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CassazionedecretoSezione LDecisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 05142/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26547/2018 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Aquino 116; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 ; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] universitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F.S.

Nitti 11; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 1057 /201 8 , pubblicata l’8 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Napoli deducendo che: era dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], categoria D1, e prestava attività assistenziale presso l’[OSCURATO:PERSONA] universitaria della medesima Universitàsin dal 1983; almeno dal 1995 era collaboratore biologo e gli erano state attribuite funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, tanto che, con Decreto n. 2280 dell’8 ottobre 1998,era stato equiparato, ai fini dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, al Dirigente di I livello ex9° del Ruolo sanitario; in seguito a tale Decreto gli erano stati corrisposti acconti sull’indennità assistenziale, che non era più stata rideterminata sino alla DDG dell’Azienda n. 680 del 6 settembre 2007, con la quale la sua equiparazione era stata rettificata in peius , essendo stato qualificato come collaboratore professionale sanitario esperto categoria Ds, pari all’ex 8° livello, in violazione della tabella allegato D di cui al D.M. 9 novembre 1982.

Egli ha chiesto di: accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere, sin dal 1° gennaio 1998, l’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, rapportata alla retribuzione del Dirigente di I livello (exIX livello collaboratore biologo) 3 del CCNL Dirigenza sanitaria, con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore del dovuto.

Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 32248/2011, ha accolto in parte il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione delle controparti sino al giugno 2004.

L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello.

L’[OSCURATO:PERSONA] universitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] presentato appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale in ordine alla dichiarata prescrizione.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1057/2018, ha accolto l’appello incidentale dell’Azienda menzionata, con rigetto integrale delle domande avanzate in primo grado dal lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] universitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] è difesa con controricorso.

L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La Procura generale presso la Corte di Cassazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, dell’art. 28 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005 e dell’art. 51 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbeadeguatamente considerato che l’Azienda ospedaliera gli avrebbe attribuito le funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, in adempimento della tabella D del D.M. del 9 novembre 1982, rimasta immutata fino al CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005.

In particolare, non avrebbe tenuto conto che l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005 avrebbe stabilito, al comma 6, che erano fattesalve le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle Aziende ospedaliere universitarie alla data di entra in vigore del medesimo CCNL e che i benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, CCNL 13 maggio 2003 sarebbero staticonservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento.

Pertanto, atteso che, al momento dell’entrata in vigore della nuova tabella di equiparazione prevista dal citato art. 28, egli ricorrente avrebbe dovuto essere equiparato economicamente al Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, non avrebbe potuto negarsi il suo diritto a mantenere l’equiparazione economica fino a quel momento conseguita.

Inoltre, il ricorrente evidenzia che non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell’Azienda n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di contrattazione integrativa.

Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito nazionale.

Del tutto irrilevante sarebbe stato, poi, il riferimento del giudice di appello al titolo di studio da lui posseduto.

Il suo diritto, inoltre, avrebbe compreso anche l’indennità di esclusività, in ordine alla quale il giudice di appello non si sarebbepronunciato.

Il motivo è in parte meritevole di accoglimento.

Preliminarmente, occorre ricostruire, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di questa S.C., chiamata più volte ad affrontare analoghe questioni di diritto (in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 29 maggio 2012), l’assetto normativo vigente in materia.

La legge n. 213 del 1971ha stabilito all’art. 4 che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un’indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA]).

L’art. 1 della legge n. 200 del 1974ha esteso tale indennità al personale non medico (c.d. indennità piccola [OSCURATO:PERSONA]).

L’art. 31 deld.P.R. n. 761 del 1979 (avente ad oggetto lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha stabilito che ‹‹ al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un’indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità›› (comma 1); ha previsto, altresì , che il personale universitario assumesse diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all’art. 39 della legge n. 833 del 1978, e che , ‹‹ tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l’equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1››(comma 4).

Il d.i. 9 novembre 1982, recante l ’ approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, ha stabilito, poi, che, per il personale universitario non medico , la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nell’allegata tabella D (art. 7).

Le disposizioni dell’art. 31 deld.P.R. n. 761 del 1979 hanno conservato la loro vigenza anche successivamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, recante norme generali sull ’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Difatti, l’art. 53 del CCNL 1994-1997 per il personale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’applicabilità dell’art. 31 deld .P.R. n. 761 del 1979 ‹‹ fino alla ridefinizione dell’ordinamento come previsto dall’art. 50...››.

A detto art. 53 è stato successivamente aggiunto,in data 25 marzo 1997 , un comma 3 in virtù del quale le parti si sono impegnate alla ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del SSN, al fine di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l’inserimento delle nuove figure professionali; nelle more, le parti si sono date atto che venivano conservate le indennità di cui all’art. 31 deld.lgs. n. 761 del 1979.

Solo con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) è stata elaborata una tabella unica nella quale il personale universitario in servizio presso le Aziende ospedaliere universitarie è stato inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel SSN (art. 28 tab.

A).

Dalla data della sottoscrizione di questo contratto l’indennità di cui all’art. 31 ècorrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella.

Sulla base di queste disposizioni contrattuali, si è ritenuto che l’art. 53 cit. avesse congelato provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto e che tale assetto fosse stato ribadito dall ’ art. 51 del CCNL 1998 - 2001 , con la conseguenza che l’art. 31 del d.P.R. n.761 del 1979continuava ad applicarsi transitoriamente.

Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte è dunque direttamente all’art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell’indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all.

D al decreto interministeriale 9 novembre 82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione.

Come affermato dalle sentenze delle Sezioni unite n. 8521 del 29 maggio 2012 e n.9279 del 9 maggio 2016, tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico e deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi.

In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002- 2005).

La fonte dell’equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento.

Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull’altra.

L’art. 28 del menzionato CCNL27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che ‹‹Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.›› e, al comma 7, che ‹‹ I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento››.

Non è contestato che, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello delle USL, contenuta nell’allegato D del decreto i nterministeriale 9 novembre 1982 (Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale), applicabile fino all’entrata in vigore del CCNL siglato nel 2005, la figura professionale rivestita dal ricorrente trovassecorrispondenza formale in quella di Dirigente di primo livello del contratto della Dirigenza del comparto Sanità, per cui nei suoi confronti trovava applicazione la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del contratto comparto [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279del 9 maggio 2016, punti 30 e 31).

Infatti, in tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione dell’indennità perequativa introdotta dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità DeMaria), è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici, che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati, sulla basedelle tabelle allegate al d.i. 9 novembre 1982, alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari, senza che rilevi la sopravvenuta perdita di efficacia del citato decreto, posto che la contrattazione collettiva successivamente intervenuta ha avuto l’effetto di comportare l’adeguamento della suddetta indennità di perequazione (Cass., Sez.L, n. 13382 del 30 giugno 2015 ).

Nella specie, inoltre, nessuna valenza ha la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell’Azienda n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di contrattazione integrativa.

Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito nazionale.

In ordine al trattamento spettante, occorre chiarire, però,che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9279 del 9 maggio 2016, hanno avuto modo di precisare che, nell’ambito della indennità di perequazione non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo.

Le Sezioni Unite, pur riferendosi specificamente alla questione della inclusione nell’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA]) dell’indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità, nell’affermare che tale trattamento può essere riconosciuto soltanto se collegato all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, hanno - tra l’altro - osservato che l ’ art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione della c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA] all’equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto che induce ad escludere l’applicazione di un’equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi specifici.

In altre parole, l’intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell ’ art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall’inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale.

Coerentemente, la S.C. ha chiarito che l’indennitàperequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd.indennità [OSCURATO:PERSONA]), si determina sulla base dell’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che, in essa, non è compresa l’indennitàdi esclusività, di cui all’art. 43 del CCNL dell’area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del ruolo sanitario e qui espressamente richiesta (Cass., Sez.

L, n. 5706del 9 marzo 2018).

Inoltre, ha precisato che l’indennità c.d.

DeMaria ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità.

Ne consegue che, nel computo della stessa, non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi (Cass., Sez.L, n. 27755 del 3 dicembre 2020).

Ha affermato, altresì, che l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinata, in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA]) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendentiospedalieri), senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizionedei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., Sez.

L, n. 7737 del 28 marzo 2018).Questa Suprema Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di appello, non è stato provato in giudizio (e, invero , neppure allegato) che il ricorrente avesse assunto funzioni dirigenzialie che avesse ricevuto un formale atto di nomina in tal senso.

La ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituisconoindagine demandata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità,nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, nella misura in cui ne è oggi permessala denuncia in Cassazione.

Risulta inammissibile , quindi, un motivo che denunci la difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato daessa attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito,tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto(Cass., SU, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 51 CCNL del 9 agosto 2000 del personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la rettifica della sua equiparazione da Dirigente di I livello a quella di DS avrebbe reso irrilevante l’esame delsuo appello incidentale.

La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del primo motivo. 3) Con il terzo motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla tabella contenuta nella Delibera del Consiglio direttivo n. 4 del 10 giugno 2002 e nella DDG n. 680 del 6 settembre 2007.La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del primo motivo. 4) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n, 761 del 1979 perché, con riferimento all’indennità di posizione, sarebbe stato irrilevante il conferimento con atto formale di un incarico dirigenziale.

Egli si duole, altresì, della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 55 del CCNL Dirigenza sanitaria del 5 dicembre 1996.

La doglianza è inammissibile per le ragioni esposte esaminando il primo motivo di ricorso.

Il ricorrente si limita, nella presente sede, a domandare un non consentito riesame nel merito degli atti di causa e del contenuto.

In particolare, non è ormai più sindacabile, davanti a questa Corte di cassazione, il giudizio della Corte d’appello di Napoli, per la quale i compiti svolti dal ricorrente erano del tutto sovrapponibili a quelli di DS, Collaboratore tecnico professionale esperto. 5) Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 53 CCNL Dirigenza sanitaria del 5 dicembre 1996 e dell’art. 45 del d.P.R. n. 384 del 1990 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’indennità di posizione fissa non era collegata, in base alla vigente normativa, al conferimento di alcun incarico dirigenziale, essendo sufficiente la semplice appartenenza ai vari livelli della dirigenza sanitaria.

La censura è infondata.

Infatti, l’indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta soltanto se vi è stato un effettivo conferimento di un incarico direttivo(Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016 ; Cass., Sez.

L, n. 7737 del 28 marzo 2018).In particolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] opera ai soli fini retributivi e senza che debbano confluire in modo automatico nell’indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di dirigente».

Infatti, a fronte dell’evoluzione degli inquadramenti e degli istituti contrattuali, occorre tenere conto della ratiodell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1971 che, in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l’indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo», secondo le regole proprie del rapporto dirigenziale (graduazione delle funzioni, assegnazione obiettivi, valutazione dei risultati, etc.: in questo senso, Cass., Sez.

L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, sulla scia di Cass., SU, n. 9279del 9 maggio 2016 e, poi, seguita da Cass., Sez.

L, n. 7737 del28 marzo 2018).

L’evoluzione della disciplina contrattuale dell’indennità di posizione e l’innegabile distinzione fra trattamento fondamentale e trattamento accessorio riservato ai dirigenti non valgono a confutare i principi affermati dalla citata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, fondati principalmente sulla necessità di tenere conto, nell’applicazione delle tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico e non statico delle stesse, ma anche delle finalità perseguite dalla norma perequativa, che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, a prescindere dall’incarico in concreto ricoperto, la professionalità propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa venir meno l'originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamente connesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra le quali si iscrive la retribuzione di posizione, pure nella parte fissa e non solo in quella varabile (Cass., Sez. 14 L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, e Cass., Sez.

L, n. 28295del 28 settembre 2022, in motivazione).

Nella specie, la corte territoriale ha escluso, con un giudizio di merito non più sindacabile nella presente sede, che al ricorrente sia stato conferito un incarico dirigenziale o che questo sia stato in concreto esercitato. 6) Si osserva che il ricorrente ha depositato, in corso di causa, delle sentenze passate in giudicato successivamente all’introduzione del presente giudizio.

Si tratta della sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale di Napoli(oltre alle decisioni di appello che, nel complesso, l’hanno confermata) e della sentenza n. 1755 del 2022 della Corte d’appello di Napoli.

Al riguardo, si evidenzia che non può essere accolta la richiesta del medesimo ricorrente di considerare questi provvedimenti in toto vincolanti nel presenteprocedimento.

Indubbiamente, essi sono del tutto conformi a questa ordinanza nella parte ove riconoscono il diritto del ricorrente a ricevere l’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello del CCNL Dirigenza sanitaria amministrativa.

Si tratta, però, di decisioni che attengono a periodi di tempo successivi a quello oggetto della lite in esame.

Infatti, la sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale di Napoli riguarda l’epoca dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2012 , mentre la sentenza n. 1755 del 2022 della Corte d’appello di Napoli interessa il tempo dal 7marzo 2014 al 7maggio 2017.

Pertanto, non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale per il quale, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale esplica la sua efficacia pure nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento(Cass., Sez.

L, n. 20765 del 17 agosto 2018).

Poiché, nella specie, questo giudizio concerne un periodo anteriore a quello delle sentenze aventi forza di giudicato, deve essere seguito, invece, il principio per il quale, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., Sez.1, n. 10430 del 19 aprile 2023).

In quest’ottica, deve evidenziarsi che nessuna delle decisioni allegate contiene, diversamente da quanto avvenuto nel presente procedimento, un accertamento in concreto del difetto dell’allegazione e della prova del conferimento dell’incarico di dirigente in capo al ricorrente e dello svolgimento, ad opera del medesimo, delle reclamate mansioni dirigenziali e una verifica, negativa per [OSCURATO:PERSONA], della mancanza di corrispondenza fra le prestazioni da lui svolte e quelle dirigenziali.

Si tratta, palesemente, di un elemento non permanente, ma suscettibile di cambiamento che, alla luce di quanto acclarato dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, deve ritenersi non sussistente per il periodo di tempo oggetto di questa causa.

Inoltre, si osserva che, nelle sentenze qui allegate e passate in giudicato, non vi è cenno alla problematica degliemolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, affrontata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, la quale ha precisato che, nell’ambito della indennità di perequazione in esame, questi non possono essere inclusi automaticamente.Soprattutto, non vi è menzione dell’indennità di posizione, di quella di risultato e di quella di esclusività e, quindi, con riferimento ad esse, non può ritenersi si sia formato un giudicato esterno. 7) I l ricorso è accolto quanto al primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo, inammissibile il quarto e rigettato il quinto.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguentiprincipi di diritto: ‹‹La c.d. indennità DeMaria è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità e a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa››; ‹‹L’indennità c.d.

DeMaria ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità.

Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26547/2018 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]Aquino 116; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 ; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] universitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F.S. Nitti 11; -controricorrente- avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 1057 /201 8 , pubblicata l’8 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso presso il Tribunale di Napoli deducendo che: era dipendente dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], categoria D1, e prestava attività assistenziale presso l’[OSCURATO:PERSONA] universitaria della medesima Universitàsin dal 1983; almeno dal 1995 era collaboratore biologo e gli erano state attribuite funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, tanto che, con Decreto n. 2280 dell’8 ottobre 1998,era stato equiparato, ai fini dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, al Dirigente di I livello ex9° del Ruolo sanitario; in seguito a tale Decreto gli erano stati corrisposti acconti sull’indennità assistenziale, che non era più stata rideterminata sino alla DDG dell’Azienda n. 680 del 6 settembre 2007, con la quale la sua equiparazione era stata rettificata in peius , essendo stato qualificato come collaboratore professionale sanitario esperto categoria Ds, pari all’ex 8° livello, in violazione della tabella allegato D di cui al D.M. 9 novembre 1982. Egli ha chiesto di: accertare e dichiarare il suo diritto a ricevere, sin dal 1° gennaio 1998, l’indennità di equiparazione ex art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, rapportata alla retribuzione del Dirigente di I livello (exIX livello collaboratore biologo) 3 del CCNL Dirigenza sanitaria, con condanna dei convenuti al pagamento in suo favore del dovuto. Il Tribunale di Napoli, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 32248/2011, ha accolto in parte il ricorso, accogliendo l’eccezione di prescrizione delle controparti sino al giugno 2004. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. L’[OSCURATO:PERSONA] universitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] presentato appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale in ordine alla dichiarata prescrizione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1057/2018, ha accolto l’appello incidentale dell’Azienda menzionata, con rigetto integrale delle domande avanzate in primo grado dal lavoratore. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] universitaria dell’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] è difesa con controricorso. L’[OSCURATO:PERSONA] degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La Procura generale presso la Corte di Cassazione, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979, dell’art. 28 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005 e dell’art. 51 CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 9 agosto 2000 in quanto la corte territoriale non avrebbeadeguatamente considerato che l’Azienda ospedaliera gli avrebbe attribuito le funzioni di Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, in adempimento della tabella D del D.M. del 9 novembre 1982, rimasta immutata fino al CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005. In particolare, non avrebbe tenuto conto che l’art. 28 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005 avrebbe stabilito, al comma 6, che erano fattesalve le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle Aziende ospedaliere universitarie alla data di entra in vigore del medesimo CCNL e che i benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso, del CCNL 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, CCNL 13 maggio 2003 sarebbero staticonservati ad personam, salvo eventuale successivo riassorbimento. Pertanto, atteso che, al momento dell’entrata in vigore della nuova tabella di equiparazione prevista dal citato art. 28, egli ricorrente avrebbe dovuto essere equiparato economicamente al Dirigente di I livello del Ruolo sanitario, non avrebbe potuto negarsi il suo diritto a mantenere l’equiparazione economica fino a quel momento conseguita. Inoltre, il ricorrente evidenzia che non avrebbe potuto trovare applicazione nei suoi confronti la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell’Azienda n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di contrattazione integrativa. Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito nazionale. Del tutto irrilevante sarebbe stato, poi, il riferimento del giudice di appello al titolo di studio da lui posseduto. Il suo diritto, inoltre, avrebbe compreso anche l’indennità di esclusività, in ordine alla quale il giudice di appello non si sarebbepronunciato. Il motivo è in parte meritevole di accoglimento. Preliminarmente, occorre ricostruire, alla stregua dei precedenti giurisprudenziali di questa S.C., chiamata più volte ad affrontare analoghe questioni di diritto (in particolare, Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016 e Sezioni Unite n. 8521 del 29 maggio 2012), l’assetto normativo vigente in materia. La legge n. 213 del 1971ha stabilito all’art. 4 che al personale docente in servizio presso cliniche ed istituti universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, gestiti dalle università, fosse attribuita un’indennità economica tale da equiparare il trattamento economico a quello in godimento del personale ospedaliero di pari funzioni, mansioni ed anzianità (c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA]). L’art. 1 della legge n. 200 del 1974ha esteso tale indennità al personale non medico (c.d. indennità piccola [OSCURATO:PERSONA]). L’art. 31 deld.P.R. n. 761 del 1979 (avente ad oggetto lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) ha stabilito che ‹‹ al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta un’indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità›› (comma 1); ha previsto, altresì , che il personale universitario assumesse diritti e doveri pari a quelli del personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui all’art. 39 della legge n. 833 del 1978, e che , ‹‹ tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo particolare stato giuridico, nei predetti schemi sarà stabilita in apposite tabelle l’equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione della indennità di cui al comma 1››(comma 4). Il d.i. 9 novembre 1982, recante l ’ approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale, ha stabilito, poi, che, per il personale universitario non medico , la corrispondenza con quello in servizio presso le unità sanitarie locali avvenisse secondo le indicazioni contenute nell’allegata tabella D (art. 7). Le disposizioni dell’art. 31 deld.P.R. n. 761 del 1979 hanno conservato la loro vigenza anche successivamente alla privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ed all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165 del 2001, recante norme generali sull ’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Difatti, l’art. 53 del CCNL 1994-1997 per il personale dell’[OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’applicabilità dell’art. 31 deld .P.R. n. 761 del 1979 ‹‹ fino alla ridefinizione dell’ordinamento come previsto dall’art. 50...››. A detto art. 53 è stato successivamente aggiunto,in data 25 marzo 1997 , un comma 3 in virtù del quale le parti si sono impegnate alla ridefinizione delle corrispondenze economiche tra il trattamento del personale di cui al comma 1 e quello del personale del SSN, al fine di assicurare l’omogeneità dei trattamenti sul territorio nazionale e l’inserimento delle nuove figure professionali; nelle more, le parti si sono date atto che venivano conservate le indennità di cui all’art. 31 deld.lgs. n. 761 del 1979. Solo con il CCNL 2002-2005 (sottoscritto il 27 gennaio 2005) è stata elaborata una tabella unica nella quale il personale universitario in servizio presso le Aziende ospedaliere universitarie è stato inquadrato per fasce, sulla base delle categorie professionali ed economiche in atto nel SSN (art. 28 tab. A). Dalla data della sottoscrizione di questo contratto l’indennità di cui all’art. 31 ècorrisposta sulla base delle nuove corrispondenze indicate dalla tabella. Sulla base di queste disposizioni contrattuali, si è ritenuto che l’art. 53 cit. avesse congelato provvisoriamente i criteri di equiparazione in atto e che tale assetto fosse stato ribadito dall ’ art. 51 del CCNL 1998 - 2001 , con la conseguenza che l’art. 31 del d.P.R. n.761 del 1979continuava ad applicarsi transitoriamente. Ad avviso della giurisprudenza di questa Corte è dunque direttamente all’art. 31 che deve farsi riferimento per determinare i parametri di attribuzione dell’indennità perequativa nei periodi precedenti il CCNL del 2005 ed è alla tabella all. D al decreto interministeriale 9 novembre 82, recante gli schemi tipo di convenzione, che deve farsi ulteriore riferimento per quel che riguarda il criterio di equiparazione. Come affermato dalle sentenze delle Sezioni unite n. 8521 del 29 maggio 2012 e n.9279 del 9 maggio 2016, tale equiparazione fra le qualifiche non ha carattere rigido, bensì dinamico e deve essere riferita anche ai mutamenti apportati all'inquadramento del personale, universitario e sanitario, dai contratti collettivi. In sintesi, anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, l’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 ha conservato la sua efficacia per effetto della contrattazione collettiva sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del CCNL 27 gennaio 2005 per il personale del comparto università (quadriennio 2002- 2005). La fonte dell’equiparazione deve essere individuata nella tabella allegata al d.i. 9 novembre 1982, norma che pone in automatica correlazione - ai soli fini economici - le qualifiche universitarie e quelle ospedaliere, prescindendo dal concreto esercizio delle mansioni corrispondenti e dal possesso del titolo di studio necessario per il loro effettivo svolgimento. Il meccanismo di equiparazione delle retribuzioni tra il personale universitario e quello sanitario ha carattere dinamico, tale per cui il mutamento di una delle originarie qualifiche che comporti effetti sulla retribuzione ripercuote automaticamente i suoi effetti anche sull’altra. L’art. 28 del menzionato CCNL27 gennaio 2005 dispone, al comma 6, che ‹‹Sono fatte salve, con il conseguente inserimento nella colonna A della precedente tabella, le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente C.C.N.L.›› e, al comma 7, che ‹‹ I benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 51, comma 4, ultimo capoverso del C.C.N.L. 9 agosto 2000 e art. 5, comma 3, del C.C.N.L. 13 maggio 2003, sono conservati «ad personam», salvo eventuale successivo riassorbimento››. Non è contestato che, sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello delle USL, contenuta nell’allegato D del decreto i nterministeriale 9 novembre 1982 (Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale), applicabile fino all’entrata in vigore del CCNL siglato nel 2005, la figura professionale rivestita dal ricorrente trovassecorrispondenza formale in quella di Dirigente di primo livello del contratto della Dirigenza del comparto Sanità, per cui nei suoi confronti trovava applicazione la clausola di salvezza di cui all’art. 28 del contratto comparto [OSCURATO:PERSONA] del 27 gennaio 2005 (cfr. pure S.U. n. 9279del 9 maggio 2016, punti 30 e 31). Infatti, in tema di equiparazione tra le qualifiche del personale universitario non medico e quelle dei dipendenti del [OSCURATO:PERSONA], la corresponsione dell’indennità perequativa introdotta dall’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 (c.d. indennità DeMaria), è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici, che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità, ed a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati, sulla basedelle tabelle allegate al d.i. 9 novembre 1982, alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari, senza che rilevi la sopravvenuta perdita di efficacia del citato decreto, posto che la contrattazione collettiva successivamente intervenuta ha avuto l’effetto di comportare l’adeguamento della suddetta indennità di perequazione (Cass., Sez.L, n. 13382 del 30 giugno 2015 ). Nella specie, inoltre, nessuna valenza ha la tabella transitoria di corrispondenza tra il personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] e quello del comparto Sanità di cui alla delibera dell’Azienda n. 4 del 10 giugno 2002, approvata a seguito di accordo di contrattazione integrativa. Infatti, a tutto volere concedere, si sarebbe trattato di una tabella stabilita a livello territoriale che, quindi, non avrebbe potuto derogare a quella stabilita in ambito nazionale. In ordine al trattamento spettante, occorre chiarire, però,che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9279 del 9 maggio 2016, hanno avuto modo di precisare che, nell’ambito della indennità di perequazione non possono essere inclusi automaticamente gli emolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo. Le Sezioni Unite, pur riferendosi specificamente alla questione della inclusione nell’indennità di perequazione spettante al personale universitario non docente in servizio presso strutture sanitarie (c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA]) dell’indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità, nell’affermare che tale trattamento può essere riconosciuto soltanto se collegato all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, hanno - tra l’altro - osservato che l ’ art. 31, in precedenza citato, che vincola la corresponsione della c.d. indennità [OSCURATO:PERSONA] all’equiparazione del personale universitario a quello del SSN, a parità di mansioni, funzioni e anzianità, contempla un presupposto che induce ad escludere l’applicazione di un’equiparazione automatica delle retribuzioni estesa anche ad indennità spettanti unicamente in relazione al conferimento di incarichi specifici. In altre parole, l’intento perequativo del trattamento economico del personale universitario rispetto a quello del personale sanitario, che costituisce la ratio legis dell ’ art. 31 e che viene realizzato con la previsione di una indennità (appunto perequativa) che fa riferimento al trattamento complessivo spettante ai dipendenti del SSN e che si applica in modo sostanzialmente automatico trova un limite logico, oltre che giuridico, in quelle componenti del trattamento economico complessivo del personale sanitario che non dipendono direttamente ed esclusivamente dall’inquadramento contrattuale, ma sono erogate in correlazione al conferimento di incarichi come quello dirigenziale. Coerentemente, la S.C. ha chiarito che l’indennitàperequativa ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, spettante al personale universitario dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo (cd.indennità [OSCURATO:PERSONA]), si determina sulla base dell’equiparazione del trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità; ne consegue che, in essa, non è compresa l’indennitàdi esclusività, di cui all’art. 43 del CCNL dell’area della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale 1998/2001, riconosciuta al solo personale dirigenziale del ruolo sanitario e qui espressamente richiesta (Cass., Sez. L, n. 5706del 9 marzo 2018). Inoltre, ha precisato che l’indennità c.d. DeMaria ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979, è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non va calcolata la retribuzione di risultato spettante per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo svolgimento degli stessi (Cass., Sez.L, n. 27755 del 3 dicembre 2020). Ha affermato, altresì, che l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] deve essere determinata, in caso di equiparazione tra l’originario VIII livello di cui alla legge n. 312 del 1980 (relativo ai dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA]) e il IX livello, poi divenuto 1° livello dirigenziale (relativo ai dipendentiospedalieri), senza includere automaticamente nel criterio di computo la retribuzione di posizionedei dirigenti del comparto sanità, la quale può essere riconosciuta solo se collegata all’effettivo conferimento di un incarico direttivo (Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).Questa Suprema Corte, nel ribadire tali principi, osserva che, secondo l’accertamento compiuto dal giudice di appello, non è stato provato in giudizio (e, invero , neppure allegato) che il ricorrente avesse assunto funzioni dirigenzialie che avesse ricevuto un formale atto di nomina in tal senso. La ricostruzione della vicenda storica e la sua valutazione in fatto costituisconoindagine demandata al giudice di merito, sindacabile, in sede di legittimità,nei ristretti ambiti del vizio di motivazione, nella misura in cui ne è oggi permessala denuncia in Cassazione. Risulta inammissibile , quindi, un motivo che denunci la difformità della decisione rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato daessa attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito,tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto(Cass., SU, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 2) Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 51 CCNL del 9 agosto 2000 del personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] e dell’art. 31 d.P.R. n. 761 del 1979 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che la rettifica della sua equiparazione da Dirigente di I livello a quella di DS avrebbe reso irrilevante l’esame delsuo appello incidentale. La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del primo motivo. 3) Con il terzo motivo il ricorrente censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla tabella contenuta nella Delibera del Consiglio direttivo n. 4 del 10 giugno 2002 e nella DDG n. 680 del 6 settembre 2007.La doglianza non deve essere esaminata, alla luce del parziale accoglimento del primo motivo. 4) Con il quarto motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 31 d.P.R. n, 761 del 1979 perché, con riferimento all’indennità di posizione, sarebbe stato irrilevante il conferimento con atto formale di un incarico dirigenziale. Egli si duole, altresì, della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 55 del CCNL Dirigenza sanitaria del 5 dicembre 1996. La doglianza è inammissibile per le ragioni esposte esaminando il primo motivo di ricorso. Il ricorrente si limita, nella presente sede, a domandare un non consentito riesame nel merito degli atti di causa e del contenuto. In particolare, non è ormai più sindacabile, davanti a questa Corte di cassazione, il giudizio della Corte d’appello di Napoli, per la quale i compiti svolti dal ricorrente erano del tutto sovrapponibili a quelli di DS, Collaboratore tecnico professionale esperto. 5) Con il quinto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 53 CCNL Dirigenza sanitaria del 5 dicembre 1996 e dell’art. 45 del d.P.R. n. 384 del 1990 in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che l’indennità di posizione fissa non era collegata, in base alla vigente normativa, al conferimento di alcun incarico dirigenziale, essendo sufficiente la semplice appartenenza ai vari livelli della dirigenza sanitaria. La censura è infondata. Infatti, l’indennità di posizione dei dirigenti del comparto sanità può essere riconosciuta soltanto se vi è stato un effettivo conferimento di un incarico direttivo(Cass., SU, n. 9279 del 9 maggio 2016 ; Cass., Sez. L, n. 7737 del 28 marzo 2018).In particolare, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità che l’indennità c.d. [OSCURATO:PERSONA] opera ai soli fini retributivi e senza che debbano confluire in modo automatico nell’indennità di perequazione tutte le voci che, secondo la previsione delle parti collettive, compongono la «struttura della retribuzione della qualifica unica di dirigente». Infatti, a fronte dell’evoluzione degli inquadramenti e degli istituti contrattuali, occorre tenere conto della ratiodell’art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1971 che, in quanto finalizzata a perequare i dipendenti «a parità di mansioni, funzioni e anzianità», porta necessariamente a distinguere il trattamento tabellare dagli ulteriori emolumenti che, come l’indennità di posizione, parte fissa e variabile, risultano strettamente collegati al conferimento di un incarico direttivo», secondo le regole proprie del rapporto dirigenziale (graduazione delle funzioni, assegnazione obiettivi, valutazione dei risultati, etc.: in questo senso, Cass., Sez. L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, sulla scia di Cass., SU, n. 9279del 9 maggio 2016 e, poi, seguita da Cass., Sez. L, n. 7737 del28 marzo 2018). L’evoluzione della disciplina contrattuale dell’indennità di posizione e l’innegabile distinzione fra trattamento fondamentale e trattamento accessorio riservato ai dirigenti non valgono a confutare i principi affermati dalla citata giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, fondati principalmente sulla necessità di tenere conto, nell’applicazione delle tabelle di comparazione, non solo del carattere dinamico e non statico delle stesse, ma anche delle finalità perseguite dalla norma perequativa, che, quanto alla individuazione delle singole voci, porta a distinguere quelle finalizzate a compensare, a prescindere dall’incarico in concreto ricoperto, la professionalità propria del dipendente (rispetto alla quale la successiva evoluzione contrattuale non fa venir meno l'originario giudizio di equiparazione espresso nella tabella), da quelle strettamente connesse allo svolgimento della funzione dirigenziale, fra le quali si iscrive la retribuzione di posizione, pure nella parte fissa e non solo in quella varabile (Cass., Sez. 14 L, n. 4982 del 2 marzo 2018, non massimata, e Cass., Sez. L, n. 28295del 28 settembre 2022, in motivazione). Nella specie, la corte territoriale ha escluso, con un giudizio di merito non più sindacabile nella presente sede, che al ricorrente sia stato conferito un incarico dirigenziale o che questo sia stato in concreto esercitato. 6) Si osserva che il ricorrente ha depositato, in corso di causa, delle sentenze passate in giudicato successivamente all’introduzione del presente giudizio. Si tratta della sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale di Napoli(oltre alle decisioni di appello che, nel complesso, l’hanno confermata) e della sentenza n. 1755 del 2022 della Corte d’appello di Napoli. Al riguardo, si evidenzia che non può essere accolta la richiesta del medesimo ricorrente di considerare questi provvedimenti in toto vincolanti nel presenteprocedimento. Indubbiamente, essi sono del tutto conformi a questa ordinanza nella parte ove riconoscono il diritto del ricorrente a ricevere l’indennità di equiparazione ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 rapportata alla retribuzione del dirigente di 1° livello del CCNL Dirigenza sanitaria amministrativa. Si tratta, però, di decisioni che attengono a periodi di tempo successivi a quello oggetto della lite in esame. Infatti, la sentenza n. 8108 del 2016 del Tribunale di Napoli riguarda l’epoca dal 1° agosto 2009 al 31 dicembre 2012 , mentre la sentenza n. 1755 del 2022 della Corte d’appello di Napoli interessa il tempo dal 7marzo 2014 al 7maggio 2017. Pertanto, non può trovare applicazione l’orientamento giurisprudenziale per il quale, in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale esplica la sua efficacia pure nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento(Cass., Sez. L, n. 20765 del 17 agosto 2018). Poiché, nella specie, questo giudizio concerne un periodo anteriore a quello delle sentenze aventi forza di giudicato, deve essere seguito, invece, il principio per il quale, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., Sez.1, n. 10430 del 19 aprile 2023). In quest’ottica, deve evidenziarsi che nessuna delle decisioni allegate contiene, diversamente da quanto avvenuto nel presente procedimento, un accertamento in concreto del difetto dell’allegazione e della prova del conferimento dell’incarico di dirigente in capo al ricorrente e dello svolgimento, ad opera del medesimo, delle reclamate mansioni dirigenziali e una verifica, negativa per [OSCURATO:PERSONA], della mancanza di corrispondenza fra le prestazioni da lui svolte e quelle dirigenziali. Si tratta, palesemente, di un elemento non permanente, ma suscettibile di cambiamento che, alla luce di quanto acclarato dalla Corte d’appello di Napoli con la sentenza qui impugnata, deve ritenersi non sussistente per il periodo di tempo oggetto di questa causa. Inoltre, si osserva che, nelle sentenze qui allegate e passate in giudicato, non vi è cenno alla problematica degliemolumenti che presuppongono o sono collegati all’effettivo conferimento di un incarico direttivo, affrontata dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 9279 del 9 maggio 2016, la quale ha precisato che, nell’ambito della indennità di perequazione in esame, questi non possono essere inclusi automaticamente.Soprattutto, non vi è menzione dell’indennità di posizione, di quella di risultato e di quella di esclusività e, quindi, con riferimento ad esse, non può ritenersi si sia formato un giudicato esterno. 7) I l ricorso è accolto quanto al primo motivo nei termini di cui in motivazione, assorbiti il secondo ed il terzo, inammissibile il quarto e rigettato il quinto. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità, applicando i seguentiprincipi di diritto: ‹‹La c.d. indennità DeMaria è dovuta ai collaboratori o funzionari tecnici che, a parità di funzioni, mansioni e anzianità e a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto, sono equiparati alle figure dirigenziali dei ruoli sanitari ordinari sulla base delle tabelle allegate al decreto interministeriale del 9 novembre 1982, non rilevando, finché detto decreto è rimasto in vigore, previsioni difformi contenute negli accordi di contrattazione integrativa››; ‹‹L’indennità c.d. DeMaria ex art. 31 del d.P.R. n. 761 del 1979 è volta all’equiparazione del personale universitario a quello del servizio sanitario nazionale e non va corrisposta in via automatica, ma solo a parità di mansioni, funzioni ed anzianità. Ne consegue che, nel computo della stessa, non vanno calcolate le retribuzioni di risultato, di esclusività e di posizione, nella componente sia fissa sia variabile, spettanti per gli incarichi dirigenziali, salvo che per il periodo di effettivo conferimento degli stess
Decreto Cassazione n. 05142/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris