell'esimente nell'assoluta mancanza di prova al riguardo (così Sez. 5, n. 22040 del 21/02/2020 Rv. 279356 - 01; cfr. Sez. 6, Sentenza n. 28115 del 05/07/2012, Sottoferro e al., Rv. 253036 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 15484 del 12/02/2004, Raia, Rv. 229446 - 01). In tema di stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen., l'imputato ha un onere di allegazione avente per oggetto tutti gli estremi della causa di esenzione, sì che egli deve allegare di avere agito per insuperabile stato di costrizione, avendo subito la minaccia di un male imminente non altrimenti evitabile, e di non avere potuto sottrarsi, nemmeno putativamente, al pericolo minacciato, con la conseguenza che il difetto di tale allegazione esclude l'operatività dell'esimente (Sez. 1, Sentenza n. 12619 del 24/01/2019, Rv. 276173 - 02); laddove, nel caso in esame, nella sentenza impugnata non vi è nessun riscontro di quanto dedotto genericamente con il motivo di ricorso in analisi, che si limita a prospettare l'esigenza da parte dell'imputato di trovare un riparo dal freddo e dalla pioggia per l'impossibilità di fare ritorno nella propria abitazione, ossia ad allegare circostanze che a rigore non sono neppure idonee di per sé ad integrare lo stato di necessità invocato che presuppone un male imminente non altrimenti superabile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de Ile spes
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