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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 07870/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 55/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 21061 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dall'Inps avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di Euro 34.163,46 e ha dichiarato lo stesso definitivamente esecutivo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

2. la Corte territoriale ha ricostruito nei termini che seguono la fattispecie concreta: - l'ente previdenziale aveva pacificamente liquidato il TFS in favore della lavoratrice, emettendo un mandato di pagamento con assegno circolare, quindi adempiendo alla propria obbligazione; - detto assegno non veniva posto all'incasso dalla lavoratrice che, pur ricevendolo presso la propria abitazione con la raccomandata indicata dall'ente, non lo ritirava; - il mancato ritiro ed il mancato incasso non determinavano, però, il diritto del debitore alla revoca del pagamento già avvenuto, come invece nei fatti accadeva, dal momento che l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno (Cass. nr. 26617 del 2007); - la procedura messa in atto dall'Inpdap (nei cui rapporti è poi subentrato l’Inps), il 30 novembre del 2010, per revocare il già intervenuto pagamento di quanto spettante alla Confaloni, comportava l'impossibilità, per quest'ultima, di mettere l'assegno all'incasso e riscuotere la somma, con conseguente arricchimento senza causa dell'ente; - l'azione esercitata in causa non era, dunque, quella volta al riconoscimento del diritto al trattamento di fine servizio ma quella volta al riconoscimento del diritto ad ottenere la somma scaturente da detto titolo e indebitamente trattenuta in danno della lavoratrice, exart. 2041 cod.civ.; - la prescrizione era decennale e non quinquennale; Ric. 2021 n. 21061 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -3- - quanto alle spese processuali, le stesse andavano , però, compensate, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni costituite«dal lungo tempo trascorso tra la messa a disposizione della somma e la richiesta della Confaloni, situazione che aveva comprensibilmente indotto l'ente a ritenere che sussistesse un difetto di interesse alla riscossione»;

3. ha proposto ricorso per cassazio ne la parte in epigrafe, con un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui non ha opposto difese l’INPS;

4. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-l’erronea statuizione in ordine al governo delle spese processuali, difettando i presupposti di legge per la compensazione delle stesse;

6. le censure sono fondate ;

7. deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017);

8. nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporisdall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»;

9. alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»;

10. la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano «altre Ric. 2021 n. 21061 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -4- analoghe gravi ed eccezionali ragioni» è norma elastica (v., per tutte, in motivazione, Cass. nr. 29130 del 2019), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge: la funzione interpretativa-applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto; 11.ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratioche sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.); 12.il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, ve rificatesi nel corso del processo, si ponga no in termini di event i « del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (v.

Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit, §15); 13.una tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, ove la Corte ha affermato la necessità e legittimità dell’iniziativ a giudiziaria; la condotta tenuta dalla controparte, prima del giudizio, è, in linea generale, ininfluente sul piano delle spese.

Intrapresol’iter giudiziale, l'alea del processo deve grava re sulla parte totalmente soccombente, come «normale complemento» dell'accoglimento della domanda (Corte Cost. nr. 303 del 1986), salvo, ben inteso, la ricorrenza delle ipotesi eccettuative, sopra delineate: ipotesi, però, non integrate, nella fattispecie, in base al solo richiamo del «lungo tempo trascorso»tra la messa a disposizione della somma (dovuta) e la (legittima) richiesta della stessa; 14.il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona , in diversa composizione, che in base agli enunciati principi, provvederà Ric. 2021 n. 21061 sez.

