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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27943/2026

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l TRIBUNALE del RIESAME diCALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, in sede di ricorsoex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il riesame proposto nell’interesse diUmberto [OSCURATO:PERSONA] e confermato l’ordinanza di applicazione della misuradella custodia cautelare in carcere del 22 aprile 2026 emessa nei suoi confrontidal GIP di Caltanissetta.1.1.

L’ordinanza genetica ha ravvisato, a carico dell’indagato, sussistente ilquadro gravemente indiziario in ordine ai delitti di cui all’art. 23, comma 3, leggen. 110 del 1975 (capo 1: per aver detenuto un’arma clandestina occultata in unterreno adiacente alla sua proprietà, smontata e completa di tutte le componentiche la rendono idonea all’esplosione di colpi di arma da fuoco con la cannaavente matricola abrasa) e all’art. 648 cod. pen. (capo 2: perché, al fine ditrarne profitto, acquistava o comunque riceveva l’arma clandestina di cui alprecedente capo, provento di delitto di contraffazione di arma), così comeemergente dagli atti di indagine che hanno portato all’arresto dell’indagato, e,sotto il profilo delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione sia inconsiderazione della gravità del fatto che dei precedenti penali, reputando unicamisura idonea a elidere il pericolo di reiterazione quella della custodia in carcere,avuto riguardo alla custodia delle armi e all’aiuto prestato all’evaso Miraglia eprecisando che il braccialetto elettronico poteva solo servire al controllo deimovimenti del prevenuto senza poter formulare una prognosi positiva in ordinealla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di recidere i rapporti con l’ambiente criminale entro ilquale la gravita e reperisce le armi.1.2.

Il Tribunale, in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari edadeguatezza della disposta misura massima di rigore, ha condiviso leargomentazioni formulate dal primo giudice.In punto di gravità indiziaria, ha rilevato che tutti gli oggetti sottoposti asequestro appaiono funzionali alla realizzazione di ulteriori e pericolosi fatticriminosi, senza che il prevenuto abbia fornito sul punto alcuna spiegazione edha respinto la tesi difensiva in ordine alla non compatibilità tra munizioni e armie sulla mancanza di offensività della stessa, osservando che le munizioni “sonoindicative del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha nella sua disponibilità anche altre armi ancoranon rinvenute” (pag. 7 ord. imp.).Il Tribunale, in punto di esigenze cautelari, richiamate le valutazioni del GIP,ha affermato che il prevenuto è soggetto del tutto incline alla detenzione di armied ha sottolineato che la dinamica complessiva delle condotte poste in esserenon fa emergere elementi rassicuranti circa la sussistenza di quella capacità diautocontrollo e di necessario distacco da contesti criminali di elevato spessorecon i quali il prevenuto ha stretti legami e grazie ai quali si procura con facilitàarmi e munizioni, prodromiche alla perpetrazione di ancor più gravi reati.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, di seguito trascritti negli strettilimiti necessari per la motivazione ex ’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,apparenza e manifesta illogicità della motivazione per relationem per avere ilTribunale acriticamente e genericamente condiviso le motivazioni del giudice diprime cure e, dunque, ancorato il pericolo di reiterazione alle pluralità di armi emunizioni rinvenute, ai precedenti penali e alla condotta di favoreggiamento cosìaffermando che il prevenuto appare “un soggetto pericoloso e del tutto inclinealla detenzione di armi”.Si lamenta la carenza strutturale della motivazione perché il provvedimentoimpugnato omette di confrontarsi con i dati storici e oggettivi formalizzati neglipresenza di munizioni indica la presenza di altre armi non ancora rinvenutecostituisce – ad avviso del ricorrente – una mera supposizione congetturale,radicalmente smentita dall’esito negativizzato degli accertamenti investigativicompendiati nella CNR in ordine alle perquisizioni eseguite presso il domicilio, lepertinenze e gli automezzi in uso al ricorrente nonché nello stesso immobile ovesi era barricato l’evaso.Si censura, inoltre, il passaggio del Tribunale ha ipotizzato che le due armimanifestano una spiccata attitudine lesiva ma siffatto assunto sposta ilbaricentro del giudizio dal piano della concretezza fattuale a quello della mera eastratta possibilità potenziale, violando apertamente il principio di materialitàdell’indizio.I giudici del riesame hanno recepito criticamente la valutazione sulla recidivadel primo giudice senza operare alcun necessario bilanciamento con il percorsobiografico e giudiziario del ricorrente, ignorando la risalenza temporale deiprecedenti, l’assenza decennale di nuove iscrizioni e l’avvenuta estinzione dellapena all’esito del percorso di affidamento in prova.

Il Tribunale ha omesso dimotivare sull’esito negativo degli accertamenti eseguiti sul cellulare e sulle celletelefoniche del ricorrente, idoneo ad escludere su base documentale qualsiasiprevio concerto o intesa logistica anteriore.2.2.

Con il secondo motivo si denunciano, ex art. 606, lett. b) e c), cod.proc. pen. inosservanza degli artt. 275, commi 1, 3 e 3-bis, 275-bis, 292 e 309proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutainadeguatezza degli arresti domiciliari con procedure di controllo elettronico.Il Tribunale – ad avviso del ricorrente – con formula generica e stereotipataha escluso in blocco l’idoneità di ogni altra misura meno afflittiva rispetto aquella inframuraria senza confrontarsi con la specifica misura domestica col“braccialetto elettronico” proposta dalla difesa rispetto ad un domicilio “giàbonificato” (cfr. perquisizioni negative presso l’abitazione e le pertinenze) adisposizione del ricorrente.

Si contesta l’apoditticità della ritenuta assenza dicapacità di autocontrollo del prevenuto perché in insanabile contrasto con il datodocumentale del positivo completamento di un percorso di affidamento in provaai servizi sociali della durata di circa sei anni, conclusosi con provvedimento delTribunale di sorveglianza che ha dichiarato estinta la pena; inoltre l’ordinanzanon tiene conto del lungo periodo, circa un decennio, di assenza di nuovecontestazioni penali (condotte cessate nel 2016).

La ritenuta “propensionecriminosa” paventata dal Collegio de l ibertate è costruita su unarappresentazione astratta ed enfatizzata senza un effettivo confronto con leallegazioni difensive e con gli atti di indagine.3.

Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generaleAlessandro Cimino, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a procedere allatrattazione orale del ricorso in pubblica udienza partecipata.4.

All’odierna udienza, all’esito della discussione delle parti presenti, questehanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, per quanto di ragione, sulla base del secondo motivorelativo alle esigenze cautelari con particolare riguardo alla scelta della misura,mentre il primo motivo va dichiarato inammissibile.1.

Va in primo luogo premesso che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunaledel riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenzadelle esigenze cautelari consente al giudice di legittimità, in relazione allapeculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ossia dell’adeguatezza delleragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.Il ricorso è invece inammissibile quando propone censure che riguardino laricostruzione dei fatti o che tendano a proporne una ricostruzione alternativa,ovvero che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze ed esigenze giàesaminate dal giudice di merito o di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazionidel Gip e del Tribunale del riesame, essendo il giudizio, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento.

Il giudizio è, dunque, circoscritto alla solaverifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dimerito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (cfr. già Sez.

U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; ex multis,Sez. 5, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, Taverniti, non mass.;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, DiIasi, Rv. 269884-01).In secondo luogo, va ribadito che l’ordinanza applicativa della misura equella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate ecomplementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra ecompleta l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudicee, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersiintegrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo sianostate indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez.

U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ealtri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc.Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri,Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez.1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01): difatti, trattandosi diordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integranoreciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri,Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotanol'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità dellamisura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli,Rv. 212768-01).2.

Nella cornice ermeneutica appena richiamata il primo motivo di ricorso –nella parte in cui si lamenta il preteso errore metodologico in cui sarebbe incorsoil Tribunale del riesame che, nel confermare la misura custodiale, avrebbe fattoillegittimamente e acriticamente ripiegato sulla motivazione per relationem – sirivela inammissibile per manifesta infondatezza della censura.2.1.

Invero, sin dal noto arresto espresso dalle Sez.

