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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025

Cassazione n. 10849/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 163/RG 35903 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti in questa sede perché generici e disattesi dal giudice di merito con argomenti sintetici ma giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto le ragioni del diniego della causa di non punibilità sono contenute a pagina 3 valorizzando l'assenza reiterata, per tre volte, dell'imputata dal domicilio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente motivazione come nella specie stanti i precedenti dell'imputata (pag.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e ensora Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 163/RG 35903 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per il reato di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti in questa sede perché generici e disattesi dal giudice di merito con argomenti sintetici ma giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in quanto le ragioni del diniego della causa di non punibilità sono contenute a pagina 3 valorizzando l'assenza reiterata, per tre volte, dell'imputata dal domicilio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ma sorretta da sufficiente motivazione come nella specie stanti i precedenti dell'imputata (pag.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA] e ensora Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10849/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris