CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026
Cassazione n. 13575/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avversola sentenza n. 1511/2016, pronunciata in data 23/11/2016 dallaCommissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il5/12/2016;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del21 aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:Numero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/20261. Il contribuente, ex dirigente Enel iscritto al [OSCURATO:PERSONA] PIA -[OSCURATO:PERSONA]-, impugnava il silenziorifiuto formatosi in relazione all’istanza presentata al fine di ottenere ilrimborso della maggiore IRPEF, oltre interessi, che il datore di lavoroquale sostituto di imposta aveva trattenuto applicando, su una partedell’importo corrispostogli al momento del pensionamento, l’aliquotamedia pari a quella computata sul T.F.R., anziché quella più favorevoledel 12,50%.2. [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso e laCommissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primogrado.3. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione che la Corte,con ordinanza del 6/6/2012, accoglieva richiamando il principioespresso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 13642/2011 e rinviandoal giudice di merito di secondo grado, in diversa composizione, per inecessari e conseguenti accertamenti, oltre che per laregolamentazione delle spese di lite.4. Il contribuente riassumeva il giudizio con ricorso depositato il3/7/2013 e l’Ufficio si costituiva con controdeduzioni depositate il10/9/2013.5. [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnataaccoglieva parzialmente il ricorso originario, dichiarando il diritto delcontribuente al rimborso degli importi maturati fino al 31 dicembre2000 sulla differenza tra quanto versato all’Erario e quanto dovuto aseguito dell’applicazione dell’aliquota del 12,50% alle sole sommeliquidate per il rendimento netto, accertate in euro 150.000,00, oltreinteressi.Numero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/20266. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandosi a due motivi trattati congiuntamente. Il contribuentedeposita controricorso.7. In data 10/4/2026 il contribuente ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con due motivi di ricorso, trattati congiuntamente, l’Agenziadelle entrate deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., la violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., per mancatacomunque, di quanto statuito, e la violazione e la falsa applicazione deld.lgs. 124/1993, art. 13, del d.l. n. 669/1996, art. 1, del d.P.R.917/1986, artt. 16, 17 e 42 (ora 45), della legge 482/1985, art. 6,dell’art. 2697 c.c.2. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità deimotivi di ricorso, perché volti ad una revisione degli accertamenti infatto svolti dal giudice di merito, ribadita dal contribuente nellamemoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis 1 c.p.c.2.1. Nel ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione o lafalsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1,num. 3, c.p.c.In tal caso il vizio della sentenza deve essere dedotto, a pena diinammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle normeasseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni,intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto,contenute nella pronuncia impugnata, debbano ritenersi in contrastocon le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione dellestesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza dilegittimità (Cass. sez. 1, 17/7/2025, n. 19811, Cass.sez. 3 - 26/07/2024, n. 20870, Cass. sez. L, 21/08/2020, n.17570).Numero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026La ricorrente ha puntualmente censurato la violazione del principiodi diritto e dell’ambito dell’accertamento demandato al giudice delmerito con l’ordinanza di rinvio e la violazione o la falsa applicazionedelle disposizioni normative che disciplinano il regime fiscale dellaprestazione resa dal datore di lavoro al momento della cessazione delrapporto di lavoro in relazione alla peculiare forma di previdenzacomplementare che dava diritto ai dirigenti Enel, che vi avevanoaderito e che ne facevano richiesta, di ottenere la liquidazionedell'intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia,enunciando le norme violate e criticando le argomentazioni svolte dallaCommissione Tributaria Regionale.La dedotta inammissibilità sotto il profilo della prospettata revisionedegli accertamenti di fatto operati dal giudice del rinvio è, dunque,priva di fondamento.3. I motivi sono fondati.3.1. Va premesso che questa Corte con ordinanza n. 9691/2012 haaccolto il ricorso per quanto di ragione e cassato la sentenzaimpugnata, rinviando alla [OSCURATO:PERSONA] dellaLiguria, in diversa composizione, anche per la regolamentazione dellespese di giudizio.In particolare, nell’ordinanza di rinvio la Corte ha condiviso ilprincipio espresso con la sentenza resa a sezioni unite n. 13642/2011,secondo il quale in tema di fondi previdenziali integrativi le prestazionierogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epocaantecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, adun fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione diversamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette alseguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazioneseparata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 22Numero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026dicembre 1986, n. 917, solo per quanto riguarda la "sorte capitale",corrispondente all'attribuzione patrimoniale conseguente allacessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dallaliquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%,prevista dall'art. 6 della l. 26 settembre 1985, n. 482; b) per gli importimaturati a decorrere dall'1gennaio 2001 si applica interamente ilregime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a) e17 del d.P.R. n. 917/1986.La Corte, nella medesima ordinanza di rinvio, ha poi evidenziatoche dagli atti di causa doveva affermarsi come pacifico il fatto che ilcontribuente fosse già iscritto al fondo di previdenza in questione inepoca antecedente al 28 aprile 1993 e che le prestazioni in sommacapitale erano state erogate al medesimo contribuente prima del31/12/2000, poiché la ritenuta d’imposta risultava imputata ad Irpefdovuta per l’anno di imposta 2000; ha quindi rilevato che la sentenzaimpugnata (che non aveva tenuto conto delle ragioni poste afondamento del principio di cui innanzi ai fini di ritenere imponibili alsaggio del 12,50% le somme provenienti dalla liquidazione del c.d.rendimento della prestazione pensionistica) dovesse essere cassata inparte qua e, decidendo nel merito, ha affermato che per gli importimaturati fino al 31/12/2000 dovesse applicarsi il regime di tassazioneseparata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. e) e 17 del d.P.R. 917/1986soltanto con riferimento alla sorta capitale corrispondenteall’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapportodi lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del c.d.rendimento dovesse applicarsi la ritenuta del 12,50% prevista dall’art.6 della legge n. 482/1985.La Corte ha, quindi, precisato che per “rendimento”, cui applicarela ritenuta del 12,50% prevista dall’art. 6 della citata legge, dovesseintendersi, in base alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13642/2011,Numero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026“il rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte delTanto premesso, la Corte ha rinviato al giudice di merito di secondogrado.3.3. Nella sentenza resa in sede di rinvio la Commissionerappresentava la particolare complessità dei conteggi richiamati daparte ricorrente e contestati dall’Agenzia delle entrate e che avevachiesto all’Ufficio di depositare entro il 31 luglio 2016 una relazionetecnica esplicativa, concedendo termine alla controparte per il depositodi memoria di replica; quindi, dava atto che l’Agenzia aveva depositatosoltanto le missive inviate a [OSCURATO:PERSONA] ed a Fondenel con le qualiaveva richiesto l’analitica dimostrazione degli incrementi dellaposizione previdenziale del beneficiario del rapporto di previdenza,dovuti all’imputazione degli utili maturati attraverso gli investimentieffettuati sul mercato di riferimento.Effettuato l’excursus normativo e giurisprudenziale, laCommissione, in sede di rinvio, rilevava che agli atti di causa risultavaprodotta la relazione del 4/12/2012 “[OSCURATO:PERSONA]”, denominata “stimadegli accantonamenti individuali effettuati a bilancio dall’Enel per ilfinanziamento della P.I.A. e dei relativi rendimenti generali” e le lettereENEL del 23/7/1986 e del 17/11/2011; quindi, illustrava il meccanismodel Fondo e l’evoluzione dello stesso, per cui il sistema denominato PIAera un fondo interno a prestazioni definite a bilancio Enel, a differenzadi Fondenel nel quale era confluito limitatamente ai dirigenti ENEL inservizio al 31 marzo 1998, dotato di personalità giuridica acontribuzione definita; precisava poi che il “rendimento” risultavaricavato per differenza tra l’importo della prestazione PIA liquidata daENEL, ovvero della somma trasferita da ENEL a Fondenel, in misurapari al valore attuale delle future prestazioni previste dall’accordo del16 aprile 1986, e quello corrispondente alla somma dei contributiNumero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026versati dall’azienda e dal dirigente e del capitale iniziale di dotazionePIA.Da tanto conseguiva che correttamente, ad avviso dellaCommissione, il contribuente sulla base di detta relazione avevasviluppato i conteggi ed aveva ritenuto che la somma complessiva atitolo P.I.A. di euro 888.684,27 includesse anche i c.d. rendimenti nettiper euro 693.183,93, ai quali illegittimamente era stata applicata laritenuta media da lavoro del TFR pari al 34.14% anziché quella fissada capitale del 12,50% con conseguente maggiore trattenuta pari adeuro 150.000,00 della quale aveva chiesto il rimborso. In assenza direlazione tecnica da parte dell’Agenzia, sollecitata in tal senso nelgiudizio di rinvio, la Commissione riteneva che con l’inerzia l’enteavesse manifestato l’insussistenza di serie contestazioni da opporrealla predetta relazione della controparte, per cui riteneva fondata larichiesta di restituzione.3.4. Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 1986 (in base alquarto comma dell'art. 12 del CCNL del 16 maggio 1985, recepitodall'Enel) venne prevista a favore dei dirigenti Enel la stipula diun'assicurazione sulla vita con la previsione contrattualedell'erogazione di una prestazione al momento del collocamento ariposo. Successivamente, sempre nell’anno 1986 -a seguito di appositarichiesta delle rappresentanze sindacali dei dirigenti-, tale previsionevenne modificata con l'accordo tra l'Enel e la Federazione nazionaledirigenti di aziende industriali (Fndai), in virtù del quale vennesostituito il trattamento assicurativo di cui sopra con un rapporto diprevidenza pensionistica integrativa (Fondo “PIA”) con prestazioni daerogare in forma di trattamento periodico, poi dismesso contrasferimento al diverso Fondo “Fondenel” di quanto accumulato. Ilnuovo fondo era chiamato a gestire una forma di previdenzacomplementare a capitalizzazione individuale, che dava diritto aiNumero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026dirigenti Enel che vi avevano aderito e che ne facevano richiesta almomento della cessazione del rapporto di lavoro alla liquidazionedell'intero capitale accumulato in luogo della rendita vitalizia.3.5. La questione controversa riguarda il regime fiscale di taleprestazione, poiché i contribuenti assumevano che il capitale richiesto,in quanto derivante da un contratto assicurativo, doveva essereassoggettato a ritenuta nella misura del 12,50%, quantomeno sulladifferenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premiriscossi, mentre l’Amministrazione finanziaria evidenziava chel'erogazione in oggetto doveva considerarsi come reddito da lavorodipendente, soggetto a tassazione separata ai sensi degli artt. 16,comma 1, lett. a), e 17 del d.P.R. 917/1986.Il contenzioso è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte dicassazione con la sentenza innanzi richiamata, dalla quale si evince chele prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risultiiscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n.124/1993, ad un Fondo di previdenza complementare aziendale acapitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente,sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importimaturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata alregime di tassazione separata di cui agli artt. 16, comma 1, lett. a), e17 TUIR solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondenteall’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapportodi lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd.rendimento si applica la ritenuta del 12,50%; b) per gli importimaturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica invece il richiamatoregime di tassazione separata per intero.3.6. Con specifico riferimento al Fondo PIA si è dunque consolidatol’orientamento di questa Corte nel senso che la ritenuta del 12,50%può applicarsi solo agli importi derivanti dall’effettivo investimento delNumero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026capitale accantonato sul mercato, dovendo invece escludersi tale piùfavorevole tassazione rispetto alle somme versate dal contribuente adun Fondo PIA che non abbia mai investito sul mercato finanziario (Cass.sez. 5, 9/3/2025, n. 6242). In particolare, si è affermato che«costituiscono “rendimento netto” le somme derivanti dall’effettivoinvestimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quellecalcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemitecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la coperturarichiesta dalle prestazioni previdenziali concordate» (così Cass. n.24525/2017).A differenza di quanto affermato nella sentenza impugnata, a pagina12, laddove viene riportato il contenuto della relazione tecnicamenzionata, si deve escludere che possa considerarsi quale“rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sulmercato dell’intero patrimonio Enel, poiché tale fattore costituisce ilrisultato di una mera operazione matematica e non il fruttodell’investimento di quegli accantonamenti sul libero mercato (cosìCass. n. 5436/2018).3.7. Questa Corte ha, altresì, chiarito che l’ambito dell’indaginefattuale relativo al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite,impone di ricostruire «l’impiego delle somme sul mercato finanziario»,di verificare se vi sia stato «l’impiego da parte del Fondo sul mercatodel capitale accantonato», e quale sia stato «il rendimento di gestioneconseguito in relazione a tale impiego, giustificandosi solo rispetto aquest’ultimo rendimento l’affermata tassazione al 12,50%». (cfr. Cass.n. 16116/2018).Al fine di provare l’avvenuto investimento sul mercato finanziario,grava sul contribuente, che ha formulato istanza di rimborso, l’oneredi dimostrare il fondamento della propria pretesa, non essendosufficienti meri conteggi privi di qualsiasi riferimento ai criteri utilizzatiNumero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026per la quantificazione della voce rendimento, così da chiarire se si trattaeffettivamente di incremento della quota individuale del Fondosul mercato (cfr. in fattispecie analoghe Cass. sez. 5, 9/9/2025,n.24897; Cass. sez. 5, 20/4/2025, n. 10387, Cass. sez. 5, 3/7/2023,n. 18622).Né l’onere probatorio della parte può dirsi assolto con la produzione diuna consulenza tecnica poiché non reca alcuna specificazione dei criteriutilizzati per la quantificazione della voce "rendimento", sì da chiarirese si tratti effettivamente di incremento della quota individuale delgestore sul mercato; dalla sentenza, anzi, si evince che il “rendimento”risulta ricavato per differenza tra l’importo della prestazione PIAliquidata da Enel ovvero della somma trasferita da Enel a Fondenel, inmisura pari al valore attuale delle future prestazioni previstedall’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e quello corrispondente alla somma deicontributi versati dall’azienda e dal dirigente e del capitale iniziale didotazione PIA.La differenza tra il totale del capitale lordo da liquidare e la somma didotazione iniziale non è il criterio dettato dalla Corte nell’ordinanza dirinvio che ha precisato come per “rendimento” cui si applica la ritenutadel 12,50% deve intendersi il rendimento netto imputabile alla gestionesul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato.Contrariamente a quanto affermato dal giudice del rinvio, a nulla rilevache l’Agenza non abbia prodotto una relazione tecnica come purrichiesto dalla Commissione al fine di contrastare i conteggi della parte,senso formale e sostanziale in ipotesi di istanza di rimborso e, pertanto,onerato ai sensi dell’art. 2697 c.c. di fornire la prova dei fatti costitutividella pretesa azionata, desumere dalla mancata produzione dellaNumero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026documentazione richiesta un comportamento acquiescentedell’Agenzia delle entrate qualificabile come non contestazione oritenere in tal modo colmata una lacuna probatoria ascrivibile alla parteprivata, condurrebbe a legittimare una inversione dell’onere dellaprova vietata, perché non prevista dalle legge.Giova evidenziare che l’Agenzia aveva sin da subito contestato lapretesa del contribuente negando la sussistenza del rendimento nettoe, quindi, della liquidazione di somme sulle quali applicare la ritenutadel 12.50% e ribadendo l’applicabilità del regime di tassazioneseparata trattandosi di attribuzioni patrimoniali correlate allacessazione del rapporto di lavoro.3.8. La sentenza impugnata non si è attenuta ai principi di dirittosopra enunciati, ai quali la Corte intende dare continuità, e neppurealle prescrizioni della sentenza di rinvio, che aveva precisato come il“rendimento” debba essere ricollegato effettivamente all’incrementodella quota individuale del Fondo attribuita al dipendente in forza diinvestimenti effettuati dal gestore sul mercato.Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, poiché lavicenda fiscale è stata esaminata anche sul piano dell'apprezzamentodel materiale probatorio da parte dei giudici di merito, e in ossequio alprincipio della ragionevole durata del processo, la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigettodella domanda proposta dal contribuente di rimborso della maggioreIrpef, non avendo quest’ultimo fornito la prova della sussistenza diimporti provenienti da liquidazione del c.d. rendimento netto per i qualiavrebbe dovuto applicarsi l’aliquota del 12,50%.3.9. La particolarità della fattispecie, che ha reso necessariol'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte e di successive pronuncechiarificatrici, consente la compensazione integrale tra le parti dellespese dei gradi di merito e del primo giudizio di legittimità.Numero registro generale 2114/2018Numero sezionale 3396/2026Numero di raccolta generale 13575/2026Data pubblicazione 10/05/2026Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza esi liquidano in dispositivo.La Corte, P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, rigetta l’originaria domanda di rimborso del contribuente.Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, oltre speseprenotate a debito. Compensa le spese dei gradi di merito e del primogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 aprile 2026Il PresidenteAndreina Giudicepietro