U Primavera, lamotivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarelegittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a unlegittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispettoall'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) -fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate eritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciutodall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rendagravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell'impugnazione (Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01;conf. ex multis Sez. 3, n. 30591 del 07/04/2025, Colamussi, non mass.; Sez. 3,n. 29534 del 10/04/2025, Evangelisti, non mass.; Sez. 2, n. 55199 del29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone,Rv. 261248-01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01).Inoltre, la motivazione (di una sentenza come di una ordinanza che applicauna misura cautelare, personale o reale) non deve esser "narrativa", ma"dimostrativa": non deve cioè risolversi nella descrizione della convinzione delgiudice senza il puntuale riferimento alle prove o agli indizi che ne sostengono ipassaggi logici; la motivazione non si risolve in un “racconto" o nella cronaca deifatti, ma deve dare conto della "giustificazione logico razionale" delle valutazioniposte a sostegno dell'accertamento di responsabilità o della decisione diapplicare, la misura deve essere cioè fondata sullo scrutinio della legittimità diprove o indizi specifici ed offrire un percorso logico-argomentativo controllabile26/11/2019, Lampada, non mass., in motiv.; conf.

Sez. 3, n. 34481 del16/09/2025, Catoi e altro, non mass., in motiv. § 4.3).Pertanto, in tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione non puòritenersi adempiuto solo qualora l’ordinanza del Tribunale del riesame contengauna motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alleargomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazionedelle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanificala garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto delprocedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedentestatuizione, alla luce dei rilievi svolti dall’indagato (Sez. 3, n. 24331 del27/05/2025, Wu, non mass.; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Rv. 259111-01).2.2.

Quest’ultima situazione non è quella verificatasi nel caso di specieperché, con riguardo al profilo della gravità indiziaria, la denunciata mancanzaassoluta di motivazione non si riscontra affatto.Difatti, il Tribunaleha integralmente condiviso il percorso argomentativosvolto dal giudice di prime cure dando contestualmente atto che lo stesso non èstato “contestato dalla difesa” (pag. 7 ord. imp.) e ha in ogni casoautonomamente motivato sul punto facendo riferimento a tutti gli elementi pocoprima esposti (cfr. § 1.1 ord. imp.: CNR redatta dal personale della Questura diCaltanissetta; perquisizione domiciliare e veicolare, successivamente estesa alterreno adiacente all’abitazione dell’indagato; estrapolazione e visione delleimmagini di videosorveglianza; rinvenimento e sequestro di nn. 3 pistole ecartucce di diverso calibro; accertamenti urgenti sulle armi; verbale di arresto:pagg. 2-5 ord. imp.); dunque, in parte qua, è del tutto congrua e conforme adiritto la motivazione secondo la quale tali elementi “consentono, con un giudiziodi alta probabilità e coerenza logica, di ricollegare il prevenuto all’armaclandestina rinvenuta nel terreno adiacente all’immobile ove egli effettivamenteabita con la famiglia” (pag. 7 ord. imp.).3. è invece fondato il secondo motivo di ricorso limitatamente alla sceltadella misura.3.1.

Il Tribunale, in punto di esigenze cautelari e di ritenuto pericolo direiteratio criminis, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure ad esserinviando (pag. 7 ord. imp.), il che costituisce legittima applicazione dei principigiurisprudenziali sopra richiamati (v. retro § 2).3.2.

In punto di scelta della misura il Collegio cautelare ha, nondimeno,operato un apodittico e generico in riferimento all’incapacità di autocontrollo(auto-custodia) dell’indagato, escludendo il suo “necessario distacco da contesticriminali di elevato spessore” (non meglio identificati), senza adeguatamentespiegare le fonti di siffatto assunto e sopratutto le ragioni per le quali la misuradegli arresti domiciliari (invocata dalla difesa), corredata da rigorosi e intensiobblighi accessori nonché con l’aggiunta di presidi diretti ad assicurare il controlloa distanza, attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico, non sia adeguataper tutelare il ravvisato pericolo di reiteratio criminis.Invero, dopo aver richiamato i precedenti penali dell’indagato, sulla basedella negativa prognosi sulla personalità dell’indagato (fondata sul ruolo dicustode delle armi e sul collegamento con i circuiti criminali dai quali si procurale armi, nonché sul precedente specifico), l’impugnata ordinanza ha esclusol’adeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva di quella massima di rigoreperché “non sufficientemente correlata alla gravità del fatto e non idonea adimpedire che il [OSCURATO:PERSONA] si metta nelle condizioni di realizzare attività criminosedello stesso tipo di quella oggi perseguita” e comunque non “idonea a recidere gliindubbi contatti con i circuiti criminali dai quali si procura le armi” (pag. 8 ord.imp.).In siffatti passaggi motivazionali, il Collegio cautelare pare aver aggiunto aduna mera clausola di stile (“…non sufficientemente correlata alla gravità del fattoe non idonea ad impedire…”) proposizioni del tutto assertive in cui non si spiegasulla base di quali elementi concreti abbia inferito “gli indubbi contatti” concircuiti criminali (non meglio identificati).Non meno appaganti sono i successivi passaggi motivazionali che, rispettoallo specifico tema della scelta della misura, si rivelano in parte neutri ovveroinconsistenti (“…il prevenuto è aduso a detenere armi in luoghi che sono nellasua disponibilità”), in parte congetturali (“…questi potrebbe recuperarli anchetramite terze persone”) e in altra parte generici (“…la riottosità del prevenutoall’osservanza delle regole…”: pag. 8 ord. imp.).3.3.

Nella sostanza, il Tribunale cautelare ha impropriamente utilizzato, nellavicenda in esame, la regola di giudizio che regge le cautele personali chefondano l'adeguatezza della misura della custodia in carcere sulla base di unapresunzione relativa di sussistenza dell'esigenza cautelare, per le quali nonoccorre alcun particolare rigore motivazionale al fine di escludere la capacitàdell'indagato di osservare disciplinatamente le prescrizioni, dovendo la capacitàdi autocontrollo risultare dagli atti o essere desunta, anche sulla base diallegazioni della parte, da elementi specifici che, in relazione al caso concreto,facciano ritenere che le esigenze cautelari siano salvaguardabili con misurediverse dalla custodia cautelare in carcere.Invece, nei procedimenti per reati che, come nella specie, sono sottratti alregime speciale delle presunzioni e che seguono le regole cautelari ordinarie,l'apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, ancheeventualmente con controllo a distanza, deve far leva sulle specifiche ragioni inbase alle quali ritenere l’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario(valutazione, nella specie, mancante), tanto da rendere necessaria la custodia incarcere alla luce di un'esplicita valutazione, parimenti mancante e nonformulabile in maniera apodittica come risulta dal testo dell'ordinanzaimpugnata, in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria acontenere le gravi esigenze cautelari rilevate dal provvedimento, restrittivo nelcaso concreto (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, cit., in motiv. § 4.2).3.4.

Il Tribunale, che pure ha (opportunamente) richiamato, in premessa,proprio quest'ultimo - condiviso - principio giurisprudenziale (cfr. pagg. 7-8 ord.imp.), nella vicenda al vaglio non ne ha fatto buon governo, perché pergiustificare l’applicazione della custodia cautelare in carcere si è limitato ad unamotivazione del tutto apparente e, pertanto, mancante.4.

Mancando una reale motivazione al proposito, l’ordinanza impugnata vaannullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio in ordine alleesigenze cautelari e, in particolare, in ordine alla scelta della misura custodialeda applicare nel caso di specie e, nel porre riparo al rilevato vizio motivazionale,il giudice di rinvio, in piena libertà valutativa, dovrà attenersi ai principi di dirittoin precedenza enunciati.Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensidell'art. 309, comma. 7, c.p.p.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIBUNALE del RIESAME diCALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, in sede di ricorsoex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato il riesame proposto nell’interesse diUmberto [OSCURATO:PERSONA] e confermato l’ordinanza di applicazione della misuradella custodia cautelare in carcere del 22 aprile 2026 emessa nei suoi confrontidal GIP di Caltanissetta.1.1. L’ordinanza genetica ha ravvisato, a carico dell’indagato, sussistente ilquadro gravemente indiziario in ordine ai delitti di cui all’art. 23, comma 3, leggen. 110 del 1975 (capo 1: per aver detenuto un’arma clandestina occultata in unterreno adiacente alla sua proprietà, smontata e completa di tutte le componentiche la rendono idonea all’esplosione di colpi di arma da fuoco con la cannaavente matricola abrasa) e all’art. 648 cod. pen. (capo 2: perché, al fine ditrarne profitto, acquistava o comunque riceveva l’arma clandestina di cui alprecedente capo, provento di delitto di contraffazione di arma), così comeemergente dagli atti di indagine che hanno portato all’arresto dell’indagato, e,sotto il profilo delle esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione sia inconsiderazione della gravità del fatto che dei precedenti penali, reputando unicamisura idonea a elidere il pericolo di reiterazione quella della custodia in carcere,avuto riguardo alla custodia delle armi e all’aiuto prestato all’evaso Miraglia eprecisando che il braccialetto elettronico poteva solo servire al controllo deimovimenti del prevenuto senza poter formulare una prognosi positiva in ordinealla capacità del [OSCURATO:PERSONA] di recidere i rapporti con l’ambiente criminale entro ilquale la gravita e reperisce le armi.1.2. Il Tribunale, in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari edadeguatezza della disposta misura massima di rigore, ha condiviso leargomentazioni formulate dal primo giudice.In punto di gravità indiziaria, ha rilevato che tutti gli oggetti sottoposti asequestro appaiono funzionali alla realizzazione di ulteriori e pericolosi fatticriminosi, senza che il prevenuto abbia fornito sul punto alcuna spiegazione edha respinto la tesi difensiva in ordine alla non compatibilità tra munizioni e armie sulla mancanza di offensività della stessa, osservando che le munizioni “sonoindicative del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ha nella sua disponibilità anche altre armi ancoranon rinvenute” (pag. 7 ord. imp.).Il Tribunale, in punto di esigenze cautelari, richiamate le valutazioni del GIP,ha affermato che il prevenuto è soggetto del tutto incline alla detenzione di armied ha sottolineato che la dinamica complessiva delle condotte poste in esserenon fa emergere elementi rassicuranti circa la sussistenza di quella capacità diautocontrollo e di necessario distacco da contesti criminali di elevato spessorecon i quali il prevenuto ha stretti legami e grazie ai quali si procura con facilitàarmi e munizioni, prodromiche alla perpetrazione di ancor più gravi reati.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensoredi fiducia del [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi, di seguito trascritti negli strettilimiti necessari per la motivazione ex ’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc.pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen.,apparenza e manifesta illogicità della motivazione per relationem per avere ilTribunale acriticamente e genericamente condiviso le motivazioni del giudice diprime cure e, dunque, ancorato il pericolo di reiterazione alle pluralità di armi emunizioni rinvenute, ai precedenti penali e alla condotta di favoreggiamento cosìaffermando che il prevenuto appare “un soggetto pericoloso e del tutto inclinealla detenzione di armi”.Si lamenta la carenza strutturale della motivazione perché il provvedimentoimpugnato omette di confrontarsi con i dati storici e oggettivi formalizzati neglipresenza di munizioni indica la presenza di altre armi non ancora rinvenutecostituisce – ad avviso del ricorrente – una mera supposizione congetturale,radicalmente smentita dall’esito negativizzato degli accertamenti investigativicompendiati nella CNR in ordine alle perquisizioni eseguite presso il domicilio, lepertinenze e gli automezzi in uso al ricorrente nonché nello stesso immobile ovesi era barricato l’evaso.Si censura, inoltre, il passaggio del Tribunale ha ipotizzato che le due armimanifestano una spiccata attitudine lesiva ma siffatto assunto sposta ilbaricentro del giudizio dal piano della concretezza fattuale a quello della mera eastratta possibilità potenziale, violando apertamente il principio di materialitàdell’indizio.I giudici del riesame hanno recepito criticamente la valutazione sulla recidivadel primo giudice senza operare alcun necessario bilanciamento con il percorsobiografico e giudiziario del ricorrente, ignorando la risalenza temporale deiprecedenti, l’assenza decennale di nuove iscrizioni e l’avvenuta estinzione dellapena all’esito del percorso di affidamento in prova. Il Tribunale ha omesso dimotivare sull’esito negativo degli accertamenti eseguiti sul cellulare e sulle celletelefoniche del ricorrente, idoneo ad escludere su base documentale qualsiasiprevio concerto o intesa logistica anteriore.2.2. Con il secondo motivo si denunciano, ex art. 606, lett. b) e c), cod.proc. pen. inosservanza degli artt. 275, commi 1, 3 e 3-bis, 275-bis, 292 e 309proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenutainadeguatezza degli arresti domiciliari con procedure di controllo elettronico.Il Tribunale – ad avviso del ricorrente – con formula generica e stereotipataha escluso in blocco l’idoneità di ogni altra misura meno afflittiva rispetto aquella inframuraria senza confrontarsi con la specifica misura domestica col“braccialetto elettronico” proposta dalla difesa rispetto ad un domicilio “giàbonificato” (cfr. perquisizioni negative presso l’abitazione e le pertinenze) adisposizione del ricorrente. Si contesta l’apoditticità della ritenuta assenza dicapacità di autocontrollo del prevenuto perché in insanabile contrasto con il datodocumentale del positivo completamento di un percorso di affidamento in provaai servizi sociali della durata di circa sei anni, conclusosi con provvedimento delTribunale di sorveglianza che ha dichiarato estinta la pena; inoltre l’ordinanzanon tiene conto del lungo periodo, circa un decennio, di assenza di nuovecontestazioni penali (condotte cessate nel 2016). La ritenuta “propensionecriminosa” paventata dal Collegio de l ibertate è costruita su unarappresentazione astratta ed enfatizzata senza un effettivo confronto con leallegazioni difensive e con gli atti di indagine.3. Il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generaleAlessandro Cimino, ha chiesto e ottenuto l’autorizzazione a procedere allatrattazione orale del ricorso in pubblica udienza partecipata.4. All’odierna udienza, all’esito della discussione delle parti presenti, questehanno concluso nel senso riportato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato, per quanto di ragione, sulla base del secondo motivorelativo alle esigenze cautelari con particolare riguardo alla scelta della misura,mentre il primo motivo va dichiarato inammissibile.1. Va in primo luogo premesso che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunaledel riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenzadelle esigenze cautelari consente al giudice di legittimità, in relazione allapeculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verificadelle censure inerenti la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ossia dell’adeguatezza delleragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di dirittoche governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.Il ricorso è invece inammissibile quando propone censure che riguardino laricostruzione dei fatti o che tendano a proporne una ricostruzione alternativa,ovvero che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze ed esigenze giàesaminate dal giudice di merito o di riconsiderazione delle caratteristichesoggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazionidel Gip e del Tribunale del riesame, essendo il giudizio, invece, circoscrittoall'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizionedelle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza diillogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al finegiustificativo del provvedimento. Il giudizio è, dunque, circoscritto alla solaverifica delle censure inerenti l’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice dimerito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (cfr. già Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01; ex multis,Sez. 5, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, Taverniti, non mass.;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, DiIasi, Rv. 269884-01).In secondo luogo, va ribadito che l’ordinanza applicativa della misura equella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate ecomplementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra ecompleta l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudicee, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersiintegrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo sianostate indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj ealtri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc.Sarli e altir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri,Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez.1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01): difatti, trattandosi diordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integranoreciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri,Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotanol'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità dellamisura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli,Rv. 212768-01).2. Nella cornice ermeneutica appena richiamata il primo motivo di ricorso –nella parte in cui si lamenta il preteso errore metodologico in cui sarebbe incorsoil Tribunale del riesame che, nel confermare la misura custodiale, avrebbe fattoillegittimamente e acriticamente ripiegato sulla motivazione per relationem – sirivela inammissibile per manifesta infondatezza della censura.2.1. Invero, sin dal noto arresto espresso dalle Sez. U Primavera, lamotivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerarelegittima quando: 1) - faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a unlegittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispettoall'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) -fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenutosostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate eritenute coerenti con la sua decisione; 3) - l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciutodall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si rendagravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione odell'impugnazione (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664-01;conf. ex multis Sez. 3, n. 30591 del 07/04/2025, Colamussi, non mass.; Sez. 3,n. 29534 del 10/04/2025, Evangelisti, non mass.; Sez. 2, n. 55199 del29/05/2018, Salcini, Rv. 274252-01; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone,Rv. 261248-01; Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014, Mairajane, Rv. 261839-01).Inoltre, la motivazione (di una sentenza come di una ordinanza che applicauna misura cautelare, personale o reale) non deve esser "narrativa", ma"dimostrativa": non deve cioè risolversi nella descrizione della convinzione delgiudice senza il puntuale riferimento alle prove o agli indizi che ne sostengono ipassaggi logici; la motivazione non si risolve in un “racconto" o nella cronaca deifatti, ma deve dare conto della "giustificazione logico razionale" delle valutazioniposte a sostegno dell'accertamento di responsabilità o della decisione diapplicare, la misura deve essere cioè fondata sullo scrutinio della legittimità diprove o indizi specifici ed offrire un percorso logico-argomentativo controllabile26/11/2019, Lampada, non mass., in motiv.; conf. Sez. 3, n. 34481 del16/09/2025, Catoi e altro, non mass., in motiv. § 4.3).Pertanto, in tema di misure cautelari, l’obbligo di motivazione non puòritenersi adempiuto solo qualora l’ordinanza del Tribunale del riesame contengauna motivazione per relationem che si risolva nel mero richiamo alleargomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, omettendo la valutazionedelle doglianze contenute nella richiesta di riesame; in tal caso, infatti, si vanificala garanzia del doppio grado di giurisdizione e viene meno lo stesso oggetto delprocedimento di riesame, costituito dalla revisione critica della precedentestatuizione, alla luce dei rilievi svolti dall’indagato (Sez. 3, n. 24331 del27/05/2025, Wu, non mass.; Sez. 6, n. 9752 del 29/01/2014, Rv. 259111-01).2.2. Quest’ultima situazione non è quella verificatasi nel caso di specieperché, con riguardo al profilo della gravità indiziaria, la denunciata mancanzaassoluta di motivazione non si riscontra affatto.Difatti, il Tribunaleha integralmente condiviso il percorso argomentativosvolto dal giudice di prime cure dando contestualmente atto che lo stesso non èstato “contestato dalla difesa” (pag. 7 ord. imp.) e ha in ogni casoautonomamente motivato sul punto facendo riferimento a tutti gli elementi pocoprima esposti (cfr. § 1.1 ord. imp.: CNR redatta dal personale della Questura diCaltanissetta; perquisizione domiciliare e veicolare, successivamente estesa alterreno adiacente all’abitazione dell’indagato; estrapolazione e visione delleimmagini di videosorveglianza; rinvenimento e sequestro di nn. 3 pistole ecartucce di diverso calibro; accertamenti urgenti sulle armi; verbale di arresto:pagg. 2-5 ord. imp.); dunque, in parte qua, è del tutto congrua e conforme adiritto la motivazione secondo la quale tali elementi “consentono, con un giudiziodi alta probabilità e coerenza logica, di ricollegare il prevenuto all’armaclandestina rinvenuta nel terreno adiacente all’immobile ove egli effettivamenteabita con la famiglia” (pag. 7 ord. imp.).3. è invece fondato il secondo motivo di ricorso limitatamente alla sceltadella misura.3.1. Il Tribunale, in punto di esigenze cautelari e di ritenuto pericolo direiteratio criminis, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure ad esserinviando (pag. 7 ord. imp.), il che costituisce legittima applicazione dei principigiurisprudenziali