Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 09073/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 34791/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33H05 M145R), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ulpiano n. 29, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Tacito n. 23, ha eletto domicilio; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2484/2018, pubblicata il 7 settembre 2018, notificata il 26 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 34791/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Contratto d’opera professionale – Iscrizione all’albo –Nullità lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza (Sezione distaccata di Schio), [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse dichiarato, previo accertamento della nullità delle convenzioni intercorse tra le parti il 20 dicembre 1991, il 28 marzo 1997 e il 16 dicembre 2004 e – in subordine – previa risoluzione delle medesime convenzioni per grave inadempimento del convenuto, che nulla era dovuto a quest’ultimo per le prestazioni fornite in esecuzione di tali convenzioni, con la conseguente condanna alla restituzione di quanto complessivamente percepito.

Inoltre, l’attrice chiedeva che, nell’eventualità di rigetto delle proprie domande, il convenuto fosse condannato alla restituzione delle somme già incassate, quantificate nell’importo di euro 468.455,52, oltre interessi, attesa l’intervenuta revoca dell’incarico nonché la nullità di tutte le convenzioni sottoscritte per violazione degli artt. 2229 e 2231 c.c. e dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929.

Al riguardo, esponeva: che aveva incaricato il geometra [OSCURATO:PERSONA] di predisporre un progetto di variante al piano di lottizzazione avente ad oggetto la realizzazione di un centro commerciale sul terreno di sua proprietà, sito in Thiene, località Campazzi; che erano successivamente insorti dei contrasti sul compenso dovuto; che il Petracca aveva instaurato un procedimento arbitrale, che si era concluso con la declaratoria di nullità della clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni; che queste ultime erano nulle per violazione dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie, sostenendo che le convenzioni concluse tra le parti erano valide, poiché gli incarichi avevano assunto ad oggetto l’esecuzione di una complessa serie di prestazioni, che non rientravano in quelle indicate dalla legge professionale di cui al r.d. n. 274/1929.

Nel corso del giudizio era assunta l’ammessa prova testimoniale.

Quindi, con sentenza n. 2367/2016, depositata il 15 dicembre 2016, il Tribunale adito, in accoglimento delle domande svolte, accertava la nullità delle convenzioni intercorse tra le parti e dichiarava che alcunché era dovuto dall’attrice al convenuto, condannando quest’ultimo a restituire all’attrice la somma di euro 468.455,41.

In proposito, la sentenza di prime cure osservava che le convenzioni – e, in particolare, l’ultima, con effetti novativi delle due precedenti – aveva ad oggetto la predisposizione di una variante del piano di lottizzazione nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie necessarie per l’approvazione da parte della pubblica amministrazione, sicché tali contratti erano contrari a norma imperativa e segnatamente all’art. 16 del r.d. n. 274/1929, che limitava rigorosamente le attività consentite ai geometri; e tra quelle vietate doveva essere ricompresa anche la predisposizione del piano di lottizzazione, implicando essa necessariamente la progettazione di infrastrutture e di edifici in cemento armato. 2.– Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto avesse avuto ad oggetto la predisposizione di una variante al piano di lottizzazione, in quanto, in realtà, l’incarico gli avrebbe demandato di curare, con le autorità competenti, la richiesta di una variante urbanistica per aumentare la volumetria realizzabile; b) nella parte in cui, pur ammettendo che l’oggetto del contratto fosse consistito nella presentazione di un piano di lottizzazione, con variante, aveva reputato che tale attività costituisse violazione dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929, in quanto il piano di lottizzazione presentato avrebbe avuto ad oggetto solo le opere di urbanizzazione e, quindi, non avrebbe comportato la realizzazione di edifici in cemento armato; c) nella parte in cui aveva escluso che il contratto fosse affetto solo da parziale nullità, con il conseguente diritto di trattenere le somme corrisposte a diverso titolo in relazione ad attività già compiute, riguardanti le precedenti due convenzioni.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale concludeva per il rigetto dell’appello, in quanto infondato.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che la declaratoria di nullità della convenzione conclusa dal Petracca con la [OSCURATO:PERSONA] in data 16 dicembre 2004, avente espressa efficacia novativa delle due precedenti del 28 marzo 1997 e del 20 dicembre 1991, doveva essere confermata, in quanto essa era contraria ai divieti posti dall’art. 16 del r.d. n. 274/1929; b) che dal tenore letterale della convenzione si evinceva, infatti, che il Petracca si era impegnato a svolgere tutta l’attività necessaria o utile a conseguire l’edificabilità dell’intero terreno, obbligandosi altresì a presentare il piano di lottizzazione, le varianti e quanto altro necessario al fine di ottenere il massimo della volumetria; c) che la variante del piano di lottizzazione, creata e predisposta dal Petracca, era stata solo controfirmata da altro professionista, sicché non era possibile scindere l’attività svolta presso la pubblica amministrazione da quella di studio e predisposizione del piano di lottizzazione, essendo l’una finalizzata alla realizzazione dell’altra; d ) che, in conse guenza della radicale nullità del rapporto tra il geometra e il cliente, non spettava al primo alcun compenso per l’opera svolta. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico, complesso motivo.

Ha resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 1343 c.c., nonché dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929, per avere la Corte di merito erroneamente individuato l’effettiva causa del contratto, riferendosi solo al dato letterale emergente dallo stesso, senza valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, da cui sarebbe emersa la ragione pratica della sua stipulazione.

Secondo l’istante, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto d’opera professionale fosse finalizzato puramente alla progettazione e lottizzazione di un terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], mentre la vera causa del contratto sarebbe consistita nella prestazione di un’attività di “lobbying” presso la pubblica amministrazione, pienamente meritevole di tutela, sicché sarebbe stato affidato al geometra Petracca un mandato onnicomprensivo, finalizzato alla presentazione del nuovo piano di lottizzazione, con la variante necessaria delle volumetrie, in forza del quale il mandatario sarebbe stato delegato ad avvalersi della prestazione di avvocati e di tecniciqualificati.

Per l’effetto, sempre ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929, in quanto il mandato conferito gli avrebbe consentito di delegare tutte le attività a lui precluse ad altri tecnici, proprio in considerazione della consapevolezza, da parte dei contraenti, dell’impossibilità di poter svolgere determinate attività. 1.1.–Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni.

In primis, nell’esporre la diversa lettura che si sarebbe dovuta dare delle concluse convenzioni, il ricorrente non ha adeguatamente indicato i documenti e i contratti ai quali si è riferito, oggetto della declaratoria di nullità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18695del 01/07/2021; Sez.

U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019), né ha trascritto il contenuto o riassunto quantomeno i passaggi salienti da cui si sarebbe potuto trarre il diverso approdo ermeneutico prospettato, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6,c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12259 del 14/04/2022; Sez.

U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022).

In secondo luogo, i termini attraverso cui è stata articolata la doglianza, pur sotto l’apparente veste di un vizio di violazione di legge, tendono, in realtà, ad ottenere una rinnovata valutazione del fatto e segnatamente della portata precettiva delle concluse convenzioni.

Senonché il sostanziale riesame della ricostruzione della volontà negoziale, già operata dai Giudici di merito, è precluso in sede di legittimità, ove non sia prospettata, in termini specifici, anche con riferimento al quomodo, la violazione di puntuali canoni ermeneutici e la motivazione addotta sia congrua sul piano logico e giuridico (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016).

Ed invero la contestazione del ricorrente si incentra sull’auspicio di una rinnovata interpretazione della volontà delle parti, ossia della individuazione degli effetti da esse avuti di mira, quale accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, rispetto al quale il tema della qualificazione giuridica del negozio, mediante l’attribuzione del corretto nomen iuris, assume una valenza meramente conseguenziale.

E nella specie le argomentazioni esposte nella pronuncia d’appello hanno dato ampia contezza dell’oggetto delle stipulate convenzioni, avendo riguardo, sia alla valorizzazione delle espressioni utilizzate in seno a tali contratti, sia alla convergenza dei contegni che ne sono seguiti.

Sotto il primo profilo, infatti, la Corte d’appello ha evidenziato che dal tenore letterale dei negozi emergeva che il Petracca si era impegnato a svolgere tutta l’attività necessaria o utile a conseguire l’edificabilità del terreno, obbligandosi altresì a presentare il piano di lottizzazione, le varianti e quanto altro indispensabile al fine di realizzare il massimo della volumetria.

Sotto il secondo profilo, la pronuncia d’appello ha sottolineato che il Petracca aveva effettivamente predisposto una variante del piano di lottizzazione, esclusivamente controfirmata da altro professionista, unitamente alle connesse attività svolte presso la pubblica amministrazione. 1.2.– Ora, il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità.

Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 19989 del 30/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8543 del 08/04/2009).

Si evidenzia, sul punto, che – a norma dell’art. 16, lett. m), del r.d. n. 274/1929, che non è stato modificato dalla legge n. 1068/1971 – la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006), il che è quanto accaduto nella fattispecie, posto che – secondo le pacifiche risultanze in atti – l’incarico aveva ad oggetto la predisposizione di un progetto di variante al piano di lottizzazione per la realizzazione di un centro commerciale con ampia volumetria, cui era sottesa la predisposizione (ed annessa progettazione) di consistenti strutture in cemento armato.

Siffatta scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006).

Dunque, a fronte della dichiarazione di invalidità dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale per difetto di iscrizione del professionista all’albo, l’accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d’opera professionale, il cui esercizio era riservato ad iscritti ad albi, costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 9844 del 06/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 27/03/1980; Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975). 2.–Con il secondo, subordinato, motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, primo comma, e 2231 c.c., per avere la Corte territoriale dichiarato la nullità delle convenzioni intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Petracca, escludendo la loro nullità parziale in attuazione di un obbligo di salvataggio e di un’interpretazione funzionale delle stesse diverse attività svolte in via autonoma, in forza di tali negozi.

Ad avviso del ricorrente, all’esito dell’ottenuto aumento di volumetrie, la progettazione sarebbe spettata ad altri tecnici abilitati, sicuramente più competenti, il che avrebbe evidenziato l’assoluta frazionabilità degli adempimenti, ognuno con un suo significato economico funzionale ben individuabile.

Sicché sarebbe difettata, nelle argomentazioni della pronuncia d’appello, alcuna indagine volta ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avuto interesse a concludere le varie convenzioni senza quelle parti inficiate da nullità.

Inoltre, soggiunge l’istante che la mancata iscrizione all’albo avrebbe comunque richiesto una distinzione tra prestazioni protette, riservate agli iscritti, e prestazioni non protette, che avrebbero potuto essere adempiute da parte di una pletora indefinita di soggetti, con l’effetto che il prestatore avrebbe quantomeno avuto diritto al giusto compenso per le prestazioni legittimamente rese, il tutto in favore di un committente verosimilmente in mala fede.

E ciò in applicazione del principio secondo cui, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione, salvo il diritto di conseguire comunque un giusto compenso per le prestazioni liberamente eseguibili. 2.1.–La censura è infondata.

E tanto perché, per un verso, la Corte distrettuale ha enucleato l’oggetto dei contratti nel conferimento del compito di realizzare una variante del piano di lottizzazione, senza che il ricorrente abbia fornito elementi idonei a confutare tale assunto, alla stregua di una diversa interpretazione delle convenzioni.

Per altro verso, ha specificamente affermato che l’attività svolta presso la pubblica amministrazione non poteva essere scissa dallo studio e dalla predisposizione del piano di lottizzazione, in quanto le due attività erano tra esse compenetrate e funzionalizzate.

Da ciò la Corte d’appello ha desunto la natura unitaria dell’attività svolta dal Petracca, con la conseguente nullità del rapporto instaurato tra il geometra e il cliente e la connessa non spettanza di alcun diritto al compenso per l’opera prestata.

Ha aggiunto il Giudice del gravame che l’insieme unitario di prestazioni volte alla realizzazione della suddetta variante avrebbe implicato la nullità dell’intero contratto, con obbligo di restituzione di ogni somma percepita a tale titolo.

Per l’effetto, è stata verificata l’integrazione di un’ipotesi di nullità – come pr evista dall’art. 2231 c.c. – , rientrando la prestazione espletata dal professionista (recte geometra) tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale (recte ingegneri), il cui esercizio era subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione.

Sicché è stato escluso che il compito affidato rientrasse in un’attività esterna, in ordine alla quale avrebbe avuto applicazione il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 21495 del 12/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 15/02/2005).

Quale mero riflesso di tale inquadramento dell’incarico affidato, è stata sostenuta la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, essendo stati privati i contratti di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o non munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, per appartenere a categoria del tutto differente, non avrebbe avuto alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa.

All’esito della valutazione circa l’unitarietà dell’incarico conferito, in relazione al suo specifico oggetto, è stato dunque fatto buon governo del principio a mente del quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, risultando dimostrato che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso ilcontratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; Sez.

L, Sentenza n. 27839 del 30/12/2009). 3.–Con il ricorso incidentale condizionato la controricorrente ha riproposto le domande già formulate, in via subordinata, nel primo grado di giudizio, ritenute assorbite dal Tribunale di Vicenza e riproposte, sempre in via subordinata, in grado di appello, nel caso di accoglimento del gravame, anche in quella sede ritenute assorbite.

Segnatamente esse consistono: A) nell’accertamento dell’intervenuto consensuale scioglimento o revoca o annullamento delle convenzioni, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di dette convenzioni; B) nell’accertamento della validità ed efficacia della diffida ad adempiere comunicata e, dunque, nella dichiarazione di risoluzione per il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione del 16 dicembre 2004; C) nella pronuncia di risoluzione per il grave inadempimento del professionista; D) nella verifica del legittimo rifiuto della proposta di stipulare un preliminare fittizio, del legittimo rifiuto della proposta di permuta formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., del legittimo rifiuto di esaminare la proposta comunicata da [OSCURATO:PERSONA]; E) nella condanna alla restituzione di tutte le somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA], siccome versate in assenza dei presupposti convenzionalmente pattuiti dalle parti o in assenza di valida pattuizione. 3.1.– Il “ricorso incidentale condizionato” non deve essere esaminato in ragione del rigetto del ricorso principale. 4.–In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto e il ricorso incidentale condizionato è assorbito.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 34791/2018) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 33H05 M145R), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Ulpiano n. 29, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Roma, via Tacito n. 23, ha eletto domicilio; -controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 2484/2018, pubblicata il 7 settembre 2018, notificata il 26 settembre 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 febbraio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 34791/18 C.C.[OSCURATO:DATA_NASCITA] Contratto d’opera professionale – Iscrizione all’albo –Nullità lette le memorie depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 30 aprile 2009, la [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva, davanti al Tribunale di Vicenza (Sezione distaccata di Schio), [OSCURATO:PERSONA], affinché fosse dichiarato, previo accertamento della nullità delle convenzioni intercorse tra le parti il 20 dicembre 1991, il 28 marzo 1997 e il 16 dicembre 2004 e – in subordine – previa risoluzione delle medesime convenzioni per grave inadempimento del convenuto, che nulla era dovuto a quest’ultimo per le prestazioni fornite in esecuzione di tali convenzioni, con la conseguente condanna alla restituzione di quanto complessivamente percepito. Inoltre, l’attrice chiedeva che, nell’eventualità di rigetto delle proprie domande, il convenuto fosse condannato alla restituzione delle somme già incassate, quantificate nell’importo di euro 468.455,52, oltre interessi, attesa l’intervenuta revoca dell’incarico nonché la nullità di tutte le convenzioni sottoscritte per violazione degli artt. 2229 e 2231 c.c. e dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929. Al riguardo, esponeva: che aveva incaricato il geometra [OSCURATO:PERSONA] di predisporre un progetto di variante al piano di lottizzazione avente ad oggetto la realizzazione di un centro commerciale sul terreno di sua proprietà, sito in Thiene, località Campazzi; che erano successivamente insorti dei contrasti sul compenso dovuto; che il Petracca aveva instaurato un procedimento arbitrale, che si era concluso con la declaratoria di nullità della clausola compromissoria contenuta nelle convenzioni; che queste ultime erano nulle per violazione dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale resisteva alle domande avversarie, sostenendo che le convenzioni concluse tra le parti erano valide, poiché gli incarichi avevano assunto ad oggetto l’esecuzione di una complessa serie di prestazioni, che non rientravano in quelle indicate dalla legge professionale di cui al r.d. n. 274/1929. Nel corso del giudizio era assunta l’ammessa prova testimoniale. Quindi, con sentenza n. 2367/2016, depositata il 15 dicembre 2016, il Tribunale adito, in accoglimento delle domande svolte, accertava la nullità delle convenzioni intercorse tra le parti e dichiarava che alcunché era dovuto dall’attrice al convenuto, condannando quest’ultimo a restituire all’attrice la somma di euro 468.455,41. In proposito, la sentenza di prime cure osservava che le convenzioni – e, in particolare, l’ultima, con effetti novativi delle due precedenti – aveva ad oggetto la predisposizione di una variante del piano di lottizzazione nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie necessarie per l’approvazione da parte della pubblica amministrazione, sicché tali contratti erano contrari a norma imperativa e segnatamente all’art. 16 del r.d. n. 274/1929, che limitava rigorosamente le attività consentite ai geometri; e tra quelle vietate doveva essere ricompresa anche la predisposizione del piano di lottizzazione, implicando essa necessariamente la progettazione di infrastrutture e di edifici in cemento armato. 2.– Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2017, [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, lamentando l’erroneità della sentenza di primo grado: a) nella parte in cui aveva ritenuto che il contratto avesse avuto ad oggetto la predisposizione di una variante al piano di lottizzazione, in quanto, in realtà, l’incarico gli avrebbe demandato di curare, con le autorità competenti, la richiesta di una variante urbanistica per aumentare la volumetria realizzabile; b) nella parte in cui, pur ammettendo che l’oggetto del contratto fosse consistito nella presentazione di un piano di lottizzazione, con variante, aveva reputato che tale attività costituisse violazione dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929, in quanto il piano di lottizzazione presentato avrebbe avuto ad oggetto solo le opere di urbanizzazione e, quindi, non avrebbe comportato la realizzazione di edifici in cemento armato; c) nella parte in cui aveva escluso che il contratto fosse affetto solo da parziale nullità, con il conseguente diritto di trattenere le somme corrisposte a diverso titolo in relazione ad attività già compiute, riguardanti le precedenti due convenzioni. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale concludeva per il rigetto dell’appello, in quanto infondato. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello e, per l’effetto, confermava integralmente la pronuncia impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a ) che la declaratoria di nullità della convenzione conclusa dal Petracca con la [OSCURATO:PERSONA] in data 16 dicembre 2004, avente espressa efficacia novativa delle due precedenti del 28 marzo 1997 e del 20 dicembre 1991, doveva essere confermata, in quanto essa era contraria ai divieti posti dall’art. 16 del r.d. n. 274/1929; b) che dal tenore letterale della convenzione si evinceva, infatti, che il Petracca si era impegnato a svolgere tutta l’attività necessaria o utile a conseguire l’edificabilità dell’intero terreno, obbligandosi altresì a presentare il piano di lottizzazione, le varianti e quanto altro necessario al fine di ottenere il massimo della volumetria; c) che la variante del piano di lottizzazione, creata e predisposta dal Petracca, era stata solo controfirmata da altro professionista, sicché non era possibile scindere l’attività svolta presso la pubblica amministrazione da quella di studio e predisposizione del piano di lottizzazione, essendo l’una finalizzata alla realizzazione dell’altra; d ) che, in conse guenza della radicale nullità del rapporto tra il geometra e il cliente, non spettava al primo alcun compenso per l’opera svolta. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:SOCIETA]., la quale ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, articolato in un unico, complesso motivo. Ha resistito con controricorso al ricorso incidentale condizionato [OSCURATO:PERSONA]. 4.–Le parti hanno presentato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’art. 1343 c.c., nonché dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929, per avere la Corte di merito erroneamente individuato l’effettiva causa del contratto, riferendosi solo al dato letterale emergente dallo stesso, senza valutare il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, da cui sarebbe emersa la ragione pratica della sua stipulazione. Secondo l’istante, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che il contratto d’opera professionale fosse finalizzato puramente alla progettazione e lottizzazione di un terreno di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], mentre la vera causa del contratto sarebbe consistita nella prestazione di un’attività di “lobbying” presso la pubblica amministrazione, pienamente meritevole di tutela, sicché sarebbe stato affidato al geometra Petracca un mandato onnicomprensivo, finalizzato alla presentazione del nuovo piano di lottizzazione, con la variante necessaria delle volumetrie, in forza del quale il mandatario sarebbe stato delegato ad avvalersi della prestazione di avvocati e di tecniciqualificati. Per l’effetto, sempre ad avviso del ricorrente, non vi sarebbe stata alcuna violazione dell’art. 16 del r.d. n. 274/1929, in quanto il mandato conferito gli avrebbe consentito di delegare tutte le attività a lui precluse ad altri tecnici, proprio in considerazione della consapevolezza, da parte dei contraenti, dell’impossibilità di poter svolgere determinate attività. 1.1.–Il motivo è inammissibile per più ordini di ragioni. In primis, nell’esporre la diversa lettura che si sarebbe dovuta dare delle concluse convenzioni, il ricorrente non ha adeguatamente indicato i documenti e i contratti ai quali si è riferito, oggetto della declaratoria di nullità (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 18695del 01/07/2021; Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019), né ha trascritto il contenuto o riassunto quantomeno i passaggi salienti da cui si sarebbe potuto trarre il diverso approdo ermeneutico prospettato, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6,c.p.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 19/04/2022; Sez. 3, Ordinanza n. 12259 del 14/04/2022; Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022). In secondo luogo, i termini attraverso cui è stata articolata la doglianza, pur sotto l’apparente veste di un vizio di violazione di legge, tendono, in realtà, ad ottenere una rinnovata valutazione del fatto e segnatamente della portata precettiva delle concluse convenzioni. Senonché il sostanziale riesame della ricostruzione della volontà negoziale, già operata dai Giudici di merito, è precluso in sede di legittimità, ove non sia prospettata, in termini specifici, anche con riferimento al quomodo, la violazione di puntuali canoni ermeneutici e la motivazione addotta sia congrua sul piano logico e giuridico (Cass. Sez. L, Sentenza n. 10745 del 04/04/2022; Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021; Sez. 6- 3, Ordinanza n. 3590 del 11/02/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 29111 del 05/12/2017; Sez. 3, Sentenza n. 14355 del 14/07/2016). Ed invero la contestazione del ricorrente si incentra sull’auspicio di una rinnovata interpretazione della volontà delle parti, ossia della individuazione degli effetti da esse avuti di mira, quale accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, rispetto al quale il tema della qualificazione giuridica del negozio, mediante l’attribuzione del corretto nomen iuris, assume una valenza meramente conseguenziale. E nella specie le argomentazioni esposte nella pronuncia d’appello hanno dato ampia contezza dell’oggetto delle stipulate convenzioni, avendo riguardo, sia alla valorizzazione delle espressioni utilizzate in seno a tali contratti, sia alla convergenza dei contegni che ne sono seguiti. Sotto il primo profilo, infatti, la Corte d’appello ha evidenziato che dal tenore letterale dei negozi emergeva che il Petracca si era impegnato a svolgere tutta l’attività necessaria o utile a conseguire l’edificabilità del terreno, obbligandosi altresì a presentare il piano di lottizzazione, le varianti e quanto altro indispensabile al fine di realizzare il massimo della volumetria. Sotto il secondo profilo, la pronuncia d’appello ha sottolineato che il Petracca aveva effettivamente predisposto una variante del piano di lottizzazione, esclusivamente controfirmata da altro professionista, unitamente alle connesse attività svolte presso la pubblica amministrazione. 1.2.– Ora, il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l’opera svolta, ai sensi dell’art. 2231 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2038 del 24/01/2019; Sez. 2, Sentenza n. 5871 del 24/03/2016; Sez. 2, Sentenza n. 19989 del 30/08/2013; Sez. 2, Sentenza n. 6402 del 21/03/2011; Sez. 2, Sentenza n. 8543 del 08/04/2009). Si evidenzia, sul punto, che – a norma dell’art. 16, lett. m), del r.d. n. 274/1929, che non è stato modificato dalla legge n. 1068/1971 – la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione – anche parziale – di strutture in cemento armato, mentre, in via d’eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell’ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 100 del 08/01/2021; Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006), il che è quanto accaduto nella fattispecie, posto che – secondo le pacifiche risultanze in atti – l’incarico aveva ad oggetto la predisposizione di un progetto di variante al piano di lottizzazione per la realizzazione di un centro commerciale con ampia volumetria, cui era sottesa la predisposizione (ed annessa progettazione) di consistenti strutture in cemento armato. Siffatta scelta inequivoca del legislatore, dettata da evidenti ragioni di pubblico interesse, lascia all’interprete ristretti margini di discrezionalità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29227 del 12/11/2019; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 27441 del 21/12/2006). Dunque, a fronte della dichiarazione di invalidità dei contratti aventi ad oggetto prestazioni di opera intellettuale per difetto di iscrizione del professionista all’albo, l’accertamento in ordine alla sussistenza in concreto di un rapporto di prestazione d’opera professionale, il cui esercizio era riservato ad iscritti ad albi, costituisce apprezzamento di fatto devoluto al giudice di merito e sottratto al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9844 del 06/07/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2031 del 27/03/1980; Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975). 2.–Con il secondo, subordinato, motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, primo comma, e 2231 c.c., per avere la Corte territoriale dichiarato la nullità delle convenzioni intercorse tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Petracca, escludendo la loro nullità parziale in attuazione di un obbligo di salvataggio e di un’interpretazione funzionale delle stesse diverse attività svolte in via autonoma, in forza di tali negozi. Ad avviso del ricorrente, all’esito dell’ottenuto aumento di volumetrie, la progettazione sarebbe spettata ad altri tecnici abilitati, sicuramente più competenti, il che avrebbe evidenziato l’assoluta frazionabilità degli adempimenti, ognuno con un suo significato economico funzionale ben individuabile. Sicché sarebbe difettata, nelle argomentazioni della pronuncia d’appello, alcuna indagine volta ad accertare se la [OSCURATO:PERSONA] potesse avere avuto interesse a concludere le varie convenzioni senza quelle parti inficiate da nullità. Inoltre, soggiunge l’istante che la mancata iscrizione all’albo avrebbe comunque richiesto una distinzione tra prestazioni protette, riservate agli iscritti, e prestazioni non protette, che avrebbero potuto essere adempiute da parte di una pletora indefinita di soggetti, con l’effetto che il prestatore avrebbe quantomeno avuto diritto al giusto compenso per le prestazioni legittimamente rese, il tutto in favore di un committente verosimilmente in mala fede. E ciò in applicazione del principio secondo cui, quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione, salvo il diritto di conseguire comunque un giusto compenso per le prestazioni liberamente eseguibili. 2.1.–La censura è infondata. E tanto perché, per un verso, la Corte distrettuale ha enucleato l’oggetto dei contratti nel conferimento del compito di realizzare una variante del piano di lottizzazione, senza che il ricorrente abbia fornito elementi idonei a confutare tale assunto, alla stregua di una diversa interpretazione delle convenzioni. Per altro verso, ha specificamente affermato che l’attività svolta presso la pubblica amministrazione non poteva essere scissa dallo studio e dalla predisposizione del piano di lottizzazione, in quanto le due attività erano tra esse compenetrate e funzionalizzate. Da ciò la Corte d’appello ha desunto la natura unitaria dell’attività svolta dal Petracca, con la conseguente nullità del rapporto instaurato tra il geometra e il cliente e la connessa non spettanza di alcun diritto al compenso per l’opera prestata. Ha aggiunto il Giudice del gravame che l’insieme unitario di prestazioni volte alla realizzazione della suddetta variante avrebbe implicato la nullità dell’intero contratto, con obbligo di restituzione di ogni somma percepita a tale titolo. Per l’effetto, è stata verificata l’integrazione di un’ipotesi di nullità – come pr evista dall’art. 2231 c.c. – , rientrando la prestazione espletata dal professionista (recte geometra) tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale (recte ingegneri), il cui esercizio era subordinato per legge all’iscrizione in apposito albo o ad abilitazione. Sicché è stato escluso che il compito affidato rientrasse in un’attività esterna, in ordine alla quale avrebbe avuto applicazione il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13342 del 28/05/2018; Sez. 2, Sentenza n. 14085 del 11/06/2010; Sez. 2, Sentenza n. 21495 del 12/10/2007; Sez. 2, Sentenza n. 3021 del 15/02/2005). Quale mero riflesso di tale inquadramento dell’incarico affidato, è stata sostenuta la nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, essendo stati privati i contratti di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all’albo o non munito nemmeno della prescritta qualifica professionale, per appartenere a categoria del tutto differente, non avrebbe avuto alcuna azione per il pagamento della retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa. All’esito della valutazione circa l’unitarietà dell’incarico conferito, in relazione al suo specifico oggetto, è stato dunque fatto buon governo del principio a mente del quale la nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, risultando dimostrato che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso ilcontratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2314 del 05/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 23950 del 10/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 27839 del 30/12/2009). 3.–Con il ricorso incidentale condizionato la controricorrente ha riproposto le domande già formulate, in via subordinata, nel primo grado di giudizio, ritenute assorbite dal Tribunale di Vicenza e riproposte, sempre in via subordinata, in grado di appello, nel caso di accoglimento del gravame, anche in quella sede ritenute assorbite. Segnatamente esse consistono: A) nell’accertamento dell’intervenuto consensuale scioglimento o revoca o annullamento delle convenzioni, con la conseguente condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione di dette convenzioni; B) nell’accertamento della validità ed efficacia della diffida ad adempiere comunicata e, dunque, nella dichiarazione di risoluzione per il grave inadempimento alle obbligazioni assunte con la convenzione del 16 dicembre 2004; C) nella pronuncia di risoluzione per il grave inadempimento del professionista; D) nella verifica del legittimo rifiuto della proposta di stipulare un preliminare fittizio, del legittimo rifiuto della proposta di permuta formulata da [OSCURATO:SOCIETA]., del legittimo rifiuto di esaminare la proposta comunicata da [OSCURATO:PERSONA]; E) nella condanna alla restituzione di tutte le somme corrisposte da [OSCURATO:PERSONA], siccome versate in assenza dei presupposti convenzionalmente pattuiti dalle parti o in assenza di valida pattuizione. 3.1.– Il “ricorso incidentale condizionato” non deve essere esaminato in ragione del rigetto del ricorso principale. 4.–In definitiva, il ricorso principale deve essere respinto e il ricorso incidentale condizionato è assorbito. Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Ai sen
Sentenza Cassazione n. 09073/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris