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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 2020

Cassazione n. 41762/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA],RDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento impositivo emesso in data 5 settembre 2020 dal Questore di Agrigento a carico di [OSCURATO:PERSONA], con cui si disponeva l'interdizione dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive per anni dieci e, per quanto qui rileva, l'obbligo dì presentazione negli uffici di polizia in coincidenza con ogni incontro di calcio, e comunque secondo le modalità ivi stabilite.

2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, formulando sette motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per mancata possibilità per il giudice ed il difensore di visione del "videoclip" contenente l'unica prova rappresentativa del ricorrente.

2.2. Col secondo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 legge 401 del 1989, per contrasto con gli artt.3 e 27 comma 3, Cost., in quanto l'obbligatorietà della recidiva ex art. 99 comma 5 cod. pen. è stata valutata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n 185 del 2015; parimenti la disposizione censurata prevede l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di comparire innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, prescindendo da una valutazione di meritevolezza del destinatario della misura.

2.3. Col terzo motivo è stato dedotto vizio a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla poca chiarezza dell'ordinanza che appare motivare i provvedimenti emessi dal questore di Agrigento, più che l'obbligo di presentazione presso la Caserma della Polizia di Stato "Anghelone", senza peraltro esaminare il videoclip.

2.4. Col quarto motivo è stata lamentata la mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla durata della prescrizione, non essendo stato riportato nel corpus della motivazione l'obbligo di presentazione al 100 e 40° minuto di ogni tempo delle partite giocate in casa ed in trasferta.2.5.

Col quinto motivo è stata lamentata la violazione del diritto di difesa, con inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità inammissibilità e decadenza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen.: il G.i.p.non ha motivato vari punti della memoria del difensore, quali il negato accesso agli atti; la riduzione della durata della prescrizione dell'obbligo di comparizione al minimo edittale.

2.6. Col sesto motivo è stata censurata l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, legge 401 del 1989 e motivazione apparente, in quanto il provvedimento è stato fondato sull'osservazione di pochi fotogrammi che non rendono chiaro se il ricorrente abbia indotto ed incitato alla violenza.

Il G.I.P. avrebbe effettuato un mero controllo formale sul provvedimento del questore.

2.7. Col settimo motivo è stata censurata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex Art. 606, comma 1 , lett. se) cod. proc. pen., in quanto il G.I.P. non ha motivato in merito all'indicazione del termine di durata dell'obbligo di presentazione, soprattutto in considerazione della durata di essa (dieci anni), si censura l'utilizzazione di una motivazione di stile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato.

Il ricorrente è stato identificato a seguito di accertamenti e fermi immagini tratti da una videoripresa, ed il G.I.P. nel provvedimento di convalida dà atto che il provvedimento di DASPO è stato assunto sulla base dell'informativa di PS con relativi allegati , ivi compresi i rilievi video-fotografici, dai quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] - già in precedenza destinatario di tre provvedimenti di DASPO, indicati in dettaglio nel provvedimento del questore richiamato nell'ordinanza - incitava alla violenza, anche nei confronti di un operatore di polizia, durante un incontro calcistico avvenuto il 3 marzo 2020.

1.1. Il G.I.P. ha dato atto che la richiesta di accesso agli atti ex art. 7 legge 241/90 non risultava (evasa), nel senso che il provvedimento questorile dava atto che era stato negato il nulla osta.

Ciò risponde alla giurisprudenza amministrativa sul punto, che ha affermato (Consiglio di Stato, sez.

III, sentenza 15/10/2019 n. 7041) in un caso identico, che la richiesta di accesso al materiale video e fotografico non può essere accolta in via amministrativa, in quanto riferita a documenti non ostensibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità ex art. 24 della legge n. 241/1990, potendo tali documenti essere acquisiti, previo nulla osta, presso l'Autorità giudiziaria destinataria della informativa di reato.

Ma va peraltro osservato che la visione del video non è necessaria né a fini difensivi, né a fini decisionali, avendo il G.I.P. la possibilità di verificare nell'informativa allegata al provvedimento i fotogrammi rilevanti e la difesa la possibilità di esaminare gli atti sui quali il provvedimento di DASP si fonda.

1.2. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del GIP e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida (cfr. Sez.3, 20753 del 04/02/2016, Villani, Rv. 267023 - 01).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente nulla evidenzia circa asserite difficoltà da parte della difesa del ricorrente di verificare gli elementi a carico, ma si limita a pretendere la visione dell'intero filmato da parte del giudice, che invece ha confermato l'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle gravi condotte poste in essere sulla base delle informative ed allegati poste a fondamento del provvedimento di DASPO.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

E' stato già osservato, ancorché sotto il vigore della formulazione normativa precedente al decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, applicabile invece nel caso di specie - che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione di un precedente DASPO (è stato così chiarito che, allo scadere di tale triennio, il destinatario del divieto ha la possibilità, ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, di chiedere la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta; sicché, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato co. 8-bis) (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269305).

Va osservato che il giudice della convalida ha compiutamente valutato i fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, ed ha dato conto in motivazione del suo convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento.

3. Parimenti da rigettare il terzo motivo di gravame.

Vero è che solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia è soggetta al controllo del Giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento (cfr. Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, Balducci, Rv. 266488).

Nel caso di specie, al di là delle espressioni utilizzate in motivazione, il provvedimento impugnato si limita a convalidare il provvedimento del Questore di Agrigento senza specificare che la convalida è limitata all'obbligo di presentazione, ma in definitiva l'oggetto del procedimento è limitato ex lege alla convalida delle prescrizioni aventi ad oggetto gli eventuali obblighi di presentazione all'autorità di polizia, atteso che è stato precisato che il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni (cfr. Sez. 3„ n. 11151 del 17/12/2008, dep. 2009, Marchesini e altro, Rv. 242988).

4. Anche il quarto ed il sesto motivo di ricorso, nella parte argomentativa in cui censura la motivazione in quanto meramente riproduttiva dei contenuti del provvedimento del questore, sono da rigettare, risultando il provvedimento qui impugnato immune da censure perché adeguatamente motivato.

E' evidente che l'art. 6, comma quinto, cit., non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Leopoldo, Rv. 270329) ed alla congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186).

4.1. Il sesto motivo di ricorso risulta da rigettare anche nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento di convalida costituirebbe un giudizio di tipo formale, in quanto il giudice non avrebbe visionato il filmato, per le ragioni già compiutamente descritte in risposta al primo motivo di ricorso.

5. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso, lo stesso deve essere respinto, avendo il G.I.P. dato atto di aver letto la memoria illustrativa, ove non risultava l'istanza di accesso agli atti ed anche di avere considerato non sufficientemente comprovate le prospettate esigenze lavorative del [OSCURATO:PERSONA] circa turni di lavoro domenicali.

6. Anche il settimo ed ultimo motivo di ricorso risulta infondato.

Il giudice della convalida ha evidenziato di avere esaminato sia la situazione oggettiva che ha dato origine al provvedimento in quanto attribuibile al ricorrente, che la situazione soggettiva dello stesso, i cui precedenti DASPO rappresentavano, unitamente ai fatti di violenza da ultimo realizzati, elementi concreti che il giudice ha posto a sostegno del provvedimento di convalida anche con specifico riferimento alla sua massima durata.

7. Infatti, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro menzionati nello stesso ricorso, in forza dei quali i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) la congruità della durata.

Il G.I.P. si è infatti intrattenuto sulla pericolosità della condotta e sul rischio per la pubblica incolumità, tenuto conto dell'evidente turbativa all'ordine pubblico creata, così come evidenziata anche dal provvedimento del Questore, proprio in ragione della sanzionabilità di condotte evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali appunto da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico (cfr. art. 6, comma 1, ultima parte, della legge 401 cit.).

7.1. Come è noto, in esito alla novella introdotta, al terzo periodo del comma 5 cit., dall'art. 13 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, l'arco temporale per chi sia stato raggiunto da un precedente DASPO, non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni.

Orbene il G.I.P. si è fatto carico di osservare che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da precedenti DASPQ, circostanza che giustificava il provvedimento nella sua massima estensione temporale, ossia nella durata decennale.

Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'impugnazione appare complessivamente infondata, conseguendone il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA],RDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato il provvedimento impositivo emesso in data 5 settembre 2020 dal Questore di Agrigento a carico di [OSCURATO:PERSONA], con cui si disponeva l'interdizione dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive per anni dieci e, per quanto qui rileva, l'obbligo dì presentazione negli uffici di polizia in coincidenza con ogni incontro di calcio, e comunque secondo le modalità ivi stabilite. 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, formulando sette motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata lamentata l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen. per mancata possibilità per il giudice ed il difensore di visione del "videoclip" contenente l'unica prova rappresentativa del ricorrente. 2.2. Col secondo motivo è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5 legge 401 del 1989, per contrasto con gli artt.3 e 27 comma 3, Cost., in quanto l'obbligatorietà della recidiva ex art. 99 comma 5 cod. pen. è stata valutata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n 185 del 2015; parimenti la disposizione censurata prevede l'obbligatorietà della prescrizione dell'obbligo di comparire innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, prescindendo da una valutazione di meritevolezza del destinatario della misura. 2.3. Col terzo motivo è stato dedotto vizio a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., quanto alla poca chiarezza dell'ordinanza che appare motivare i provvedimenti emessi dal questore di Agrigento, più che l'obbligo di presentazione presso la Caserma della Polizia di Stato "Anghelone", senza peraltro esaminare il videoclip. 2.4. Col quarto motivo è stata lamentata la mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla durata della prescrizione, non essendo stato riportato nel corpus della motivazione l'obbligo di presentazione al 100 e 40° minuto di ogni tempo delle partite giocate in casa ed in trasferta.2.5. Col quinto motivo è stata lamentata la violazione del diritto di difesa, con inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità inammissibilità e decadenza ex art. 606, lett. c) cod. proc. pen.: il G.i.p.non ha motivato vari punti della memoria del difensore, quali il negato accesso agli atti; la riduzione della durata della prescrizione dell'obbligo di comparizione al minimo edittale. 2.6. Col sesto motivo è stata censurata l'inosservanza od erronea applicazione dell'art. 6, comma 1, legge 401 del 1989 e motivazione apparente, in quanto il provvedimento è stato fondato sull'osservazione di pochi fotogrammi che non rendono chiaro se il ricorrente abbia indotto ed incitato alla violenza. Il G.I.P. avrebbe effettuato un mero controllo formale sul provvedimento del questore. 2.7. Col settimo motivo è stata censurata la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex Art. 606, comma 1 , lett. se) cod. proc. pen., in quanto il G.I.P. non ha motivato in merito all'indicazione del termine di durata dell'obbligo di presentazione, soprattutto in considerazione della durata di essa (dieci anni), si censura l'utilizzazione di una motivazione di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso risulta infondato. Il ricorrente è stato identificato a seguito di accertamenti e fermi immagini tratti da una videoripresa, ed il G.I.P. nel provvedimento di convalida dà atto che il provvedimento di DASPO è stato assunto sulla base dell'informativa di PS con relativi allegati , ivi compresi i rilievi video-fotografici, dai quali si evince che [OSCURATO:PERSONA] - già in precedenza destinatario di tre provvedimenti di DASPO, indicati in dettaglio nel provvedimento del questore richiamato nell'ordinanza - incitava alla violenza, anche nei confronti di un operatore di polizia, durante un incontro calcistico avvenuto il 3 marzo 2020. 1.1. Il G.I.P. ha dato atto che la richiesta di accesso agli atti ex art. 7 legge 241/90 non risultava (evasa), nel senso che il provvedimento questorile dava atto che era stato negato il nulla osta. Ciò risponde alla giurisprudenza amministrativa sul punto, che ha affermato (Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 15/10/2019 n. 7041) in un caso identico, che la richiesta di accesso al materiale video e fotografico non può essere accolta in via amministrativa, in quanto riferita a documenti non ostensibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, nonché per finalità di prevenzione e repressione della criminalità ex art. 24 della legge n. 241/1990, potendo tali documenti essere acquisiti, previo nulla osta, presso l'Autorità giudiziaria destinataria della informativa di reato. Ma va peraltro osservato che la visione del video non è necessaria né a fini difensivi, né a fini decisionali, avendo il G.I.P. la possibilità di verificare nell'informativa allegata al provvedimento i fotogrammi rilevanti e la difesa la possibilità di esaminare gli atti sui quali il provvedimento di DASP si fonda. 1.2. Infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che una volta garantito il termine dilatorio di 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore per consentire il deposito di memorie e deduzioni, è onere del destinatario della misura, che deduca la lesione del diritto di difesa, di dimostrare di non essere stato posto in condizione - nonostante gli esperiti tentativi di accesso presso gli uffici del GIP e della Procura della Repubblica - di ottenere ed esaminare la documentazione su cui si fonda la richiesta di convalida (cfr. Sez.3, 20753 del 04/02/2016, Villani, Rv. 267023 - 01). Orbene, nel caso di specie il ricorrente nulla evidenzia circa asserite difficoltà da parte della difesa del ricorrente di verificare gli elementi a carico, ma si limita a pretendere la visione dell'intero filmato da parte del giudice, che invece ha confermato l'attribuibilità al [OSCURATO:PERSONA] delle gravi condotte poste in essere sulla base delle informative ed allegati poste a fondamento del provvedimento di DASPO. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. E' stato già osservato, ancorché sotto il vigore della formulazione normativa precedente al decreto legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, applicabile invece nel caso di specie - che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma quinto, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui ha reso obbligatoria l'adozione della prescrizione dell'obbligo di presentazione ad un comando di polizia per la durata minima di cinque anni nei confronti di chi sia stato destinatario in passato di precedente DASPO, non potendo ritenersi irragionevole la previsione di una necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione in occasione del nuovo divieto, qualora quest'ultimo consegua ad ulteriori fatti commessi in un arco temporale relativamente breve, quale il triennio successivo alla cessazione di un precedente DASPO (è stato così chiarito che, allo scadere di tale triennio, il destinatario del divieto ha la possibilità, ai sensi del comma 8-bis del predetto art. 6, di chiedere la rimozione degli ulteriori effetti pregiudizievoli derivanti dalla misura, ove abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta; sicché, in caso di nuovo DASPO, la presunzione di pericolosità che fonda la necessaria applicazione dell'obbligo di presentazione assume carattere meramente relativo, dal momento che l'interessato ha la possibilità di fornire prova contraria, attivando il meccanismo di rimozione degli effetti della misura pregressa, di cui al citato co. 8-bis) (cfr. Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269305). Va osservato che il giudice della convalida ha compiutamente valutato i fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, ed ha dato conto in motivazione del suo convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento. 3. Parimenti da rigettare il terzo motivo di gravame. Vero è che solo la misura impositiva dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia è soggetta al controllo del Giudice per le indagini preliminari, mentre nessuna convalida il giudice deve e può effettuare in ordine al divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive, attesa la natura esclusivamente amministrativa di tale provvedimento (cfr. Sez. 3, n. 10977 del 28/01/2016, Balducci, Rv. 266488). Nel caso di specie, al di là delle espressioni utilizzate in motivazione, il provvedimento impugnato si limita a convalidare il provvedimento del Questore di Agrigento senza specificare che la convalida è limitata all'obbligo di presentazione, ma in definitiva l'oggetto del procedimento è limitato ex lege alla convalida delle prescrizioni aventi ad oggetto gli eventuali obblighi di presentazione all'autorità di polizia, atteso che è stato precisato che il giudice non è tenuto a motivare con riguardo al divieto di accesso ai luoghi di svolgimento di dette manifestazioni (cfr. Sez. 3„ n. 11151 del 17/12/2008, dep. 2009, Marchesini e altro, Rv. 242988). 4. Anche il quarto ed il sesto motivo di ricorso, nella parte argomentativa in cui censura la motivazione in quanto meramente riproduttiva dei contenuti del provvedimento del questore, sono da rigettare, risultando il provvedimento qui impugnato immune da censure perché adeguatamente motivato. E' evidente che l'art. 6, comma quinto, cit., non esime il giudice della convalida da una compiuta valutazione dei fatti indicati dall'autorità di P.S., al fine di verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto, in motivazione, del convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 28067 del 03/11/2016, dep. 2017, Leopoldo, Rv. 270329) ed alla congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778; Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186). 4.1. Il sesto motivo di ricorso risulta da rigettare anche nella parte in cui il ricorrente si duole del fatto che il provvedimento di convalida costituirebbe un giudizio di tipo formale, in quanto il giudice non avrebbe visionato il filmato, per le ragioni già compiutamente descritte in risposta al primo motivo di ricorso. 5. Per quanto attiene al quinto motivo di ricorso, lo stesso deve essere respinto, avendo il G.I.P. dato atto di aver letto la memoria illustrativa, ove non risultava l'istanza di accesso agli atti ed anche di avere considerato non sufficientemente comprovate le prospettate esigenze lavorative del [OSCURATO:PERSONA] circa turni di lavoro domenicali. 6. Anche il settimo ed ultimo motivo di ricorso risulta infondato. Il giudice della convalida ha evidenziato di avere esaminato sia la situazione oggettiva che ha dato origine al provvedimento in quanto attribuibile al ricorrente, che la situazione soggettiva dello stesso, i cui precedenti DASPO rappresentavano, unitamente ai fatti di violenza da ultimo realizzati, elementi concreti che il giudice ha posto a sostegno del provvedimento di convalida anche con specifico riferimento alla sua massima durata. 7. Infatti, nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato i principi individuati dalla giurisprudenza di legittimità, peraltro menzionati nello stesso ricorso, in forza dei quali i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) la congruità della durata. Il G.I.P. si è infatti intrattenuto sulla pericolosità della condotta e sul rischio per la pubblica incolumità, tenuto conto dell'evidente turbativa all'ordine pubblico creata, così come evidenziata anche dal provvedimento del Questore, proprio in ragione della sanzionabilità di condotte evidentemente finalizzate alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali appunto da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico (cfr. art. 6, comma 1, ultima parte, della legge 401 cit.). 7.1. Come è noto, in esito alla novella introdotta, al terzo periodo del comma 5 cit., dall'art. 13 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, l'arco temporale per chi sia stato raggiunto da un precedente DASPO, non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni. Orbene il G.I.P. si è fatto carico di osservare che il [OSCURATO:PERSONA] era gravato da precedenti DASPQ, circostanza che giustificava il provvedimento nella sua massima estensione temporale, ossia nella durata decennale. Alla stregua dei rilievi che precedono, pertanto, l'impugnazione appare complessivamente infondata, conseguendone il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rig
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