sopra richiamati (v. retro § 2).3.2. In punto di scelta della misura il Collegio cautelare ha, nondimeno,operato un apodittico e generico in riferimento all’incapacità di autocontrollo(auto-custodia) dell’indagato, escludendo il suo “necessario distacco da contesticriminali di elevato spessore” (non meglio identificati), senza adeguatamentespiegare le fonti di siffatto assunto e sopratutto le ragioni per le quali la misuradegli arresti domiciliari (invocata dalla difesa), corredata da rigorosi e intensiobblighi accessori nonché con l’aggiunta di presidi diretti ad assicurare il controlloa distanza, attraverso l'applicazione del braccialetto elettronico, non sia adeguataper tutelare il ravvisato pericolo di reiteratio criminis.Invero, dopo aver richiamato i precedenti penali dell’indagato, sulla basedella negativa prognosi sulla personalità dell’indagato (fondata sul ruolo dicustode delle armi e sul collegamento con i circuiti criminali dai quali si procurale armi, nonché sul precedente specifico), l’impugnata ordinanza ha esclusol’adeguatezza di ogni altra misura meno afflittiva di quella massima di rigoreperché “non sufficientemente correlata alla gravità del fatto e non idonea adimpedire che il [OSCURATO:PERSONA] si metta nelle condizioni di realizzare attività criminosedello stesso tipo di quella oggi perseguita” e comunque non “idonea a recidere gliindubbi contatti con i circuiti criminali dai quali si procura le armi” (pag. 8 ord.imp.).In siffatti passaggi motivazionali, il Collegio cautelare pare aver aggiunto aduna mera clausola di stile (“…non sufficientemente correlata alla gravità del fattoe non idonea ad impedire…”) proposizioni del tutto assertive in cui non si spiegasulla base di quali elementi concreti abbia inferito “gli indubbi contatti” concircuiti criminali (non meglio identificati).Non meno appaganti sono i successivi passaggi motivazionali che, rispettoallo specifico tema della scelta della misura, si rivelano in parte neutri ovveroinconsistenti (“…il prevenuto è aduso a detenere armi in luoghi che sono nellasua disponibilità”), in parte congetturali (“…questi potrebbe recuperarli anchetramite terze persone”) e in altra parte generici (“…la riottosità del prevenutoall’osservanza delle regole…”: pag. 8 ord. imp.).3.3. Nella sostanza, il Tribunale cautelare ha impropriamente utilizzato, nellavicenda in esame, la regola di giudizio che regge le cautele personali chefondano l'adeguatezza della misura della custodia in carcere sulla base di unapresunzione relativa di sussistenza dell'esigenza cautelare, per le quali nonoccorre alcun particolare rigore motivazionale al fine di escludere la capacitàdell'indagato di osservare disciplinatamente le prescrizioni, dovendo la capacitàdi autocontrollo risultare dagli atti o essere desunta, anche sulla base diallegazioni della parte, da elementi specifici che, in relazione al caso concreto,facciano ritenere che le esigenze cautelari siano salvaguardabili con misurediverse dalla custodia cautelare in carcere.Invece, nei procedimenti per reati che, come nella specie, sono sottratti alregime speciale delle presunzioni e che seguono le regole cautelari ordinarie,l'apprezzamento in ordine alla inidoneità della cautela domiciliare, ancheeventualmente con controllo a distanza, deve far leva sulle specifiche ragioni inbase alle quali ritenere l’inadeguatezza di ogni affidamento fiduciario(valutazione, nella specie, mancante), tanto da rendere necessaria la custodia incarcere alla luce di un'esplicita valutazione, parimenti mancante e nonformulabile in maniera apodittica come risulta dal testo dell'ordinanzaimpugnata, in ordine alla esclusiva idoneità della cautela inframuraria acontenere le gravi esigenze cautelari rilevate dal provvedimento, restrittivo nelcaso concreto (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, cit., in motiv. § 4.2).3.4. Il Tribunale, che pure ha (opportunamente) richiamato, in premessa,proprio quest'ultimo - condiviso - principio giurisprudenziale (cfr. pagg. 7-8 ord.imp.), nella vicenda al vaglio non ne ha fatto buon governo, perché pergiustificare l’applicazione della custodia cautelare in carcere si è limitato ad unamotivazione del tutto apparente e, pertanto, mancante.4. Mancando una reale motivazione al proposito, l’ordinanza impugnata vaannullata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuovo giudizio in ordine alleesigenze cautelari e, in particolare, in ordine alla scelta della misura custodialeda applicare nel caso di specie e, nel porre riparo al rilevato vizio motivazionale,il giudice di rinvio, in piena libertà valutativa, dovrà attenersi ai principi di dirittoin precedenza enunciati.Il ricorso va invece dichiarato inammissibile nel resto.Alla cancelleria competono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia pernuovo giudizio sul punto al Tribunale di Caltanissetta competente ai sensidell'art. 309, comma. 7, c.p.p.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27943/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris