CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13307/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11971-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/3/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 17/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11971 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- Premesso che: 1. in causa relativa ad avviso di liquidazione di maggior imposta di registro su atto di compravendita immobiliare stipulato da [OSCURATO:PERSONA], in revoca delle agevolazioni di cui alla tariffa, parte prima art. 1,comma 5, nota II bis del d.P.R. 131/86, per essere l'immobile una abitazione di lusso ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, la Ctr del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, dopo che la CTP di Torino aveva annullato l'avviso ritenendo l'immobile non avesse la dimensione stabilita dal d.m. per la relativa qualificazione come "di lusso", ha, in accoglimento della riproposta eccezione del contribuente di difetto di motivazione dell'avviso, dichiarato quest'ultimo illegittimo non essendovi menzionate "le ragioni per le quali [l'Agenzia] aveva ritenuto di computare quale superficie utile ex art. 6 d.m. 6 agosto 1969 tutta la superficie catastale Tarsu"; 2. l'Agenzia chiede la cassazione della sentenza della CTR sulla base di due motivi, di violazione dell'art.7 della 1.212/2000 per avere la CTR errato nel ritenere l'avviso non motivato, e di violazione dell'art.132 c.p.c. per essere la motivazione della sentenza disancorata dalle risultanze dell'avviso- sostanzialmente propositivi della medesima' censura. L'Agenzia ha riprodotto il testo dell'avviso nelle pagine da 12 a 14 del ricorso così soddisfacendo il requisito di autosufficienza dei motivi (art. 366 c.p.c.) 3. il contribuente resiste con controricorso e deposita memoria; considerato che: 1. il ricorso è fondato. L'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 ("Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") stabilisce che "Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". Ai sensi dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 sono considerate di lusso le "le singole unita' immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240 (esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine)". La tariffa, parte I, art. 1 nota II-bis), allegata al d.P.R. 131/86 prevede agevolazioni per gli "agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà' di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse". Dalla lettura dell'avviso risulta che vi sono indicati i presupposti di fatto ("dai controlli effettuati da questo ufficio risulta che l'unità immobiliare sita ... ha una superficie di mq 380 (superficie dpr 138/98)1380 superficie tarsu, come da visura catastale storica dell'immobile") le norme di riferimento (tariffa, parte prima art. 1, comma 5, nota II bis del d.P.R. 131/86,; d.m. 2 agosto 1969, art.6) e la decisione finale ("provvede al recupero dell'Iva e delle imposte ipotecaria e catastale e in misura ordinaria in misura del ... e ad irrogare la sanzione del 10% e ... relativi interessi di mora come da prospetto allegato"). La motivazione dell'avviso era quindi -al contrario di quanto affermato dalla CTR- conforme alla previsione dell'art.7 della 1.212/2000. Né, in senso contrario, e all'opposto di quanto ritenuto dalla CTR, può darsi rilievo al riferimento alla "Tarsu": tale riferimento era inconferente ma proprio per questo inidoneo a pregiudicare il diritto della parte privata di comprendere le ragioni della pretesa impositiva. Questo diritto è l'inderogabile parametro di raffronto dell'obbligo di motivazione; 3. il ricorso deve essere accolto e la causa deve essere rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite; 4. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese processuali; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022, svo