CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2022
Cassazione n. 31559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23749/16 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei Piloti del Golfo di Napoli, rappresentata e difesa r- t a SS Ail e 9-e-I i t i iz?( (E. Carlomagno, [OSCURATO:PERSONA] e era ma an con domicilio eletto in kNapoil, via R. Bracco 451 R., vvn a_ , Vi.:\_. ( e ig( kf it 1/4? H l: it 2 n:e VI 4 0:26; 5 o lo ST,..? (A. o ...,t l l i v iì . .2 o i 0_ 11 . A . n/,2_-_\. c e é.--... h"c.0 - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n.2819/2016 Je,e05 el-z\ra udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022, dal Consigliere dott. M. [OSCURATO:PERSONA] che: 1.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, formulando un solo motivo, avverso la sentenza della CTR della Campania 2819/16, con la quale accoglieva il gravame della contribuente sul rilievo della sussistenza di un rapporto di natura associativa tra pilota e la corporazione di appartenenza, esulando dunque dal rapporto di lavoro subordinato, con la conseguente insussistenza della fondatezza dell'atto di contestazione con cui si ingiungeva alla corporazione il pagamento delle sanzioni per il mancato prelievo delle ritenute alla fonte con riferimento al 5% versato ad undici piloti nel 2007. La contribuente resiste con controricorso. Considerato che: Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; che, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto per l'intervenuta definizione agevolata della lite; che, l'Agenzia ha chiesto la compensazione delle spese di lite; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6.10.2022