CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 gennaio 2024
Cassazione n. 35238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE LIBERTA' di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2024, il Tribunale di Catania, nel rigettare la richiesta di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza emessa 1'8 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, applicativa della misura cautelare della custodia cautelare in carcere, per il reato di associazione per delinquere, finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, e per più episodi di furto in abitazione. Secondo la pubblica accusa, il Passalacqua sarebbe il promotore di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti in abitazione, da eseguire nel territorio dei comuni di Catania, [OSCURATO:PERSONA] la Punta, Sant'[OSCURATO:PERSONA] e Tremestieri etneo. 2. Avverso l'ordinanza, l'indagato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione di norme processuali, in relazione agli artt. 297, 303 e 309 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che: l'indagato sarebbe stato raggiunto in precedenza da altra ordinanza cautelare, emessa a seguito della convalida del suo arresto, avvenuto il 18 gennaio 2022, per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen.; l'ordinanza impugnata si fonderebbe su elementi indiziari già presenti al momento dell'emissione della prima misura cautelare; aveva chiesto al Tribunale di retrodatare, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., l'efficacia dell'ordinanza impugnata al momento dell'emissione della prima ordinanza cautelare; il Tribunale aveva ritenuto infondata la richiesta. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione del Tribunale, sostenendo che: i reati oggetto delle due misure cautelari sarebbero connessi, «essendo configurabile il concorso formale, la continuazione ovvero il nesso teleologico»; l'attività investigativa, per quel che riguardava la posizione dell'indagato, sarebbe cessata con il suo arresto, eseguito il 18 gennaio 2022, prima dell'emissione dell'ordinanza oggi impugnata, emessa in data 8 gennaio 2024. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo è infondato. Il Tribunale, invero, ha evidenziato che, nel caso in esame, mancava il necessario presupposto della "desumibilità", posto che i gravi indizi di colpevolezza, relativi ai fatti di reato di cui alla seconda ordinanza, erano emersi dalla comunicazione di notizia di reato finale, depositata solo in data 8 febbraio 2022, nel contesto di un'indagine complessa, concernente più fatti delittuosi. Solo col deposito di tale atto, avvenuto in data successiva a quella dell'emissione del precedente provvedimento cautelare, i gravi indizi di colpevolezza, relativi ai fatti di reato di cui alla seconda ordinanza, erano stati portati a conoscenza del pubblico ministero (cfr. pagine 2, 3 e 4 dell'ordinanza impugnata). La comunicazione di notizia di reato compendiava plurimi elementi di indagine (intercettazioni ambientali, servizi di osservazione e pedinamento a carico di tutti gli indagati) e da essa era emersa la fattispecie associativa, oggetto della seconda ordinanza cautelare. Si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale «nell'ipotesi d'adozione di più ordinanze cautelari nei confronti del medesimo indagato per fatti diversi tra i quali non vi è connessione qualificata, la regola di retrodatazione dei termini custodiali relativi al provvedimento più recente opera esclusivamente quando al momento dell'emissione della prima ordinanza l'autorità inquirente era già in possesso degli elementi sufficienti per richiedere l'adozione della misura cautelare anche per il reato oggetto del successivo provvedimento e non anche quando la stessa era solo a conoscenza dei relativi fatti, ma non aveva ancora provveduto al loro accertamento» (Sez. 4, n. 2649 del 25/11/2008, Endrizzi, Rv. 242498). Sotto altro profilo, va rilevato che l'affermazione con la quale il ricorrente sostiene che i reati oggetto delle due misure cautelari sarebbero connessi, «essendo configurabile il concorso formale, la continuazione ovvero il nesso teleologico», risulta non dimostrata, generica e confusa. Il ricorrente, invero, non ha neppure precisato quale ipotesi di connessione - tra le tre da lui invocate - sarebbe concretamente riscontrabile nel caso in esame. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua li. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 29 m