CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 20493/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7913-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la correzione dell'ordinanza n. 27405/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/10/2021 R.G.N. 8780/2020; [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N. 7913/2022 Cron. Rep. Ud. 22/06/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], conclusosi con ordinanza n. 27405 del 2021, con cui questa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Salvatori e condannato lo stesso “al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità”, ha chiesto la correzione della citata ordinanza nella parte in cui ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali “in favore della controricorrente” anziché “in favore dell’Erario”, atteso che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come da delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona; 2. la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede; Considerato che: 3. l'istanza di correzione del dedotto errore materiale è fondata;4. come documentato in atti, in data 27.4.2020 è stata presentata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento poi definito con ordinanza di questa Corte n. 27405 del 2021 e in data 30.4.2020 il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona ha deliberato l’ammissione (delibera comunicata all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); 5. nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], notificato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositato nel giudizio presso la S.C., era indicato come doc. 4 allegato, “istanza e delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Ancona” (tale documentazione, con relativa attestazione di conformità, è stata compiutamente depositata solo in allegato all’istanza di correzione di errore materiale); 6. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre depositato il provvedimento della Corte d’appello di Ancona del 9.2.2022 che ha respinto l’istanza di liquidazione della parcella dalla stessa presentata sul rilievo che “nel dispositivo dell’Ordinanza n. 27405/2021, emessa dalla Corte di Cassazione il 4 maggio 2021, figura la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario, in favore della controricorrente odierna istante, invece che in favore dello Stato”; 7. come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; 8. questa Corte ha precisato che la parte soccombente non ammessa al patrocinio a spese dello Stato, se condannata a rifondere le spese processuali a quella ammessa, deve effettuare il versamento in favore dello Stato, sicché, ove il pagamento sia disposto, erroneamente, a vantaggio di chi abbia ottenuto il beneficio, il dispositivo della decisione può essere corretto, anche se si tratta di una pronuncia della Corte di cassazione e pure su richiesta della Procura generale presso la S.C. (Cass. n. 4216 del 2020); 9. l’ordinanza n. 27405 del 2021 è pertanto correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese (Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437; Cass. n. 4216 del 2020 cit.); 10. deve quindi disporsi la correzione del dispositivo della citata ordinanza dovendosi sostituire, dopo la statuizione “Condanna il ricorrente al pagamento”, le parole «in favore della controricorrente», con le parole «in favore dell’Erario»; 11. nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione degli errori materiali, in cui non è possibile individuare una parte vittoriosa e una parte soccombente (v., fra le altre, Cass., SU, 27/6/2002, n. 9438; v., più di recente, Cass. del 17/09/2013, n. 21213; Cass.4/1/2016, n. 14). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza di questa Corte n. 27405 del 2021 dovendosi sostituire nel dispositivo, dopo la statuizione “Condanna il ricorrente al pagamento”, le parole «in favore della controricorrente», con le parole «in favore dell’Erario»;ordina alla Cancelleria di annotare il presente p