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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2025

Cassazione n. 22904/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

976avverso la sentenza emessa in data 03/11/2025 dalla Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che si è proceduto con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, inmancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen.;lette le conclusioni scritte depositate dal il Pubblico Ministero nella persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, non hadepositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania in data 30/10/2024, assolveva AntonioCappiello e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 392, comma 2, cod. pen. contestato alcapo a) di imputazione per particolare tenuità del fatto e dal reato di cui all’art. 633 cod. pen.di cui al capo b) per insussistenza del fatto; per l’effetto, riduceva le statuizioni risarcitorie infavore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 500,00 limitandole ai danni conseguential reato di cui al capo a), con condanna di entrambi gli imputati alla refusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile nel grado di appello, liquidate ineuro 1265,00, oltre accessori di legge.2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,tramite il comune difensore di fiducia che, con un unico ha articolato tre motivi.2.1.

Con il primo ed il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 392 cod. pen. ela contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ancorchè dichiarato nonpunibile per particolare tenuità.Assume la difesa ricorrente che nessuno ha direttamente osservato gli imputati nell’attodi abbattere la recinzione (peraltro molto precaria e vetusta) posta a confine della loroproprietà con quella di [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dichiarato di averla vista intatta la seraprecedente per poi divelta il giorno dopo; la stessa sentenza impugnata ha dato atto dellaassenza di testimoni oculari per poi, invece, in maniera illogica, affermare che la condottaviolenta era attribuibile agli imputati.In ogni caso, non è configurabile l’elemento costitutivo della violenza sulle cose poichéla recinzione è stata semplicemente rimossa senza danneggiarla, tanto che poche ore dopoveniva riposizionata, del tutto intatta, nella posizione in cui originariamente si trovava.2.2.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 535 cod. proc. pen. per avere laCorte di appello - pur a fronte di pronunzia assolutoria in relazione ad entrambi i reaticontestati - ha condannato gli imputati alla refusione delle spese di rappresentanza e difesadella parte civile per il giudizio di secondo grado.Richiamati i principi generali di cui all’art. 541 cod. proc. pen. ed alcune pronunce dilegittimità sul punto, la difesa ricorrente evidenzia che l’epilogo assolutorio con conseguenteincidenza sulle statuizioni civili, a seguito di parziale accoglimento dell’appello proposto dagliimputati, esclude la soccombenza degli imputati con conseguente esclusione dellacondanna al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile per il grado di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono parzialmente fondati.

2. Il primo ed il secondo motivo sono generici perché privi di confronto con la sentenzaimpugnata e pedissequamente reiterativi di doglianze già proposte con l’atto di appello chela Corte territoriale ha disatteso con motivazione puntuale in fatto ed in diritto, immune damanifesti vizi logici, sicchè il ricorrente propone una rivisitazione in punto di fatto nonconsentita in sede di legittimità e, peraltro, fondata su una lettura parziale di quantoaccertato in sede di merito.Quanto al requisito della violenza sulle cose, i giudici di secondo grado - sulla scortadella deposizione di [OSCURATO:PERSONA], pienamente riscontrata dalla testimonianza delteste di polizia giudiziaria intervenuto nella immediatezza dei fatti - ha dato conto che larecinzione di confine, costituita da paletti e rete metallica, era stata abbattuta e trovatariversa a terra; che sul luogo gli imputati erano stati direttamente osservati mentreapponevano un nuovo confine – sulla cui esatta collocazione era in atto una controversiacivile – accedendo al terreno di proprietà della persona offesa.Dalla sentenza di primo grado (che, in punto di ricostruzione fattuale, della condotta dicui al capo B) di imputazione, si salda con quella di appello in un unicum inscindibile)emerge che il successivo ripristino di tale manufatto aveva richiesto una previa attività diriparazione, come riferito dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], moglie di uno degli imputati.Alla luce di tale giudizio in fatto, aderente alle risultanza processuali, correttamente igiudici di merito hanno ritenuto integrato l’elemento costitutivo della violenza sulle coseprevisto dal reato di cui all’art. 392 cod. pen. che ricorre allorquando la cosa vengadeteriorata, modo tale da rendere necessaria una attività di ripristino, o trasformata ovverone sia mutata la destinazione.Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata non èmanifestamente illogica laddove, alla stregua delle richiamate risultanze fattuali, haricondotto agli imputati la condotta violenta evidenziando come costoro erano gli unici adavere effettivo interesse ad abbattere la recinzione che era oggetto di controversiagiudiziale, tanto è vero che erano stati entrambi direttamente osservati mentre apponevanoun nuovo confine invadendo la proprietà della persona offesa , con conseguente modificadello stato dei luoghi in misura funzionale alla loro pretesa giuridica.3.

E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la statuizione dicondanna degli imputati alle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di appello che siè concluso con esito assolutorio per entrambi i reati contestati.La sentenza impugnata ha assolto gli odierni ricorrenti per entrambi i fatti contestatiavendo ritenuto insussistente il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e non punibile il delitto di cuiall’art. 392 cod. pen. per particolare tenuità del fatto, per l’effetto ha quindi ridotto lestatuizioni risarcitorie in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 500,00limitandole ai danni conseguenti al reato di cui al capo a).Non ricorre, all’evidenza, una situazione di soccombenza reciproca atteso che la partecivile non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.Deve pertanto trovare applicazione il principio dettato da questa Corte a Sezioni Unite(pronuncia n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946) secondo cui il parzialeaccoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impeditala sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dellostesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, inbase alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvoche il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale,sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabilein sede di legittimità, se congruamente motivato.Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, la Corte di appello avrebbe dovutovalutare la sussistenza o meno di giusti motivi per compensare totalmente, o anche soloparzialmente, le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione e forniremotivazione in ordine alle ragioni per le quali tale compensazione non potesse avere spazionel caso di specie.Sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al pagamentodelle spese processuali del grado di appello disposto in favore della parte civile, con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salerno.

Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
976avverso la sentenza emessa in data 03/11/2025 dalla Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];preso atto che si è proceduto con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, inmancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen.;lette le conclusioni scritte depositate dal il Pubblico Ministero nella persona del SostitutoProcuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria diinammissibilità dei ricorsi;preso atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, non hadepositato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma dellapronuncia del Tribunale di Vallo della Lucania in data 30/10/2024, assolveva AntonioCappiello e [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all’art. 392, comma 2, cod. pen. contestato alcapo a) di imputazione per particolare tenuità del fatto e dal reato di cui all’art. 633 cod. pen.di cui al capo b) per insussistenza del fatto; per l’effetto, riduceva le statuizioni risarcitorie infavore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 500,00 limitandole ai danni conseguential reato di cui al capo a), con condanna di entrambi gli imputati alla refusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla stessa parte civile nel grado di appello, liquidate ineuro 1265,00, oltre accessori di legge.2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati,tramite il comune difensore di fiducia che, con un unico ha articolato tre motivi.2.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono la violazione dell’art. 392 cod. pen. ela contraddittorietà della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ancorchè dichiarato nonpunibile per particolare tenuità.Assume la difesa ricorrente che nessuno ha direttamente osservato gli imputati nell’attodi abbattere la recinzione (peraltro molto precaria e vetusta) posta a confine della loroproprietà con quella di [OSCURATO:PERSONA] la quale ha dichiarato di averla vista intatta la seraprecedente per poi divelta il giorno dopo; la stessa sentenza impugnata ha dato atto dellaassenza di testimoni oculari per poi, invece, in maniera illogica, affermare che la condottaviolenta era attribuibile agli imputati.In ogni caso, non è configurabile l’elemento costitutivo della violenza sulle cose poichéla recinzione è stata semplicemente rimossa senza danneggiarla, tanto che poche ore dopoveniva riposizionata, del tutto intatta, nella posizione in cui originariamente si trovava.2.2. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 535 cod. proc. pen. per avere laCorte di appello - pur a fronte di pronunzia assolutoria in relazione ad entrambi i reaticontestati - ha condannato gli imputati alla refusione delle spese di rappresentanza e difesadella parte civile per il giudizio di secondo grado.Richiamati i principi generali di cui all’art. 541 cod. proc. pen. ed alcune pronunce dilegittimità sul punto, la difesa ricorrente evidenzia che l’epilogo assolutorio con conseguenteincidenza sulle statuizioni civili, a seguito di parziale accoglimento dell’appello proposto dagliimputati, esclude la soccombenza degli imputati con conseguente esclusione dellacondanna al pagamento delle spese legali sostenute dalla parte civile per il grado di appello.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono parzialmente fondati. 2. Il primo ed il secondo motivo sono generici perché privi di confronto con la sentenzaimpugnata e pedissequamente reiterativi di doglianze già proposte con l’atto di appello chela Corte territoriale ha disatteso con motivazione puntuale in fatto ed in diritto, immune damanifesti vizi logici, sicchè il ricorrente propone una rivisitazione in punto di fatto nonconsentita in sede di legittimità e, peraltro, fondata su una lettura parziale di quantoaccertato in sede di merito.Quanto al requisito della violenza sulle cose, i giudici di secondo grado - sulla scortadella deposizione di [OSCURATO:PERSONA], pienamente riscontrata dalla testimonianza delteste di polizia giudiziaria intervenuto nella immediatezza dei fatti - ha dato conto che larecinzione di confine, costituita da paletti e rete metallica, era stata abbattuta e trovatariversa a terra; che sul luogo gli imputati erano stati direttamente osservati mentreapponevano un nuovo confine – sulla cui esatta collocazione era in atto una controversiacivile – accedendo al terreno di proprietà della persona offesa.Dalla sentenza di primo grado (che, in punto di ricostruzione fattuale, della condotta dicui al capo B) di imputazione, si salda con quella di appello in un unicum inscindibile)emerge che il successivo ripristino di tale manufatto aveva richiesto una previa attività diriparazione, come riferito dalla testimone [OSCURATO:PERSONA], moglie di uno degli imputati.Alla luce di tale giudizio in fatto, aderente alle risultanza processuali, correttamente igiudici di merito hanno ritenuto integrato l’elemento costitutivo della violenza sulle coseprevisto dal reato di cui all’art. 392 cod. pen. che ricorre allorquando la cosa vengadeteriorata, modo tale da rendere necessaria una attività di ripristino, o trasformata ovverone sia mutata la destinazione.Ben diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la sentenza impugnata non èmanifestamente illogica laddove, alla stregua delle richiamate risultanze fattuali, haricondotto agli imputati la condotta violenta evidenziando come costoro erano gli unici adavere effettivo interesse ad abbattere la recinzione che era oggetto di controversiagiudiziale, tanto è vero che erano stati entrambi direttamente osservati mentre apponevanoun nuovo confine invadendo la proprietà della persona offesa , con conseguente modificadello stato dei luoghi in misura funzionale alla loro pretesa giuridica.3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso con il quale si censura la statuizione dicondanna degli imputati alle spese sostenute dalla parte civile per il giudizio di appello che siè concluso con esito assolutorio per entrambi i reati contestati.La sentenza impugnata ha assolto gli odierni ricorrenti per entrambi i fatti contestatiavendo ritenuto insussistente il reato di cui all’art. 633 cod. pen. e non punibile il delitto di cuiall’art. 392 cod. pen. per particolare tenuità del fatto, per l’effetto ha quindi ridotto lestatuizioni risarcitorie in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in euro 500,00limitandole ai danni conseguenti al reato di cui al capo a).Non ricorre, all’evidenza, una situazione di soccombenza reciproca atteso che la partecivile non aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado.Deve pertanto trovare applicazione il principio dettato da questa Corte a Sezioni Unite(pronuncia n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207946) secondo cui il parzialeaccoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché - pur impeditala sua condanna al pagamento delle spese processuali - è consentita la condanna dellostesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, inbase alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile, salvoche il giudice non ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale,sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge e il cui esercizio non è censurabilein sede di legittimità, se congruamente motivato.Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, la Corte di appello avrebbe dovutovalutare la sussistenza o meno di giusti motivi per compensare totalmente, o anche soloparzialmente, le spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione e forniremotivazione in ordine alle ragioni per le quali tale compensazione non potesse avere spazionel caso di specie.Sul punto la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla condanna degli imputati al pagamentodelle spese processuali del grado di appello disposto in favore della parte civile, con rinvioper nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Salerno. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]
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