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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07287/2026

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando in punto di pena per averla ridotta, ha confermato la pronuncia resa il 20 giugno 2024 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], imputati di più furti pluriaggravati, consumati e tentati.

2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori e con distinti atti, che sollevano un unico, medesimo, motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che le difese ritengono non configurabile, atteso che in tutti i capi di imputazione si indicava unicamente che i reati erano stati commessi mediante introduzione nel "[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]".

Si sostiene, inoltre, che la prova che il Pubblico ministero non avesse inteso contestare la citata aggravante nei capi di imputazione sarebbe ricavabile dal fatto che, nella fase delle indagini, su invito del Gip che aveva applicato la misura cautelare, egli trasmetteva la querela presentata dalla persona offesa ai fini dell'efficacia della misura cautelare.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

2. Va preliminarmente dato atto di un contrasto giurisprudenziale, tuttora sussistente, in ordine alla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., emerso con particolare riferimento alla fattispecie di furto di energia elettrica.

Secondo un primo orientamento, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato ad un pubblico servizio (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non ancora massimata; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844, inerente a fattispecie,g nella quale è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).

In base all'opposto indirizzo, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto (Sez. 5, n. 20222 del 26/02/2025, Manzella, non massimata; Sez. 5, n. 17808 del 06/02/2025, Puglisi, non massimata; Sez. 5, n. 9611 del 26/02/2025, Savarese, Rv. 287743, fattispecie in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi consentita anche una contestazione "non formale" della citata circostanza, a condizione che l'imputato possa difendersi dall'accusa).

In linea con questo indirizzo, si è altresì affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene oggetto di sottrazione < destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615).

Nell'ambito di tale linea interpretativa si è precisato che in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556).

Tanto premesso, nella vicenda in esame, a prescindere dal filone giurisprudenziale seguito, deve evidenziarsi che il servizio postale, anche dopo l'intervenuta privatizzazione, ha conservato inequivocamente natura pubblicistica, in ragione dell'interesse pubblico che continua a perseguire (Sez. 5, n. 17979 del 06/03/2020, Cuomo, non massimata; Sez. 4, n. 2333 del 28/11/2017, dep. 2018, Dell'Ovo, Rv. 271756; Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435).

Deve escludersi, pertanto, la natura valutativa della circostanza aggravante de qua.

Ne consegue che l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]", contenuta nel capo di imputazione, appare sufficiente a ritenere correttamente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., nonostante la mancanza di un esplicito riferimento alla destinazione del bene ad un pubblico servizio e l'assenza di un'espressa menzione di tale disposizione di legge.

La fattispecie in esame, pertanto, era procedibile d'ufficio.

Irrilevante appare, pertanto, il rilievo difensivo riguardante la trasmissione della querela al Gip da parte del Pubblico ministero.

3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanne ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il Procuratore Generale si riporta alla memoria scritta e conclude per il rigetto dei ricorsi. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di D'[OSCURATO:PERSONA] il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila, parzialmente riformando in punto di pena per averla ridotta, ha confermato la pronuncia resa il 20 giugno 2024 dal locale Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], imputati di più furti pluriaggravati, consumati e tentati. 2. Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori e con distinti atti, che sollevano un unico, medesimo, motivo di ricorso con il quale si deduce violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto contestata in fatto la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., che le difese ritengono non configurabile, atteso che in tutti i capi di imputazione si indicava unicamente che i reati erano stati commessi mediante introduzione nel "[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]". Si sostiene, inoltre, che la prova che il Pubblico ministero non avesse inteso contestare la citata aggravante nei capi di imputazione sarebbe ricavabile dal fatto che, nella fase delle indagini, su invito del Gip che aveva applicato la misura cautelare, egli trasmetteva la querela presentata dalla persona offesa ai fini dell'efficacia della misura cautelare. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati. 2. Va preliminarmente dato atto di un contrasto giurisprudenziale, tuttora sussistente, in ordine alla natura della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., emerso con particolare riferimento alla fattispecie di furto di energia elettrica. Secondo un primo orientamento, in tema di furto di energia elettrica, può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, è un bene funzionalmente destinato ad un pubblico servizio (Sez. 5, n. 29678 del 17/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], non ancora massimata; Sez. 5, n. 2505 del 29/11/2023, dep. 2024, Russo, Rv. 285844, inerente a fattispecie,g nella quale è stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, società che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia). In base all'opposto indirizzo, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, ha natura valutativa poiché impone una verifica di ordine giuridico sulla natura della res, sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblico servizio, la cui nozione è variabile in quanto fondata su considerazioni in diritto non rese palesi dal mero riferimento all'oggetto sottratto (Sez. 5, n. 20222 del 26/02/2025, Manzella, non massimata; Sez. 5, n. 17808 del 06/02/2025, Puglisi, non massimata; Sez. 5, n. 9611 del 26/02/2025, Savarese, Rv. 287743, fattispecie in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che deve ritenersi consentita anche una contestazione "non formale" della citata circostanza, a condizione che l'imputato possa difendersi dall'accusa). In linea con questo indirizzo, si è altresì affermato che, in tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere il bene oggetto di sottrazione < destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità, ha natura valutativa e non autoevidente e può ritenersi contestata anche quando nell'imputazione si sia fatto ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano univoca esemplificazione (Sez. 5, n. 4767 del 21/01/2025, Torricelli, Rv. 287615). Nell'ambito di tale linea interpretativa si è precisato che in tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, qualora nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma (Sez. 5, n. 26511 del 13/04/2021, Sciortino, Rv. 281556). Tanto premesso, nella vicenda in esame, a prescindere dal filone giurisprudenziale seguito, deve evidenziarsi che il servizio postale, anche dopo l'intervenuta privatizzazione, ha conservato inequivocamente natura pubblicistica, in ragione dell'interesse pubblico che continua a perseguire (Sez. 5, n. 17979 del 06/03/2020, Cuomo, non massimata; Sez. 4, n. 2333 del 28/11/2017, dep. 2018, Dell'Ovo, Rv. 271756; Sez. 4, n. 39257 del 20/09/2011, Christoph, Rv. 251435). Deve escludersi, pertanto, la natura valutativa della circostanza aggravante de qua. Ne consegue che l'indicazione "[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA]", contenuta nel capo di imputazione, appare sufficiente a ritenere correttamente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., nonostante la mancanza di un esplicito riferimento alla destinazione del bene ad un pubblico servizio e l'assenza di un'espressa menzione di tale disposizione di legge. La fattispecie in esame, pertanto, era procedibile d'ufficio. Irrilevante appare, pertanto, il rilievo difensivo riguardante la trasmissione della querela al Gip da parte del Pubblico ministero. 3. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanne ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così dec
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