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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1998

ECLI:EU:T:1998:108
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997B0267 - IT Avis juridique important | 61997B0267 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 25 maggio 1998. - Broome & Wellington contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Avviso di instaurazione di un procedimento antidumping - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]267/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02191 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che instaura un procedimento antidumping - Atto preparatorio (Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 384/96) [OSCURATO:PERSONA] atti impugnabili per annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, i provvedimenti che hanno effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando sensibilmente la loro situazione giuridica.

Nel caso di atti posti in essere in più stadi, sono impugnabili in linea di massima solo i provvedimenti che delineano definitivamente la posizione dell'istituzione a conclusione del procedimento, restandone esclusi gli atti interlocutori miranti a preparare la decisione finale, la cui illegittimità potrebbe utilmente venir contestata in un ricorso contro quest'ultima.

D'altro canto, solo gli atti che incidono immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate possono giustificare, prima della conclusione del procedimento amministrativo, la ricevibilità di un ricorso di annullamento.

Sotto questo profilo, non può considerarsi atto impugnabile, in quanto trattasi di atto meramente preparatorio, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che instaura un procedimento antidumping.

Infatti, dalle disposizioni del regolamento antidumping n. 384/96 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di condurre indagini e di decidere, in base alle stesse, di procedere all'archiviazione del procedimento o, invece, di continuarlo, o adottando provvedimenti provvisori o proponendo al Consiglio l'adozione di provvedimenti definitivi.

Detta conclusione non può venire contestata né per il fatto che, prima del deposito del reclamo, il portavoce della [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato che questa avrebbe instaurato un nuovo procedimento in caso di presentazione di reclamo, in quanto tale elemento rientra nell'esame del merito sulla legittimità dell'avviso di avvio di detto procedimento, né per il maggior o minore grado di certezza quanto all'imposizione dei dazi antidumping, dal momento che, in diritto, l'instaurazione di un procedimento antidumping non sfocia necessariamente in siffatta imposizione.

Per di più, l'avviso di instaurazione di un procedimento antidumping non ha l'effetto giuridico di obbligare le imprese implicate a modificare le loro pratiche commerciali o a cooperare al procedimento così instaurato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0267 - IT Avis juridique important | 61997B0267 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 25 maggio 1998. - Broome & Wellington contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Ricorso di annullamento - Avviso di instaurazione di un procedimento antidumping - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]267/97. raccolta della giurisprudenza 1998 pagina II-02191 [OSCURATO:PERSONA] chiave Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Nozione - Atti che producono effetti giuridici vincolanti - Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che instaura un procedimento antidumping - Atto preparatorio (Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 384/96) [OSCURATO:PERSONA] atti impugnabili per annullamento, ai sensi dell'art. 173 del Trattato, i provvedimenti che hanno effetti giuridici vincolanti che possono incidere sugli interessi dei ricorrenti, modificando sensibilmente la loro situazione giuridica. Nel caso di atti posti in essere in più stadi, sono impugnabili in linea di massima solo i provvedimenti che delineano definitivamente la posizione dell'istituzione a conclusione del procedimento, restandone esclusi gli atti interlocutori miranti a preparare la decisione finale, la cui illegittimità potrebbe utilmente venir contestata in un ricorso contro quest'ultima. D'altro canto, solo gli atti che incidono immediatamente e in modo irreversibile sulla situazione giuridica delle imprese interessate possono giustificare, prima della conclusione del procedimento amministrativo, la ricevibilità di un ricorso di annullamento. Sotto questo profilo, non può considerarsi atto impugnabile, in quanto trattasi di atto meramente preparatorio, una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che instaura un procedimento antidumping. Infatti, dalle disposizioni del regolamento antidumping n. 384/96 emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di condurre indagini e di decidere, in base alle stesse, di procedere all'archiviazione del procedimento o, invece, di continuarlo, o adottando provvedimenti provvisori o proponendo al Consiglio l'adozione di provvedimenti definitivi. Detta conclusione non può venire contestata né per il fatto che, prima del deposito del reclamo, il portavoce della [OSCURATO:PERSONA] abbia dichiarato che questa avrebbe instaurato un nuovo procedimento in caso di presentazione di reclamo, in quanto tale elemento rientra nell'esame del merito sulla legittimità dell'avviso di avvio di detto procedimento, né per il maggior o minore grado di certezza quanto all'imposizione dei dazi antidumping, dal momento che, in diritto, l'instaurazione di un procedimento antidumping non sfocia necessariamente in siffatta imposizione. Per di più, l'avviso di instaurazione di un procedimento antidumping non ha l'effetto giuridico di obbligare le imprese implicate a modificare le loro pratiche commerciali o a cooperare al procedimento così instaurato.
Sentenza Corte di giustizia UE/1998 — Fons Iuris — Fons Iuris