ML -ud. 22-12-2022 -5- nuovamente al governo delle spese, anche, con riferimento a l giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21061-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 55/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 23/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 21061 sez. ML -ud. 22-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato l'opposizione proposta dall'Inps avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di Euro 34.163,46 e ha dichiarato lo stesso definitivamente esecutivo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio; 2. la Corte territoriale ha ricostruito nei termini che seguono la fattispecie concreta: - l'ente previdenziale aveva pacificamente liquidato il TFS in favore della lavoratrice, emettendo un mandato di pagamento con assegno circolare, quindi adempiendo alla propria obbligazione; - detto assegno non veniva posto all'incasso dalla lavoratrice che, pur ricevendolo presso la propria abitazione con la raccomandata indicata dall'ente, non lo ritirava; - il mancato ritiro ed il mancato incasso non determinavano, però, il diritto del debitore alla revoca del pagamento già avvenuto, come invece nei fatti accadeva, dal momento che l'estinzione dell'obbligazione con effetto liberatorio per il debitore si verifica solo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di danaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno (Cass. nr. 26617 del 2007); - la procedura messa in atto dall'Inpdap (nei cui rapporti è poi subentrato l’Inps), il 30 novembre del 2010, per revocare il già intervenuto pagamento di quanto spettante alla Confaloni, comportava l'impossibilità, per quest'ultima, di mettere l'assegno all'incasso e riscuotere la somma, con conseguente arricchimento senza causa dell'ente; - l'azione esercitata in causa non era, dunque, quella volta al riconoscimento del diritto al trattamento di fine servizio ma quella volta al riconoscimento del diritto ad ottenere la somma scaturente da detto titolo e indebitamente trattenuta in danno della lavoratrice, exart. 2041 cod.civ.; - la prescrizione era decennale e non quinquennale; Ric. 2021 n. 21061 sez. ML -ud. 22-12-2022 -3- - quanto alle spese processuali, le stesse andavano , però, compensate, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni costituite«dal lungo tempo trascorso tra la messa a disposizione della somma e la richiesta della Confaloni, situazione che aveva comprensibilmente indotto l'ente a ritenere che sussistesse un difetto di interesse alla riscossione»; 3. ha proposto ricorso per cassazio ne la parte in epigrafe, con un unico motivo, successivamente illustrato con memoria, cui non ha opposto difese l’INPS; 4. la proposta del giudice relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l’unico motivo di ricorso, parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.-l’erronea statuizione in ordine al governo delle spese processuali, difettando i presupposti di legge per la compensazione delle stesse; 6. le censure sono fondate ; 7. deve premettersi che la disciplina delle spese è regolata dalla norma vigente alla data di introduzione del giudizio di primo grado (Cass.nr. 10213 del 2017); 8. nella fattispecie, il procedimento è disciplinato ratione temporisdall'art. 92 cod. proc. civ. nel testo attualmente vigente, a tenore del quale le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti»; 9. alle ipotesi tipizzate va aggiunta - per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 19 aprile 2018 nr. 77, additiva di accoglimento- quella in cui «sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni»; 10. la disposizione, nella parte in cui consente al giudice di disporre la compensazione delle spese di lite allorché ricorrano «altre Ric. 2021 n. 21061 sez. ML -ud. 22-12-2022 -4- analoghe gravi ed eccezionali ragioni» è norma elastica (v., per tutte, in motivazione, Cass. nr. 29130 del 2019), da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in termini di violazione di legge: la funzione interpretativa-applicativa di una disposizione formulata con clausola generale ha infatti una valenza integrativa del precetto legale e postula, quindi, una questione di diritto; 11.ciò posto in via generale, in relazione al nuovo enunciato introdotto dal Giudice delle Leggi e a chiarimento del perimetro della clausola generale, la Corte Costituzionale ha indicato ogni possibile situazione che, partecipando della stessa ratioche sottende le ipotesi tipizzate, esprima un «sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti» (v. in motivazione Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit.); 12.il riferimento è, dunque, a quelle circostanze che, ve rificatesi nel corso del processo, si ponga no in termini di event i « del tutto imprevist(i) ed imprevedibil(i) per la parte che agisce o resiste in giudizio» (v. Corte Cost. nr. 77 del 2018 cit, §15); 13.una tale situazione non è riscontrabile nel caso di specie, ove la Corte ha affermato la necessità e legittimità dell’iniziativ a giudiziaria; la condotta tenuta dalla controparte, prima del giudizio, è, in linea generale, ininfluente sul piano delle spese. Intrapresol’iter giudiziale, l'alea del processo deve grava re sulla parte totalmente soccombente, come «normale complemento» dell'accoglimento della domanda (Corte Cost. nr. 303 del 1986), salvo, ben inteso, la ricorrenza delle ipotesi eccettuative, sopra delineate: ipotesi, però, non integrate, nella fattispecie, in base al solo richiamo del «lungo tempo trascorso»tra la messa a disposizione della somma (dovuta) e la (legittima) richiesta della stessa; 14.il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Ancona , in diversa composizione, che in base agli enunciati principi, provvederà Ric. 2021 n. 21061 sez. ML -ud. 22-12-2022 -5- nuovamente al governo delle spese, anche, con riferimento a l giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del
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