CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11360/2021R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, elettivamente domiciliati in Roma, Via E.Q. Viscont i n. 99 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrenti – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, n. 2124/2020depositata in data 16.10.2020; N. 11360/21R.G. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 1 2 . 10 . 2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: -l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a d un unico motivo, avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. della Puglia aveva rigettato l’appello dalla stessa avanzato avverso la sentenza n. 3009/2014, emessa dalla C.T.P. di Taranto, che aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e dai soci in relazione ad avviso di accertamentoloro notificato, per l’anno 2008; -la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; -rilevato che il Consigliere relatore ha proposto la decisione del ricorso per come comunicato alle parti, ma che i contro ricorrent i , prima dell’odierna adunanza camerale, hannofatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio; Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, che è accoglibile, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge; P.Q.M. sospende il processo fino al 16 gennaio 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione degli atti alla Sezione Tributaria. Roma, così deciso nella ca