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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 14407/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova che avrebbe consentito la pronuncia di tale sentenza.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] gl ere estensore Lu E Il Presidente emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è LLERIA oggi. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 del GIP TRIBUNALE di SCIACCAdato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, si deduce l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed il travisamento della prova che avrebbe consentito la pronuncia di tale sentenza. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi diversi da quelli ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103/2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non è proponibile il ricorso per l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2022. [OSCURATO:PERSONA] gl ere estensore Lu E Il Presidente emeraro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è LLERIA oggi. 1
Sentenza Cassazione n. 14407/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris