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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21489/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 711/2020 TRIBUNALE di GENOVA, del 04/05/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., ha disposto l'assegnazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con prescrizioni, dell'autovettura contraffatta tipo "Ferrari 196/246 S Dino", sequestrata e confiscata nell'ambito del procedimento penale sorto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474, c.p., definito con sentenza del tribunale di Genova resa in data 8.1.2013, divenuta irrevocabile il 21.6.2014.

Con il suddetto provvedimento il giudice dell'esecuzione penale modificava una precedente ordinanza del 25.11.2019 adottata dal medesimo giudice, in diversa composizione, annullata con rinvio dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con cui era stata accolta l'opposizione presentata nell'interesse di "[OSCURATO:SOCIETA].", ai sensi dell'art. 667, co. 4, c.p.p., avverso il provvedimento con cui, sempre il tribunale di Genova, in data 10.9.2019, aveva accolto l'istanza con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva chiesto di ricevere in assegnazione definitiva il bene contraffatto, per poterlo esibire presso il Museo della contraffazione, con sede presso il menzionato ente pubblico, invece che procedere alla distruzione dell'autovettura, come richiesto dalla "[OSCURATO:SOCIETA].".

Come si è accennato, con sentenza pronunciata il 28.10.2020, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione,accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando i seguenti principi di diritto.

"L'assegnazione in sede di confisca dell'autovettura all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] è consentita in forza dell'art. 16 legge n. 99/2009, che prevede l'affidamento ad altri organi dello Stato ovvero ad altri enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Del resto, detti beni «sono distrutti solo qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione», sicché i beni confiscati possono essere distrutti solo qualora gli enti legittimati non ne abbiano richiesto l'assegnazione, come invece è avvenuto nel caso di specie".

Pertanto, concludeva la sentenza della Suprema Corte, "l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione procederà a nuovo giudizio, attivando se necessario i poteri di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p., per valutare - nella più ampia libertà di giudizio - se, per dare esecuzione alla disposta confisca, siano individuabili specifiche modalità esecutive idonee ad assicurare che, ferma restando l'estraniazione del bene dalla possibile circolazione, sia concretamente attuabile l'affidamento all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] in vista dell'attuazione degli interessi pubblici di giustizia e di lotta alla contraffazione".

3. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, di cui chiede l'annullamento, propone ricorso per cassazione la "[OSCURATO:SOCIETA].", lamentando: 1) violazione del principio di tassatività per errata applicazione dell'art. 14 delle Preleggi, in relazione all'art. 16,

I. n. 99 del 2009; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 86, disposizioni di attuazione, c.p.p., quale norma generale da coordinare con l'art. 16,

I. n. 99 del 2009; 3) violazione di legge, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha correttamente determinato le modalità di tutela dei diritti di privativa della "[OSCURATO:SOCIETA].", non avendo adeguatamente individuato il bene giuridico tutelato dai delitti contro la fede pubblica e, in particolare, per avere errato nell'applicazione dell'art. 474, c.p.; 4) illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito afferma che la scocca della replica contraffatta non sarebbe direttamente riconducibile a un modello di "[OSCURATO:SOCIETA].", salvo poi affermare che l'esposizione del modello della vettura sarebbe funzionale al perseguimento delle finalità dichiarate dall'Agenzia delle Dogane in quanto "sintomatico delle raffinate capacità emulative manifestate dal contraffattore".

Non si comprende, rileva la ricorrente, come possano percepirsi le raffinate capacità emulative, se, ad avviso del Giudicante, non sono identificabili i tratti del modello originale. 2 A

4. Con requisitoria scritta del 25.1.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso.

4.1. Con memoria pervenuta in cancelleria a mezzo di posta certificata in data 1.2.2022, l'Avvocatura dello Stato chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato.

5. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

6. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, va osservato che con essi vengono prospettate questioni in punto di applicabilità al caso in esame del disposto di cui all'art. 16,

I. n. 99 del 2009, del tutto superate, posto che, come si è visto, nella citata sentenza dì annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'assegnazione in sede di confisca dell'autovettura all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] è consentita in forza dell'art. 16 legge n. 99/2009.

Ciò in base alla "circostanza, invero pacifica, che l'autovettura in questione non possa circolare, sia perché si tratta di un falso, ma soprattutto perché intrinsecamente inidonea a tale fine per le sue caratteristiche costruttive e perché, in ogni caso, non è suscettibile di immatricolazione, come parimenti risulta non controverso, in mancanza dei requisiti legali per essa previsti".

Tal circostanza "non impedisce affatto che il veicolo possa essere affidato, come modalità di esecuzione della disposta confisca, all'ente pubblico che è istituzionalmente preposto alla lotta alla contraffazione ed è, a tale fine dotato, anche di funzioni di polizia giudiziaria".

Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non poteva e non può sottrarsi all'applicazione di tale principio, che non può essere rimesso in discussione, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente dominante, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699; Cass., Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864; Cass., Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Rv. 278848).

7. Nel resto i motivi di ricorso appaiono inammissibili, essendo in questa sede di legittimità precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione degli elementi di fatto posti dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).

Non può non rilevarsi, peraltro, che il giudice dell'esecuzione si è mosso esattamente nell'ambito del perimetro indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, individuando un punto di equilibrio tra i diversi interessi in conflitto: l'ulteriore esposizione al pubblico del marchio contraffatto, che consegue alla mancata distruzione del bene, e l'esposizione al pubblico dell'autovettura di cui si discute da parte dell'ente assegnatario, funzionale a realizzare la finalità di giustizia di cui all'art. 16,

I. n. 99 del 2009.

Ed invero la soluzione prescelta, consistente nell'assegnare definitivamente all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], per scopi didattico-espositivi, l'autovettura in questione, con esclusione di qualsiasi attività che ne comporti la circolazione, disponendo, nel contempo, quale condizione per la presa in carico del bene contraffatto, la rimozione e la distruzione, da parte della suddetta Agenzia, "di tutte le targhette recanti il marchio contraffatto "Ferrari" apposte sul veicolo", non può certo ritenersi manifestamente illogica, ove si tenga presente che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica solo nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr. Cass. Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105).Nel caso in esame, invece, la decisione assunta deve ritenersi dotata di intrinseca coerenza logica, perché finalizzata, come si è detto, a contemperare interessi confliggenti, secondo le indicazioni fornite nella sentenza di annullamento con rinvio, senza perdere di vista la finalità tipica della confisca connessa all'affermazione di responsabilità del Capelletti per il delitto di cui all'art. 474, c.p., da individuare nella necessità di impedire la circolazione, attraverso l'esposizione sine die al pubblico, dei marchi "Ferrari" contraffatti.

8. Al rigetto, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 711/2020 TRIBUNALE di GENOVA, del 04/05/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] difensor Avv.; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il tribunale di Genova, quale giudice dell'esecuzione penale, decidendo in sede di rinvio ex art. 627, c.p.p., ha disposto l'assegnazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con prescrizioni, dell'autovettura contraffatta tipo "Ferrari 196/246 S Dino", sequestrata e confiscata nell'ambito del procedimento penale sorto a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474, c.p., definito con sentenza del tribunale di Genova resa in data 8.1.2013, divenuta irrevocabile il 21.6.2014. Con il suddetto provvedimento il giudice dell'esecuzione penale modificava una precedente ordinanza del 25.11.2019 adottata dal medesimo giudice, in diversa composizione, annullata con rinvio dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, con cui era stata accolta l'opposizione presentata nell'interesse di "[OSCURATO:SOCIETA].", ai sensi dell'art. 667, co. 4, c.p.p., avverso il provvedimento con cui, sempre il tribunale di Genova, in data 10.9.2019, aveva accolto l'istanza con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva chiesto di ricevere in assegnazione definitiva il bene contraffatto, per poterlo esibire presso il Museo della contraffazione, con sede presso il menzionato ente pubblico, invece che procedere alla distruzione dell'autovettura, come richiesto dalla "[OSCURATO:SOCIETA].". Come si è accennato, con sentenza pronunciata il 28.10.2020, la Prima Sezione penale della Corte di Cassazione,accoglieva il ricorso dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, affermando i seguenti principi di diritto. "L'assegnazione in sede di confisca dell'autovettura all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] è consentita in forza dell'art. 16 legge n. 99/2009, che prevede l'affidamento ad altri organi dello Stato ovvero ad altri enti pubblici non economici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Del resto, detti beni «sono distrutti solo qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione», sicché i beni confiscati possono essere distrutti solo qualora gli enti legittimati non ne abbiano richiesto l'assegnazione, come invece è avvenuto nel caso di specie". Pertanto, concludeva la sentenza della Suprema Corte, "l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione procederà a nuovo giudizio, attivando se necessario i poteri di cui all'art. 666, comma 5, c.p.p., per valutare - nella più ampia libertà di giudizio - se, per dare esecuzione alla disposta confisca, siano individuabili specifiche modalità esecutive idonee ad assicurare che, ferma restando l'estraniazione del bene dalla possibile circolazione, sia concretamente attuabile l'affidamento all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] in vista dell'attuazione degli interessi pubblici di giustizia e di lotta alla contraffazione". 3. Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, di cui chiede l'annullamento, propone ricorso per cassazione la "[OSCURATO:SOCIETA].", lamentando: 1) violazione del principio di tassatività per errata applicazione dell'art. 14 delle Preleggi, in relazione all'art. 16, I. n. 99 del 2009; 2) violazione di legge, in relazione all'art. 86, disposizioni di attuazione, c.p.p., quale norma generale da coordinare con l'art. 16, I. n. 99 del 2009; 3) violazione di legge, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha correttamente determinato le modalità di tutela dei diritti di privativa della "[OSCURATO:SOCIETA].", non avendo adeguatamente individuato il bene giuridico tutelato dai delitti contro la fede pubblica e, in particolare, per avere errato nell'applicazione dell'art. 474, c.p.; 4) illogicità della motivazione nella parte in cui il giudice di merito afferma che la scocca della replica contraffatta non sarebbe direttamente riconducibile a un modello di "[OSCURATO:SOCIETA].", salvo poi affermare che l'esposizione del modello della vettura sarebbe funzionale al perseguimento delle finalità dichiarate dall'Agenzia delle Dogane in quanto "sintomatico delle raffinate capacità emulative manifestate dal contraffattore". Non si comprende, rileva la ricorrente, come possano percepirsi le raffinate capacità emulative, se, ad avviso del Giudicante, non sono identificabili i tratti del modello originale. 2 A 4. Con requisitoria scritta del 25.1.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto, ritenendo fondato il primo motivo di ricorso. 4.1. Con memoria pervenuta in cancelleria a mezzo di posta certificata in data 1.2.2022, l'Avvocatura dello Stato chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato. 5. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. 6. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, va osservato che con essi vengono prospettate questioni in punto di applicabilità al caso in esame del disposto di cui all'art. 16, I. n. 99 del 2009, del tutto superate, posto che, come si è visto, nella citata sentenza dì annullamento con rinvio, la Suprema Corte ha espressamente affermato che l'assegnazione in sede di confisca dell'autovettura all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] è consentita in forza dell'art. 16 legge n. 99/2009. Ciò in base alla "circostanza, invero pacifica, che l'autovettura in questione non possa circolare, sia perché si tratta di un falso, ma soprattutto perché intrinsecamente inidonea a tale fine per le sue caratteristiche costruttive e perché, in ogni caso, non è suscettibile di immatricolazione, come parimenti risulta non controverso, in mancanza dei requisiti legali per essa previsti". Tal circostanza "non impedisce affatto che il veicolo possa essere affidato, come modalità di esecuzione della disposta confisca, all'ente pubblico che è istituzionalmente preposto alla lotta alla contraffazione ed è, a tale fine dotato, anche di funzioni di polizia giudiziaria". Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non poteva e non può sottrarsi all'applicazione di tale principio, che non può essere rimesso in discussione, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con orientamento assolutamente dominante, l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Rv. 270699; Cass., Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, Rv. 275864; Cass., Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, Rv. 278848). 7. Nel resto i motivi di ricorso appaiono inammissibili, essendo in questa sede di legittimità precluso il percorso argomentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera lettura alternativa o rivalutazione degli elementi di fatto posti dal giudice dell'esecuzione a fondamento della sua decisione, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). Non può non rilevarsi, peraltro, che il giudice dell'esecuzione si è mosso esattamente nell'ambito del perimetro indicato nella sentenza di annullamento con rinvio, individuando un punto di equilibrio tra i diversi interessi in conflitto: l'ulteriore esposizione al pubblico del marchio contraffatto, che consegue alla mancata distruzione del bene, e l'esposizione al pubblico dell'autovettura di cui si discute da parte dell'ente assegnatario, funzionale a realizzare la finalità di giustizia di cui all'art. 16, I. n. 99 del 2009. Ed invero la soluzione prescelta, consistente nell'assegnare definitivamente all'AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA], per scopi didattico-espositivi, l'autovettura in questione, con esclusione di qualsiasi attività che ne comporti la circolazione, disponendo, nel contempo, quale condizione per la presa in carico del bene contraffatto, la rimozione e la distruzione, da parte della suddetta Agenzia, "di tutte le targhette recanti il marchio contraffatto "Ferrari" apposte sul veicolo", non può certo ritenersi manifestamente illogica, ove si tenga presente che ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica solo nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono (cfr. Cass. Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105).Nel caso in esame, invece, la decisione assunta deve ritenersi dotata di intrinseca coerenza logica, perché finalizzata, come si è detto, a contemperare interessi confliggenti, secondo le indicazioni fornite nella sentenza di annullamento con rinvio, senza perdere di vista la finalità tipica della confisca connessa all'affermazione di responsabilità del Capelletti per il delitto di cui all'art. 474, c.p., da individuare nella necessità di impedire la circolazione, attraverso l'esposizione sine die al pubblico, dei marchi "Ferrari" contraffatti. 8. Al rigetto, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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